Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 12-05-2011, n. 18826 Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica Concorsi a cattedre della scuola secondaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 maggio 2010, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari, in data 11 luglio 2006, condannava D.A. per il reato di cui alla L. n. 475 del 1925, art. 1, disponendo la cancellazione del diploma di laurea ai sensi dell’art. 5 della medesima Legge.

D.A. era stata infatti accusata di aver presentato, nel corso dell’anno accademico 2002 – 2003 ed al fine di conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Cagliari, una tesi, dal titolo "La stabilizzazione per via anteriore nel trattamento delle fratture del rachide cervicale", costituente la mera copiatura, seppure con minime variazioni, della tesi di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presentata presso la medesima facoltà, nell’anno accademico 1997 – 1998, dal dott. C.A. ed avente stesso titolo, stesso svolgimento, stesso indice e stessa bibliografia.

Avverso tale decisione la predetta proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Osservava che trattavasi di tesi cd. compilativa, la cui identità con il lavoro che si assume copiato non era stata rilevata dalla commissione di laurea ed i cui contenuti erano stati erroneamente valutati dalla Corte di merito, la quale aveva omesso di considerare che il giudizio su un elaborato compilativo non può prescindere dall’esame della condivisione che rautore fa con l’elaborato altrui e dalla rilevanza che ogni aggiunta assume attribuendogli un inequivoco connotato di originalità.

In ciò si rilevava la carenza della decisione impugnata, che non avrebbe effettuato alcuna valutazione dell’oggettiva personalizzazione dello studio altrui, tipica del lavoro compilativo, come dimostrava, ad esempio, la scelta di anteporre le tabelle alla bibliografia rispetto al lavoro del dott. C..

Aggiungeva che l’evidente illogicità della motivazione era immediatamente percepibile laddove venivano individuate in caratteristiche tipiche dell’elaborato compilativo, quali la riproposizione di citazioni comprensive di virgolettato, gli elementi significativi del plagio, trascurando di considerare gli elementi diversificanti (una parte dedicata all’epidemiologia ed altra riguardante la biomeccanica) ed equivocando sul significato della riproduzione della casistica che, sebbene riferibile ad un periodo incompatibile con il suo percorso di studi, era tuttavia il risultato di una verifica effettuata sulla scorta di documentazione clinica.

Faceva inoltre rilevare come la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato la rilevanza, anche con riferimento all’elemento psicologico del reato, della dimostrata prassi presente nella facoltà di medicina, di fornire ai laureandi, a titolo esemplificativo e quale guida nella stesura della tesi, elaborati precedentemente redatti, tanto più che non risultava contestata ai docenti la violazione della L. n. 475 del 1925, art. 2.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3 con riferimento alla cancellazione del diploma di laurea disposta dalla Corte territoriale ai sensi della L. n. 475 del 1925, art. 5, erroneamente considerata come provvedimento obbligatorio e frutto, al contrario, di una indebita estensione analogica di una norma sanzionatoria applicata, peraltro, in assenza di una specifica impugnazione del Pubblico Ministero.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

La L. 19 aprile 1925, n. 475 sanziona penalmente la condotta di chiunque "m esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri".

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di osservare, la legge ha la finalità di tutelare l’interesse alla genuinità di un elaborato che deve essere esaminato dai componenti di una commissione incaricata della valutazione (Sez. 3^ n. 2139, 1 marzo 1979) assicurando che l’aspirante ad un titolo o ad un impiego sia realmente in possesso dei requisiti richiesti per conseguirlo e che il giudizio dell’autorità che procede alla relativa valutazione non sia fuorviato dall’accreditare come proprio il lavoro altrui (Sez. 3^ n. 9673, 6 novembre 1984).

Viene pertanto tutelata quella che è stata definita la "pubblica fede personale" (Sez. 5^ n. 626, 4 settembre 1989).

Si è così prevista un’ipotesi di reato qualificabile di mera condotta, seppure finalizzata alla produzione di un evento antigiuridico che assume il ruolo di circostanza aggravante (Sez. 6^ n. 9489, 8 settembre 1995; Sez. 5^ n. 9906, 2 novembre 1993; Sez. 3^ n. 9673/84 cit.).

