T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente impugna il provvedimento del 16. 2. 2009 con cui la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio ha negato l’autorizzazione paesaggistica per eseguire un complesso di 21 appartamenti divisi in 5 edifici in zona paesaggisticamente vincolata nel territorio del Comune di Malerba del Garda.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 10. 6. 2009, n. 392 il Tribunale respingeva l’istanza.

Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 20. 4. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La vicenda che ha ad oggetto il progetto edilizio della società ricorrente è già stato scrutinato da questo Tribunale in altro procedimento, definito recentemente con sentenza n. 195/2011 di accoglimento del ricorso (non ancora passata in giudicato).

Questo giudizio si sovrappone integralmente alla decisione della sentenza 195/2011.

La società ricorrente, infatti, aveva presentato un primo progetto edilizio di edificazione dei 21 appartamenti che non aveva superato il vaglio della Soprintendenza, e per questo aveva proposto ricorso, che era stato accolto con la predetta pronuncia 195/2011.

Nelle more del giudizio, però, la società ricorrente aveva presentato altro progetto edilizio per costruire i medesimi 21 appartamenti, ed in cui aveva (asseritamente) tenuto conto di alcuni dei rilievi della Soprintendenza per mitigare l’impatto della costruzione sul paesaggio (l’Avvocatura dello Stato sostiene che, in realtà, il secondo progetto è sostanzialmente identico al primo, e non ci sono reali miglioramenti sull’impatto sul paesaggio). In ogni caso anche il secondo progetto è stato scrutinato in modo negativo dalla Soprintendenza, contro il cui diniego la ricorrente ha presentato questo secondo ricorso al Tribunale amministrativo.

La vicenda oggetto di questo ricorso si sovrappone pertanto completamente alla vicenda oggetto della sentenza 195/2011, in cui il Tribunale ha già accolto il ricorso della società ricorrente ritenendo non particolarmente impattante il progetto edilizio proposto (per di più, il progetto nella versione asseritamente più impattante, posto che la ricorrente sostiene che il secondo progetto è migliorativo del primo in quanto terrebbe conto di alcuni dei rilievi che gli erano stati mossi).

Ne consegue che il Tribunale ritiene opportuno evitare di andare in contrasto con la decisione 195/2011 e decidere, pertanto, il ricorso – che è fondato sugli stessi motivi – con la stessa motivazione già assunta in occasione della pronuncia 195/2011.

L’art. 74 c.p.a. consente che la motivazione della sentenza consista nella semplice citazione del precedente conforme; si evita pertanto di trasporre in questa pronuncia la motivazione della sentenza 195/2011, limitandosi a citarla.

Spese compensate, in ragione dell’evoluzione della questione e delle alterne vicende in sede cautelare.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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