Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-09-2011, n. 18648 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, proposta dal danneggiato del sinistro stradale occorso sulla SS (OMISSIS) nei confronti di I.F.U., conducente del veicolo investitore e di D.C., proprietario del medesimo e della sua compagnia assicuratrice della R.C.A. Il Giudice di Pace adito accoglieva parzialmente la domanda e condannava i convenuti al pagamento di Euro 6.741,91. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza depositata il 19.11.2007, accoglieva l’appello della Compagnia e dichiarava prescritto il diritto al risarcimento, azionato dallo I., rilevando che l’unicità dell’accertamento nei rapporti danneggiato-assicuratore e responsabile civile- assicuratore pone una deroga alla regola generale dell’indifferenza rispetto ai coobbligati solidali dell’eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi, sulla base del medesimo criterio che ispira l’orientamento secondo cui l’impugnazione proposta da uno dei litisconsorti necessari impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di tutte le parti.

2. Propone ricorso per cassazione il danneggiato, il quale denunzia violazione 1310, 2938 e 2944 c.c. e L. n. 990 del 1969, artt. 102 e 112 c.p.c. invocando l’applicazione del diverso principio secondo cui in tema di responsabilità da circolazione di veicoli, stante la disponibilità delle posizioni soggettive sostanziali, l’eccezione di prescrizione sollevata da alcuni dei debitori solidali (nella specie, compagnia assicuratrice) non operi a favore degli altri (nella specie, responsabile dei danni), che hanno l’onere di farla espressamente propria per potersene giovare. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Con atto del 14-21 marzo 2011, il ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ I. e del D. disposta all’udienza del 27 gennaio 2011. 3. Il ricorso è infondato, in quanto la decisione impugnata ha fatto buon governo dell’orientamento di questa S.C. secondo cui l’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell’altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore per la R.C.A., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo – come nella specie – non si sia costituito (Cass. n. 6934 del 2007). Invero, il consolidato principio secondo cui l’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri (Cass. n. 5262/01; 4200/02; 3211/03; 7800/10) si applica nella diversa ipotesi, qui non ricorrente, nell’ipotesi in cui, siano costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, e quest’ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall’assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, di modo che tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore.

4. Il ricorso, pertanto, va respinti. Non v’è motivo di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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