Si è ulteriormente specificato che il riferimento all’"opera di altri", che la legge contiene, non riguarda il lavoro compilato interamente da un soggetto diverso da quello che figura come autore, ma anche il fatto oggettivo "che il lavoro non sia proprio, cioè non sia frutto del proprio pensiero, svolto anche in forma riepilogativa od espositiva, ma che esprime tuttavia quello sforzo di ripensamento di problematiche altrui che si richiede per saggiare le qualità espositive di un candidatò" (Sez. 3^ n. 2139/79 cit.).

Si tratta, peraltro, di un fenomeno particolarmente diffuso, che ha subito un considerevole incremento con la introduzione delle nuove tecnologie, come emerge dalla lettura delle menzionate decisioni, le quali evidenziano un progressivo evolversi delle tecniche utilizzate e, soprattutto, dallo sviluppo di Internet, che ha agevolato e velocizzato la ricerca di informazioni e, conseguentemente, favorito indirettamente anche il fenomeno del plagio, cui pure ha fatto seguito lo sviluppo di specifici strumenti per il rilevamento di contenuti duplicati.

La casistica riguarda, oltre le tesi di laurea, anche il conseguimento di altri titoli scolastici, i concorsi pubblici e l’abilitazione professionale, anche se risulta particolarmente contenuta se raffrontata al periodo di vigenza della legge, tanto che, ancora trent’anni addietro, un chiarissimo Autore, nel negare in generale l’efficacia della consuetudine abrogatrice nel diritto penale, utilizzava come esempio la L. n. 475 del 1925 ricordandone la vigenza e deprecando l’uso di non dare seguito a quelli che definiva "deplorevolissimi fatti".

Così inquadrato l’ambito di applicazione della disposizione presa in esame dalla sentenza impugnata, appare opportuno riepilogare brevemente, per una migliore comprensione dei fatti, le argomentazioni poste a sostegno della decisione.

La Corte di merito ha proceduto ad una puntuale analisi degli elementi di identità fra l’elaborato prodotto dalla ricorrente e quello altrui dalla stessa utilizzato, pervenendo alla conclusione di trovarsi di fronte ad una copiatura "pressochè integrale" con minime variazioni.

In particolare la Corte d’Appello ha accertato che:

era identica la suddivisione in capitoli e paragrafi l’indice era integralmente copiato ad accezione dei riferimenti alle pagine, conseguenti alla diversa formattazione (22 righe anzichè 20), tanto che non risultava considerata la anteposizione delle tabelle alla bibliografia nel corpo del testo era identica la composizione grafica anche negli "a capo" e nell’uso del grassetto e del corsivo erano identiche le modalità di citazione, senza note nel testo e con l’indicazione del solo nome dell’autore ad eccezione dell’indicazione di due testi e la correzione di un refuso tipografico, era identica anche la bibliografia erano identiche le tabelle finali, alle quali era stato modificato il solo carattere tipografico e corretto un refuso erano identici i casi clinici esaminati. La Corte territoriale rileva, sul punto, che si trattava di casi risalenti a cinque anni addietro, nonostante il tema fosse di particolare attualità e presentati come direttamente osservati, titolando il paragrafo relativo come "Casistica personale", nonostante la palese incompatibilità con il corso di studi seguito dalla ricorrente e la sua età anagrafica che porterebbero a collocare tale diretta osservazione dei pazienti ad un periodo in cui la stessa frequentava ancora il liceo l’apparato iconografico, ad eccezione di tre fotografie, era identico il testo e la forma erano identici medesime erano, infine, le conclusioni.

I giudici dell’appello individuano, per contro, le seguenti differenze:

sostituzione di pochi termini, correzioni di qualche refuso e piccole modifiche della punteggiatura e delle forme verbali la presenza di una introduzione con considerazioni di natura discorsivo – sociologica sei righe aggiunte al capitolo "Biomeccanica e cinematica del rachide cervicale" otto righe aggiunte al paragrafo sui rischi del trattamento chirurgico quasi due pagine aggiunte e relative all’epidemiologia.

A fronte di tali dati obiettivi, la Corte di merito fornisce puntuale risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello e, segnatamente, all’ipotesi della natura compilativa della tesi che, da un lato, è stata esclusa in quanto l’elaborato contiene un esplicito riferimento all’osservazione diretta di casi clinici e, dall’altro, dalla evidente mancanza di originalità, sottolineando anche l’irrilevanza della asserita e non dimostrata diffusione del plagio nella letteratura medica scientifica.

