T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 13-05-2011, n. 1236 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con delibera n. 229 del 2001 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha dettato disposizioni per la regolazione delle condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali avvalendosi del potere ad essa attribuito dall’art. 2 comma 14 della L. 481 del 1995.

All’art. 10 della suddetta delibera l’Autorità ha disciplinato i casi e le modalità di rateizzazione dei pagamenti prevedendo che gli esercenti sono tenuti ad offrire ai clienti per i quali la periodicità di fatturazione sia diversa da quella mensile dilazioni rateali dei pagamenti nei casi di invio di bollette di conguaglio di ammontare superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o di acconto ricevute successivamente ad un precedente conguaglio, salvo che il maggior importo maturato sia dovuto alla variazione stagionale nei consumi.

Il medesimo articolo prevede altresì che, salvo diverso accordo fra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette stimate o in acconto ricevute dal cliente successivamente alla precedente richiesta di conguaglio e, comunque, non inferiore a due.

A seguito della presentazione di esposti e richieste di chiarimenti da parte di clienti finali e associazioni di consumatori che lamentavano comportamenti asseritamente scorretti da parte delle imprese consistenti nella richiesta di pagamento di più ratei in un’unica bolletta o, comunque, a scadenze diverse rispetto a quelle ordinarie di fatturazione, aggravati da un consistente aumento delle richieste di conguaglio dovute alla rideterminazione retroattiva delle tariffe relative ad esercizi pregressi, avvenuta in esecuzione di talune sentenze del giudice amministrativo, l’AEEG ha emanato la delibera n. 85 del 2010 avente ad oggetto l’interpretazione autentica della deliberazione n. 229 del 2001 in materia di rateizzazione dei conguagli tariffari.

Il predetto atto, al fine di dirimere dubbi interpretativi indotti dalla formulazione letterale delle suddette disposizioni, stabilisce che:

– l’art. 10 comma 6 della deliberazione n. 229 del 2001 si interpreta nel senso che, salvo diverso accordo fra le parti, l’esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con periodicità corrispondente a quella di fatturazione;

– l’art. 10 della deliberazione n. 299 del 2001 si interpreta nel senso che esso è applicabile anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali;

– i clienti finali, che hanno un piano di pagamento in corso con periodicità difforme da quella di fatturazione, hanno la facoltà di chiedere entro il 30 settembre 2010 la rinegoziazione della periodicità delle rate in conformità alle nuove disposizioni di carattere interpretativo;

– le imprese devono dare adeguata informazione di tale facoltà ai propri clienti.

Avverso tale atto hanno proposto ricorso l’Assogas, in qualità di associazione rappresentativa degli interessi di categoria delle imprese operanti nel settore della vendita del gas, unitamente ad una pluralità di imprese esercenti la predetta attività.

I ricorrenti, ritenendosi lesi dal peggioramento delle condizioni di fatturazione dei conguagli disposte dall’AEEG in via di asserita interpretazione autentica dell’art. 10 della del. 229/01 e con effetto anche sui piani di pagamento in corso, hanno censurato la predetta delibera per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 13 della L. 241/90, degli artt. 2 comma 12 lett. h),comma 24 e comma 27 della L. 481 del 1995, del D.P.R. 244 del 2001, della delibera n. 61/97, della Direttiva 2003/55/CE; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, illogicità, irragionevolezza, sviamento, travisamento dei fatti.

La delibera impugnata non ha carattere interpretativo ma novativo delle previgenti disposizioni in materia di rateizzazione dei conguagli. Per tale ragione essa deve considerarsi illegittima in quanto adottata senza previa consultazione ed in violazione dell’affidamento riposto dagli operatori nella applicabilità della disciplina pregressa.

2) Violazione della L. 481 del 1995 sotto ulteriore profilo; violazione dell’art. 41 Cost.; travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, eccesso di potere per errato esercizio del potere regolatorio, illogicità, violazione del principio di proporzionalità.

La delibera impugnata è altresì irragionevolmente penalizzante per gli operatori del settore anche per la mancata previsione di un periodo transitorio necessario per adeguare le proprie strutture organizzative alle nuove disposizioni.

3) Violazione della L. 481 del 1995 sotto diverso profilo; violazione degli artt. 3 e 41 Cost.; sviamento.

La delibera dell’AEEG pone a carico degli esercenti obblighi che generano maggiori costi fiscali e burocratici in relazione a circostanze che sfuggono totalmente dal loro controllo, quali le mancate letture, l’inaccessibilità dei contatori o la rideterminazione delle tariffe in conseguenza di provvedimenti giurisdizionali.

4) Violazione del principio di irretroattività dei regolamenti.

La delibera impugnata, nella parte in cui estende i suoi effetti ai piani di rateizzazione in corso, impone la sua applicazione anche agli atti negoziali già perfezionati ponendosi in contrasto con il divieto di retroattività delle fonti aventi rango secondario.

5) Violazione del principio di ragionevolezza, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità.

