Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– le notifiche si sono perfezionate anche per il destinatario il 3. 3. 2011,
– il termine per il deposito scadeva il 2. 4. 2011,
– il deposito è avvenuto il 5. 4. 2011,
– il 2 aprile era sabato, il 3 aprile era domenica, ma il 4 aprile non era festivo (o come il sabato considerato tale, ai soli fini della scadenza dei termini), e perciò il deposito doveva essere effettuato entro tale data,
– il ricorso è pertanto irricevibile per tardività,
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa (se dovute).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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