Tale coerente apparato argomentativo, del tutto solido ed immune da vizi logici, non viene in alcun modo intaccato dalle considerazioni svolte in ricorso che, pur se riferite alla contraddittorietà, illogicità e manifesta infondatezza della decisione, si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio acquisito che non può però avere ingresso in questa sede di legittimità.

Del resto, gli elementi che la Corte di merito pone a sostegno delle proprie conclusioni non paiono suscettibili di letture alternative, consistendo in dati obiettivi non confutabili che evidenziano in modo non equivocabile la identità tra la tesi di laurea della ricorrente e l’elaborato dalla quale è stata pressochè integralmente copiata.

Del tutto coerente risulta, in particolare, la esclusione della natura compilativa dell’elaborato.

Come si è detto, tale caratteristica è esclusa dal riferimento specifico all’osservazione di pazienti, in realtà mai avvenuta, come dimostrato dai giudici dell’appello con una semplice valutazione del dato cronologico e dalla mancanza di originalità conseguente ad una specifica elaborazione del materiale utilizzato.

Peraltro, una tesi compilativa dovrebbe essere connotata, quantomeno, da una elaborazione critica dei dati acquisiti da fonti diverse e posti a confronto verificandone l’attendibilità e traendo conclusioni che, in quanto frutto di una personale riflessione, offrano un contributo scientifico autonomamente apprezzabile e non può certo concretarsi nella mera riproduzione grafica di un diverso elaborato di produzione altrui con modeste aggiunte che non incidono minimamente sull’impianto complessivo del testo.

Va poi aggiunto che, in base al contenuto del provvedimento impugnato, la descrizione dei contenuti dell’elaborato pare deporre inequivocabilmente per una tesi di natura sperimentale e risulta significativa la circostanza che la ricorrente, volendo comporre, come afferma in ricorso, una tesi compilativa, non abbia avvertito la necessità di citare l’autore dal quale aveva ricavato gli unici dati utilizzati nè di esprimere un giudizio di mera adesione o di dissenso sulle conclusioni cui lo stesso perveniva e che, a quanto risulta, pedissequamente riproponeva.

Nè vale, infine, sostenere che l’originalità o l’altruità del lavoro andava considerata secondo i parametri propri della commissione di laurea, che nulla aveva obiettato, pur conoscendo entrambi gli elaborati, trattandosi di considerazioni cui la Corte territoriale non era tenuta ed essendo pienamente sufficiente, per pervenire ad un giudizio privo di contraddizioni, il dato oggettivo della pressochè totale riproduzione di un diverso lavoro offerto, secondo la prassi, solo in visione ai laureandi.

Per quanto riguarda, poi, il secondo motivo di ricorso, occorre rilevare quanto segue.

La Corte di merito ha disposto la cancellazione del diploma di laurea dell’imputata ai sensi della L. n. 475 del 1925, art. 5, comma 2 ritenendolo provvedimento obbligatorio che consegue necessariamente alla condanna, cosi integrando la sentenza appellata.

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento che assume essere stato emesso in violazione del divieto di reformatio in pejus stabilito dall’art. 597 c.p.p., comma 3.

La disposizione applicata specifica testualmente che "’la sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato, la cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi 2/a e seguenti dell’art. 576 c.p.p., in quanto siano applicabili".

Il riferimento all’art. 576 c.p.p. vigente alla data di emanazione della legge corrisponde, come già osservato (Sez. 5^ n. 626. 4 settembre 1989), agli artt. 380 e 480 codice 1930 relativi, rispettivamente, ai provvedimenti della sentenza di proscioglimento all’esito dell’istruzione formale che accerta la falsità di atti e documenti e di quelli. analoghi, da assumere all’esito della sentenza definitoria del giudizio di primo grado.

Tali disposizioni trovano oggi corrispondenza nell’art. 425 c.p.p., u.c. e art. 537 c.p.p..

La L. n. 475 del 1925, menzionato art. 5 prevede una statuizione obbligatoria che il giudice deve emettere a tutela della fede pubblica quando sia accertata l’attribuzione di lavori altrui (Sez. 3^ n. 736, 31 dicembre 1968; Sez. 5^ n. 626, 4 settembre 1989).

