Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-04-2011) 12-05-2011, n. 18841 amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza del 2 aprile 2009 della Corte di Appello di Venezia ha ribadito la responsabilità di M.L., per il delitto di cui all’art. 337 c.p., commesso il (OMISSIS) ai danni del agente di pg. Mo.Fa., al fine di opporsi alla perquisizione in atto, sia con l’uso di violenza fisica, sia con rivolgere all’operatore minacce. Ha ridotto la pena a mesi 10 di reclusione in considerazione del comportamento processuale, avendo l’imputato ammesso di avere opposto un rifiuto alla richiesta di mostrare i documenti per l’identificazione, come richiesto dai militari, in conseguenza del quale era stata operata la perquisizione.

2. Ricorre il PG presso la Corte di Appello e deduce violazione di legge, per avere il giudice distrettuale ridotto la pena nonostante non vi fosse sul punto alcun motivo di gravame.

3. Ricorre anche il difensore del M., che riprende i temi affrontati con l’appello, sui quali non sarebbe stata offerta adeguata e logica risposta: non sarebbe stata data una valutazione critica dell’unica prova a carico dell’imputato, nonostante i molteplici rilievi di inattendibilità del teste Mo., la cui deposizione sarebbe in contrasto con regole logiche; non sarebbe esatta la mancata applicazione dell’esimente degli atti arbitrari del PU, considerando che la perquisizione personale era priva di giustificazione e che la susseguente convalida dell’arresto subito dal ricorrente era illegittima. La difesa ripercorre tutta la vicenda diffondendosi sui fatti e sulla loro sequenza temporale che dimostrerebbero e la legittimità della reazione dell’imputato e la mancanza di dolo.
Motivi della decisione

1. Il secondo punto del ricorso del M., relativo alla sussistenza della scriminante di cui al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, il cui esame è logicamente preliminare a quello del PG, centrato sul trattamento sanzionatorio è fondato: le ragioni addotte per il loro carattere assorbente, esimono la Corte dall’esame delle ulteriori doglianze mosse dal ricorrente. La Corte di Appello, ha dato atto, in punto di fatto, che l’arresto del M. era stato compiuto legittimamente, poichè gli agenti avevano condotto l’imputato in caserma ai soli fini di procedere alla sua completa identificazione, ed ivi avevano proceduto anche alla perquisizione per il suo atteggiamento "antisociale", gratuitamente offensivo e provocatorio, essendo le minacce ed i calci diretti a frapporre ostacolo alla attività del pu; ha sottolineato la non arbitrarietà di tale comportamento dei CC, sul rilievo che l’identificazione è un atto tipico rientrante nelle funzioni, ed in caso di rifiuto non è precluso il compimento di una più completa attività di accertamento della identità da parte della Polizia Giudiziaria, da effettuarsi, previo accompagnamento in caserma; ha anche rilevato che la perquisizione personale era legittima, posto che a sensi della L. n. 152 del 1975, art. 4 poichè è consentito procedervi, con immediatezza, al fine di accertare l’eventuale possesso di armi e munizioni.

2. Tali affermazioni, tuttavia, non tengono conto che il M. si era rifiutato non già di declinare le sue generalità, ma di esibire i documenti richiestigli. Va rammentato che per il disposto di cui all’art. 349 c.p.p., comma 4 è corretto l’accompagnamento forzato e la privazione della libertà personale dell’indagato, ai fini della sua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, solo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità. Nel caso in esame, pertanto, non essendo stata rappresentata in sentenza la sussistenza di elementi di fatto che inducessero a ritenere di una delle due situazioni su descritte, gli agenti operanti non avrebbero potuto accompagnare coattivamente il M. in caserma per le operazioni di identificazione, privandolo illegittimamente della sua libertà personale.

3. Nè tampoco avrebbero potuto sottoporlo a perquisizione, basata solo sul mero sospetto che egli in quel momento fosse in possesso di armi e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario; tale atto di indagine, invasivo della sfera personale dell’individuo, e della sua libertà tutelata dall’art. 13 Cost., era invero del tutto pretestuoso, perchè effettuato in assenza di ragionevoli presupposti, e costituisce in modo indubbio, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale.

4. Di conseguenza, nella fattispecie trova applicazione la causa di giustificazione prevista dal D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, invocata dal ricorrente. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, perchè il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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