T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il Tribunale aveva ordinato un riesame della situazione del ricorrente ritenendo che l’istruttoria procedimentale non fosse stata sufficiente,

– nel corso della rinnovata istruttoria l’amministrazione si è accorta che esiste un motivo preclusivo alla regolarizzazione, e cioè che lo stesso regolarizzando ha dichiarato di aver cominciato a lavorare nel maggio 2009 (e cioè in tempo non utile per poter godere della sanatoria, in quanto il rapporto avrebbe dovuto essere costituito entro il 1. 4. 2009),

– il documento in cui il regolarizzando dichiara di aver cominciato a lavorare come colf nel maggio 2009 esiste ed è stato depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato,

– la difesa del regolarizzando pretende però di togliere efficacia a questo scritto, perché lo stesso regolarizzando in altro scritto (una denuncia -querela contro l’asserito datore di lavoro) sostiene di aver iniziato invece a lavorare nel marzo 2009,

– secondo la difesa del ricorrente, questo scritto (pro se) varrebbe di più (di quello contra se), perché consacrato in una querela, argomento che però non si può condividere, posto che anche la querela è un mero atto di parte,

– ciò che rileva è che l’amministrazione ha raccolto un elemento istruttorio proveniente dallo stesso interessato che era ostativo all’emersione, e che quindi la decisione impugnata è congruente con l’elemento istruttorio raccolto,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre accessori (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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