T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– si tratta di diniego di emersione per l’esistenza di precedente ostativo,

– il precedente è per titolo di reato (il furto aggravato) che è effettivamente ostativo rientrando nei limiti edittali dell’art. 381 c.p.p.,

– ma la condanna è stata emessa solo il 17 novembre 2010, e quindi è successiva alla data della domanda di emersione,

– è corretto il ragionamento della difesa del ricorrente secondo cui i requisiti per essere ammessi all’emersione ex l. 102/09 devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per presentare la domanda,

– come in tutti i provvedimenti di condono, infatti, è alla data di scadenza dei termini per presentare la domanda che occorre possedere i requisiti perché il condono è tipologia di provvedimento che sana il pregresso e che non ammette l’acquisizione in corso d’opera dei presupposti,

– così come non è consentita l’acquisizione in corso d’opera di presupposti legittimanti che non esistevano alla data ultima per essere ammessi al condono, parimenti non si può attribuire rilievo alle circostanze negative sopravvenute dopo la scadenza dei termini per presentare la domanda,

– ne consegue che la ricostruzione giuridica proposta dalla difesa del ricorrente è fondata e che il ricorso deve essere accolto,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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