Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-09-2011, n. 18653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’intesa BCI Gestione crediti s.p.a., conveniva davanti al Tribunale di Chiavari G.R., suo debitore nella qualità di fideiussore della s.r.l. Liguria Dischi, ed i di lui figli G. S. e F., chiedendo che fosse dichiarata nulla per simulazione assoluta ed, in subordine, per sentire dichiarare inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c. la vendita con la quale G.R. aveva ceduto ai suoi figli le quote di due terzi di due immobili in (OMISSIS), riservandose il diritto di abitazione.

I convenuti si costituivano e resistevano alla domanda.

F. e G.S. chiedevano, in via subordinata e per l’ipotesi che la domanda actorea fosse accolta, che il padre fosse condannato a restituire loro la somma che avevano ottenuto a mutuo da una banca per provvedere alle opere di ripristino degli immobili.

Il Tribunale rigettava la domanda.

La corte di appello di Genova, adita dagli attori, accoglieva la domanda sia sotto il profilo della simulazione assoluta sia sotto il profilo dell’azione revocatoria. Rigettava la domanda restitutoria avanzata da G.S. e F. nei confronti del padre G.R..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso G.R..

Resistono con controricorso l’Intesa Gestione Crediti s.p.a. nonchè G.F. e S., che hanno anche proposto ricorso incidentale.

I G. hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

1.1.Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 2. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso sono inammissibili per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie il ricorrente non ha proposto alcune quesito di diritto, nonostante avesse prospettato le censure a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3. 3. Con il ricorso incidentale, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto "Dica la corte di cassazione se, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e art. 155 c.p.c., il giudice del merito deve considerare pacifici i fatti esplicitamente ammessi o comunque non specificamente contestati dalla controparte, così esonerando la parte che tali fatti ha dedotto dal fornire la prova degli stessi, con ogni conseguenza di legge". 4.1. In questa ipotesi il quesito risulta apparentemente proposto, ma esso è inadeguato, poichè non è conforme al paradigma normativo, quale risultante dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris". (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

Sono, pertanto inammissibili i quesiti che si limitano a riprodurre il contenuto astratto di precetti legislativi e di principi generali, ovvero i quesiti generici rispetto alle specifiche censure articolate nel motivo stesso (Cass. 30/10/2008, n. 26020; Cass. 04/01/2011, n. 80).

4.2.Nella specie il quesito di diritto, così come posto, è astratto, non rappresentando gli elementi della fattispecie concreta e risolvendosi nell’enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

5. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.

I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidati in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali d accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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