Le modalità della cancellazione sono effettuate con le procedure stabilite per i provvedimenti riparatori previsti in materia di falsità degli atti dal codice di rito.

L’esigenza di tutela della fede pubblica che rende necessaria detta statuizione determina, in sostanza, una esplicitazione della accertata falsità del documento o dell’attribuzione dell’opera, diretta a rigenerare le normali condizioni di comune affidamento sull’autenticità del documento o la paternità dell’opera.

Va inoltre rilevato che l’art. 537 c.p.p. stabilisce come conseguenza ineluttabile dell’accertata falsità di un documento la sua declaratoria da parte del giudice, ma prevede che i provvedimenti riparatori di cui al secondo comma non siano adottati quando siano pregiudizievoli degli interessi di terzi non intervenuti nel procedimento (cfr. SS.UU. n. 20, 3 dicembre 1999).

Tale distinzione si rileva anche nel menzionato art. 5 il quale stabilisce, al comma 1 che "nei procedimenti relativi ai reali previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna" indicando poi, nel comma successivo, i provvedimenti ripristinatori.

Va altresì rilevato che l’art. 537 c.p.p., contrariamente a quanto avveniva nel codice penale previgente, prevede espressamente, al comma terzo, che la falsità sia anche autonomamente impugnabile con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’impugnazione.

Tale previsione si rende evidentemente necessaria in quanto il provvedimento in esame è comunque idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del soggetto interessato.

Resta da osservare che il lungo periodo di vigenza della L. n. 475 del 1925 rende palesi le difficoltà di coordinamento con le disposizioni che si assumono attualmente richiamate che non risultano perfettamente sovrapponigli.

Sembra, tuttavia, che possa ritenersi certamente suscettibile di impugnazione anche la statuizione circa la falsità nell’attribuzione della paternità dell’opera in quanto produttiva di nocumento nei confronti del soggetto interessato anche nel caso in cui lo stesso non sia stato condannato.

Ciò posto, occorre ulteriormente rilevare che, nella fattispecie, tanto nella sentenza di primo grado che in quella di appello la accertata falsa attribuzione del lavoro altrui risulta solo implicitamente dalla motivazione e non formalmente dichiarata in dispositivo, mentre l’ordine di cancellazione del provvedimento derivato dal plagio, omesso dal primo giudice, è stato disposto dal giudice dell’appello. Entrambi i giudici del merito, infine, nulla hanno disposto circa l’ordine di pubblicazione della sentenza di condanna pure disposto dal menzionato art. 5, al comma 3 e necessario trattandosi di esame di laurea.

Il Pubblico Ministero è rimasto del tutto inerte, mentre solo l’imputata ha proposto appello concernente l’affermazione di responsabilità penale da parte del giudice di prime cure.

La Corte territoriale, in tale contesto ha, come si è detto, disposto i provvedimenti riparatori che erano conseguenza di una falsità non espressamente dichiarata, confermando nel resto la decisione impugnata ed evidenziando conseguentemente, sul punto, profili di illegittimità che consigliano l’annullamento.

Resta da osservare che all’omessa statuizione sulla falsità, sulla cancellazione del provvedimento e sulla pena accessoria della pubblicazione della sentenza non può porsi rimedio in questa sede di legittimità in assenza, come si è già detto, dell’impugnazione del Pubblico Ministero.

In definitiva, vanno condivisi i principi in precedenza richiamati con l’ulteriore precisazione che la redazione di una tesi di laurea, asseritamente di natura compilativa ma, in realtà, contenente la mera trasposizione grafica di altro elaborato di diverso autore con alcune correzioni e l’aggiunta di minimi elementi di novità, senza alcun contenuto frutto di personale elaborazione o, comunque, di valutazione critica della fonte utilizzata, configura il reato di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, art. 1.

La statuizione relativa alla falsità, alla cancellazione del documento che ne è derivato ed alla pubblicazione della sentenza, obbligatoriamente imposta dall’art. 5 della medesima legge, se non disposta dal giudice di primo grado, non può essere ordinata dalla Corte d’Appello in assenza di specifica impugnazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla cancellazione del diploma di laurea. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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