Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 12-05-2011, n. 18645 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia in carcere per G.G. in relazione al reato di cui all’art. 416 c.p. volto alla perpetrazione di una serie indefinita di ricettazioni di prodotti con marchi contraffatti, con il ruolo di promotore e di partecipe ad altre due organizzazioni criminali dedite alla commercializzazione dei predetti prodotti, propone ricorso la difesa del G. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo a motivo:

a) L’accusa ha costruito l’organizzazione criminosa come composta da tre distinte consorterie ognuna con un ruolo specifico nel commercio dei falsi prodotti: i G. si riforniscono dai F. in modo sistematico e programmatico e da N. in modo non totalitario. I F. avrebbero, secondo la motivazione dell’ordinanza, avrebbero creato l’organizzazione commerciale delle scarpe con marchi falsi e,in tale organizzazioni i G. avrebbero il ruolo di acquirenti e sarebbero come partecipi inseriti nell’organizzazione criminale perchè assicurano l’acquisto della merce contraffatta in misura tale da assicurare e odulare i tempi di produzione e consegna.

I soggetti, pertanto, possono fare affidamento reciprocamente, gli uni sugli altri.

Il ricorrente rileva un primo motivo di l’illogicità e contraddittorietà della motivazione riferita ai rapporti con la coppia N.B. perchè emerge chiaramente dalle intercettazioni telefoniche in atti che i G. non possono imporre o pretendere dalla coppia la consegna della merce richiesta, dovendo attendere il loro turno per poterne entrare in possesso sicchè, con riferimento al capo F) della rubrica, mancherebbe la prova del reciproco affidamento e comunione di scopi che dovrebbero essere alla base dell’associazione a delinquere. La costruzione delle tre organizzazioni criminali, delle quali a diverso titolo fa parte il G. non convince perchè l’accusa non ha inteso prendere atto che i gruppi agiscono senza comunione di scopi ma secondo la logica mercantile di rivolgersi, per l’approvvigionamento di merce, da chi effettivamente dispone di merce.Se tra il gruppo dei G. e quello dei F. è più agevole dimostrare una consuetudine di azioni che vanno oltre i rapporti commerciali perchè sussistono tra i due gruppi rapporti di parentela non altrettanto può dirsi per la coppia N.B.;

B)- anche le esigenze cautelari ex art. 274 non sono bene rappresentate per carenza o illogicità della motivazione: lamenta il ricorrente che la giustificazione delle esigenze non è formulata in modo individualizzato ma genericamente per tutti gli indiziati.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Va innanzitutto rilevato che nessun pregio ha la censura relativa al primo motivo di ricorso, perchè questa Corte, con giurisprudenza datata,ripetuta e costante si è già pronunciata per l’ammissibilità dell’appartenenza simultanea a più consorterie criminose. (rv 230831; rv 239768; rv 240470 ) e ciò è tanto più possibile quando tale simultanea partecipazione è determinata dalla circostanza che una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell’altra e operi sotto il suo controllo oppure sia a questa legata da vincolo federativo. E’ concetto,pertanto, assolutamente logico e consequenziale che anche nelle organizzazioni criminali, caratterizzate dalla struttura organizzativa in forma di impresa commerciale, così come nell’organizzazione dell’impresa commerciale avente scopo lecito, che un soggetto sia contemporaneamente inserito funzionalmente in più settori; e se tali settori sono strutturati in forma di società, è del tutto possibile e frequente che il soggetto sia socio di più enti, soprattutto quando la partecipazione riguarda la società controllante e la società controllata. Pertanto, in presenza di strutture coordinate o subordinate l’accertamento dell’unicità o molteplicità delle organizzazioni criminali è questione di fatto che, in assenza di documentati rapporti contrattuali, va risolta solo secondo un’analisi degli indici materiali che emergono dalle acquisizioni probatorie.

2.2 Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

2.3 Secondo la giurisprudenza più accreditata di questa Corte la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) deve essere desunta, come nella motivazione all’esame, dalle specifiche circostanze e modalità del fatto e dalla personalità dell’imputato quale emerge dai precedenti penali del soggetto e dai concreti comportamenti messi in atti, perchè il giudizio di pericolosità non può essere desunto unicamente dalle modalità del fatto criminoso (rv 229141; rv 210594;

rv 214924; rv 215249) al pari della motivazione dell’adeguatezza della misura cautelare adottata, che,ha motivato specificamente in ordine all’attualità della condotta illecita .La censura espressa nel ricorso è pertanto palesemente pretestuosa.

2.4 Il ricorso, per i suddetti motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

3 Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata m ragione dei motivi dedotti.

3.1 La cancelleria dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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