Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 12-05-2011, n. 18832 archiviazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.F. proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. del Tribunale di Catania, in data, 15 marzo 2010, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di S.K.G. ed altri, per violazioni urbanistiche, su richiesta del Pubblico Ministero.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 405 e 410 c.p.p., rilevando che il provvedimento di archiviazione era stato emesso dopo la conclusione delle indagini preliminari e l’emissione del decreto di citazione a giudizio nei confronti degli imputati innanzi al giudice monocratico, con udienza fissata al 29 aprile 2010 e ciò in quanto la difesa degli imputati, nelle more tra la data di emissione del decreto di citazione e l’indicazione della data d’udienza, aveva presentato istanza di archiviazione sul presupposto dell’avvenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria per le opere realizzate.

A tale istanza aveva dato seguito il Pubblico Ministero chiedendo al G.I.P. l’archiviazione previo stralcio delle posizioni degli imputati.

Tale stato di cose evidenziava, a dire del ricorrente, una violazione del principio dell’irretrattabilità dell’azione penale e caratterizzava come del tutto abnorme il provvedimento impugnato.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 127 e 178 c.p.p. e art. 408 c.p.p., comma 2, in quanto il Pubblico Ministero procedente aveva omesso di notificare alla persona offesa, che lo aveva espressamente richiesto, l’avviso della richiesta di archiviazione.

Aggiungeva che tale omissione era stata giustificata dal Pubblico Ministero individuando il ricorrente, nel provvedimento a sua firma, quale semplice danneggiato e non anche come persona offesa dal reato, nonostante fosse già intervenuta la costituzione di parte civile.

Sosteneva pertanto che si era così determinata una nullità del decreto di archiviazione in quanto l’omesso avviso lo aveva privato della facoltà di proporre opposizione.

Insisteva, quindi, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che il provvedimento impugnato è tale da collocarsi al di fuori del sistema processuale essendo l’archiviazione preclusa in caso di esercizio dell’azione penale, che è irretrattabile.

Nella fattispecie, il Pubblico Ministero, dopo aver esercitato l’azione penale, ha stralciato le posizioni di alcuni imputati e chiesto l’archiviazione utilizzando uno strumento improprio per la definizione del procedimento sulla base di una sopravvenuta causa di estinzione del reato (il permesso di costruire in sanatoria).

L’emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del Pubblico Ministero aveva, tuttavia, comportato l’esercizio dell’azione penale che, in ragione di quanto disposto dall’art. 50 c.p.p., comma 3 è, come si è detto, irretrattabile, con la conseguenza che non poteva essere legittimamente richiesta l’archiviazione dopo il decreto di citazione (Sez. 1^ n. 6999, 8 febbraio 2000; Sez. 1^ n. 1338, 4 aprile 1998; Sez. 3^ n. 129, 24 febbraio 1996).

Ulteriore violazione di legge è ravvisabile nella mancata notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione al ricorrente che ne aveva fatto richiesta.

A tale proposito occorre ricordare che, in tema di abusi edilizi, la giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta individuando anche nella singola persona fisica, qualora ne ricorrano i presupposti, la persona offesa dal reato riconoscendole il diritto di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno o la rimessione in pristino (v. Sez. 3^, n. 26918,1 luglio 2009).

Si è infatti affermato che anche se la realizzazione di un manufatto abusivo non fa sorgere di per sè solo a favore del privato confinante un diritto al risarcimento del danno, qualora la costruzione abusiva comporti anche la violazione di norme di natura civilistica, quali quelle che impongono limiti al diritto di proprietà, che stabiliscono distanze, volumetria, altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, è ipotizzabile un danno patrimoniale che legittima la costituzione di parte civile del vicino (Sez. 3^ n. 45295, 25 novembre 2009; Sez. 3^ n. 21222, 28 maggio 2008; Sez. 3^ n. 234, 10 gennaio 2007).

Nella fattispecie, dunque, il ricorrente, il quale dichiara di aver presentato denuncia-querela per l’esecuzione di interventi edilizi ritenuti abusivi e di figurare nel decreto di citazione quale "persona offesa già costituita parte civile", aveva pieno titolo a ricevere l’avviso omesso e ad interloquire in merito alla richiesta archiviazione, avendo lo stesso denunciato che l’intervento in corso di esecuzione interessava anche un cortile in proprietà comune.

L’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla persona offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per cassazione (ex pl. Sez. 2^ n. 1929, 15 gennaio 2010).

Ne consegue che l’impugnato provvedimento deve essere annullato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

Sarà poi onere della persona offesa far rilevare, nella conseguente udienza fissata ai sensi dell’art. 410 c.p.p., u.c., che l’azione penale è già stata esercitata.
P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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