T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 711 lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – In relazione alla rubricata fattispecie il Tribunale ebbe a disporre in data 10.11.2010 (O.I.C n. 188) attività di profilo istruttorio.

1.1 – Al tempo così il Tribunale esponeva:

"La vicenda posta all’attenzione del Collegio riguarda (esclusivamente) un caso di asserita persecuzione psicologica ed ambientale sul luogo di lavoro nei confronti di un agente di Polizia penitenziaria che presta la propria attività presso la casa circondariale di Bs.

Con il presente ricorso costui denuncia una congiunta serie di episodi, da lui definiti sintomatici sotto il profilo negativo su descritto, enunciando varie violazioni normative. Lo stesso attore – ricorrente chiede, così, un risarcimento in numerario per i danni morali e materiali asseritamente subiti nel corso della vicenda di cui è causa.

Ritiene il Collegio che la presente vicenda, per certi aspetti delicata, vista la particolarità del lavoro svolto dagli agenti carcerari, meriti di essere approfondita tramite specifica attività istruttoria. Quest’ultima pare potersi – per ora – attivare; invero va tenuto conto che, nel caso, si controverte nell’ambito di un rapporto paracontrattualistico rispetto il quale solo il profilo probatorio di carattere oggettivo e/o teleologico è, di norma, a carico del ricorrenteattore: salvi gli aspetti risarcitori; del resto, nel caso stesso, le introdotte indicazioni probatorie di profilo oggettivo non sono – allo stato – per nulla inverosimili né inattendibili secondo l’id quod plerumque accidit (CdS, Sez. VI, 13.IV.2010 n. 2045)".

A tale interlocutorio riguardo si invitava perciò: "Il Provveditore regionale protempore per gli Istituti di pena della Regione Veneto a disporre idonea ispezione (o personalmente o tramite delega a qualificato funzionario) nell’ambito della quale il medesimo dovrà interloquire, nei limiti del dedotto in ricorso, con tutti i testi ritenuti necessari; lo stesso avrà altresì ampia facoltà di porre in essere qualsiasi ulteriori attività anche di indagine amministrativa, per accertare i fatti denunciati nella loro oggettività storica. Al seguito ulteriore dovrà essere redatta chiara e completa relazione allegando ad essa tutti i verbali redatti ed ogni copia di documento ritenuto utile a ben intendere le coordinate del vissuto denunciato e gli aspetti implicanti i vari effetti asseritamente negativi esposti in ricorso stesso".

2 – Ad effettuato deposito del richiesto la difesa del ricorrente ha partitamente confutato le conclusioni del funzionario istruttore con propria memoria del 17.3.2011, allegando ulteriore documentazione asseritamente utile per quanto di propria ragione.

3 – La difesa erariale ha, comunque, controdedotto, con avversa tesi di infondatezza.

4 – La causa è tornata in discussione in data odierna al seguito della quale – raccolta la non opposizione, in sede preliminare, dell’avvocato Orcali per l’Avvocatura erariale e del patrono della parte ricorrente – la stessa è stata spedita così in decisione senza discussione alcuna.

5 – Preliminarmente – pur ricordando il portato della sentenza del CdS di cui sopra – va utilmente evidenziato che, ancora, secondo il Consiglio di Stato (Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3380): "La regola generale dell’onere probatorio, alla stregua della quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata, trova integrale applicazione nel giudizio risarcitorio, nel quale non ricorre quella disuguaglianza di posizione tra amministrazione e privato che giustifica nel giudizio di legittimità l’applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo".

5.1 – Ed ancora rileva, nel caso, come il Consiglio di Stato (Sez. IV, 21 aprile 2009 n. 2435) abbia enunciato che: "L’azione risarcitoria non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell’onere della prova ( artt. 2697 c.c. e 115 cpc) in quanto inerente a processo avente ad oggetto diritti (risarcitori); ed invero trattandosi di giudizio che verte principalmente sull’esistenza delle condizioni perché un danno possa ritenersi ingiusto, occorre innanzitutto la prova della sua esistenza e del suo ammontare, consistente nella verifica positiva degli specifici requisiti e, in particolare, nell’accertamento di una effettiva lesione alla propria posizione giuridica soggettiva tutelata ovvero la violazione della norma giuridica che attribuisce la protezione a tale interesse" (v. art. 64, 1° c. cpc).

6 – Ciò premesso va ora rammentato il contenuto della relazione anche con riguardo alla sostanziale escussione di prove per testi (art. 63, 3° c. cpc; contenzioso pubblico impiego strumentalità ammessa dal 1987 per opera della C. Costituzionale). Ciò ulteriormente ricordato va ora evidenziato (Cass. Civ. Sez. Lav. 17.02.2009 n. 3785) che "per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamene sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;

b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore;

d) la prova dell’intento persecutorio".

Inoltre il CdS (Sez. IV, 21 aprile 2010 n. 2272) ha messo in luce anche che "La ricorrenza di una condotta "mobbizante" va esclusa quante volte la valutazione complessiva dell’insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare "singulatim" elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro".

Ed ancora il CdS (Sez. IV, 7 aprile 2010 n. 1991) ha rilevato che "la condotta di mobbing dell’Amministrazione pubblica datrice di lavoro, consistente in comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali nei confronti di un suo dipendente, deve da quest’ultimo esser provata e, a tal fine, valenza decisiva è assunta dall’accertamento della esistenza di un disegno persecutorio."

Infine, ancora il CdS (Sez. VI, 6 maggio 2008 n. 2015), ha sottolineato che "costituisce mobbing l’insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato; sicché, la sussistenza della lesione, del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l’idoneità offensiva della condotta, che può esere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificatamente da una connotazione emulativa e pretestuosa.

Tuttavia, determinati comportamenti non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrato che vi è una ragionevole ed alternativa spiegazione."

7 – Se ora si prende attenta cognizione di tutti gli ulteriori contenuti della depositata relazione altresì confrontandoli anche con le finali contestazioni della difesa del ricorrente e di cui alla citata ultima memoria, non si può fare a meno di osservare, posti a confronto i vari episodi e le diverse versioni della vicenda ed i relativi percorsi temporali, che l’insieme di tutto ciò che era, inizialmente, apparso come dato sufficiente sotto il profilo della allegazione in fatto per dar corso ad attività di istruttoria, non può essere ora qualificato come avente un carattere unitamente persecutorio e discriminante in modo certo ed assoluto, essendosi rivelato quanto inizialmente dedotto dal ricorrente di carattere, alfine, neutro e perciò inutile per dimostrare la presenza effettiva del relativo disegno. Del resto la relazione finisce in sostanza col mettere in luce anche alternative interpretazioni dei fatti e delle varie vicende logicamente e razionalmente sostenibili.

Di talché, pur a tutto concedere, basta ed avanza quanto concluso per escludere la necessità che la amministrazione stessa dimostri alcunché di ulteriore essendo evidente l’inutilità di una tale iniziativa.

8 – Il ricorso va dunque respinto in una con la connessa domanda risarcitoria data la carenza dei necessari presupposti pur per essa ed al modo di cui sopra rilevabile.

9 – Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il ricorso e la connessa domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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