T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il ricorrente – vigile del fuoco – lamenta la illegittimità, sotto vari profili, del provvedimento di cui in rubrica con il quale, anche in relazione alla eventualità di una concessione di un equo indennizzo, gli si nega il riconoscimento per causa di servizio di un episodio infartuante.

1.1. – A fini demolitori del medesimo provvedimento il ricorrente premette che tale causalità pare essere stata riconosciuta dalla CMO; ciò anche in relazione alle specificità lavorative poste in essere, alle particolari responsabilità inerenti ed agli eccezionali disagi sostenuti.

1.2 – Sono stati così introdotti i seguenti qui riassunti motivi di censura:

a – violazione di legge; art. 2 e seguenti D.P.R. 461/2001; eccesso di potere sotto vari profili; in buona sostanza si sostiene che il Ministero intimato non avrebbe condotto altro che in termini superficiali la relativa indagine tecnico sanitaria, immotivatamente disconoscendo ogni profilo utilmente probabilistico per dimostrare la asserita causalità e non altrimenti considerando, in alcun modo, i denunciati vari aspetti defatiganti e disagevoli connessi al concreto svolgimento del servizio.

2 – Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale; la medesima, ex adverso deducendo, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

3 – All’U.P. del 20 aprile 2011 la causa è stata spedita, dopo breve formale discussione, in decisione.

4 – Non pare possibile accogliere il ricorso.

4.1 – Ed invero il CdV sviluppa puntualmente le ragioni per le quali l’infermità riscontrata non è parsa essere stata determinata casualmente dal servizio svolto. Trattasi di uno specifico giudizio di merito che compete esclusivamente al detto Comitato e che non pare, in modo evidente, nè irrazionale né illogico.

4.2 – Del resto la natura e la detta portata del citato giudizio permette di superare lo stesso giudizio iniziale della C.M.O.. Inoltre, ancora in ragione di ciò, nulla di diverso avrebbe potuto concludere il Ministero, trovandosi così la motivazione propria nell’ambito del solo giudizio del detto Comitato. Invero solo un ulteriore motivazione diversa avrebbe potuto sussistere, in ipotesi estrema, qualora lo stesso Ministero avesse voluto andare di diverso avviso. Ma, pur tutto concedendo sotto tale ultimo aspetto, và ricordato che una consolidata giurisprudenza afferma che il compito del Ministero nei casi di specie è limitato a sole verifiche estrinseco – formali intorno all’operato del citato Comitato. Da qui anche l’inutilità della richiesta istruttoria, sussistendo affermazione formale da parte dello stesso Comitato di aver compiutamente verificato quali fossero le modalità con cui il ricorrente ha svolto il proprio servizio.

5 – Soccorrono, comunque, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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