La delibera impugnata finisce per ritorcersi anche a danno dei consumatori che vorrebbe tutelare in quanto un aumento dei periodi di rateizzazione determina anche l’applicazione di un maggior tasso di interesse a carico dei clienti.

6) Eccesso di potere per sviamento, illogicità; violazione della L. 481 del 1995.

L’Autorità avrebbe emanato una delibera avente carattere generale per risolvere un problema particolare insorto con ENI S.p.a. che aveva posto in essere pratiche distorsive della normativa previgente relativa alla fatturazione rateale dei conguagli.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 16 febbraio 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. R G, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo l’Avvocatura dello Stato la natura interpretativa della delibera impugnata avrebbe reso superflua la previa consultazione delle imprese di settore e giustificherebbe l’operatività delle norme, così come reinterpretate, anche ai piani di rateizzazione in corso.

Il Collegio non condivide tali affermazioni.

Il potere di interpretazione autentica, in quanto idoneo ad introdurre ex tunc nell’ordinamento nuovi precetti, sia pur ricavabili dal tenore letterale di preesistenti disposizioni, si ritiene generalmente riservato al legislatore per il quale la retroattività della disciplina adottata, al di fuori del diritto penale, non costituisce un limite.

Per i regolamenti adottati dalla p.a. vige, invece, un generale divieto di retroattività che, secondo la prevalente giurisprudenza, preclude anche l’esercizio del potere di interpretazione autentica (Cass. 1971/99; 1723/80; Cons. Stato, V, 220/93).

Peraltro, anche qualora si ammettesse la astratta sussistenza di un potere di interpretazione autentica dei propri regolamenti in capo all’Autorità (Cass. n. 304/94), nondimeno la delibera impugnata dovrebbe considerarsi illegittima per mancanza di preventiva consultazione.

L’interpretazione autentica, al pari della introduzione di nuove disposizioni normative, può, infatti, comportare sostanziali innovazioni nei comportamenti dei suoi destinatari, posto che il carattere normalmente plurisenso del linguaggio normativo è generalmente compatibile con una pluralità di soluzioni applicative, spesso notevolmente divergenti fra loro.

Sicchè, attraverso operazioni interpretative, l’Autorità titolare del potere di regolazione può incidere su prassi consolidate, modificando in modo non lieve l’equilibrio dei contrapposti interessi che fanno capo ai soggetti operanti nei mercati di riferimento e compromettendo la necessità di garantire "certezza" delle situazioni giuridiche in cui essa interviene.

Per questo non può ritenersi che il potere di interpretazione autentica si sottragga alla regola della previa consultazione dei destinatari del potere di regolazione: a fronte del suo esercizio rimangono, infatti, immutate le esigenze di contemperamento delle posizioni soggettive sociali ed individuali dei diversi protagonisti del mercato per le quali la giurisprudenza ritiene indefettibile tale adempimento procedurale.

Nel caso di specie, peraltro, i precetti introdotti dall’AEEG con l’atto impugnato non appaiono immediatamente riconducibili alle disposizioni interpretate.

L’estensione dell’obbligo di rateizzazione anche ai conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione dei corrispettivi per la vendita del gas può, forse, considerarsi alla stregua di una interpretazione estensiva del concetto di conguaglio che, nella delibera n. 229 del 2001 sembra riferirsi solo alle differenze fra i consumi stimati e quelli effettivi; ma altrettanto non può dirsi con riguardo alla equiparazione della periodicità dei ratei a quella della fatturazione, che in alcun modo sembra potersi desumere dal tenore letterale della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 10 della delibera 229 del 2001.

Né può dirsi che l’interpretazione autentica adottata dalla Autorità ha avuto solo la finalità di impedire la prosecuzione di pratiche scorrette che tendevano a vanificare gli scopi della norma. Invero, un conto sono gli interventi dell’AEEG nei confronti di singoli operatori che, attraverso una distorta interpretazione delle sue delibere, hanno tenuto comportamenti contrattuali contrari a buona fede, altro è, invece, introdurre per via interpretativa un nuovo precetto valido per la generalità delle imprese.

L’AEEG ha preteso poi di applicare le norme "interpretate" anche ai piani di rateizzazione in corso imponendo agli operatori la loro rinegoziazione.

Anche in questa parte la delibera impugnata è censurata dai ricorrenti che ne contestano la retroattività e la irragionevolezza, non essendo stato concesso un periodo transitorio per adeguare le proprie strutture al nuovo modello negoziale.

Il Collegio dubita del fatto che la delibera impugnata possa ritenersi, sul punto, effettivamente retroattiva.

Invero, l’immediata applicabilità ai contratti in corso delle norme imperative che modificano la disciplina legale di un determinato tipo contrattuale è discussa in dottrina e nella giurisprudenza civile che, sulla questione, non ha consolidato un orientamento univoco (si vedano Cass. 29/11/1999 n. 13339 e Cass. 22/04/2000 n. 5286).

Sembra tuttavia preferibile l’indirizzo secondo cui la disciplina sopravvenuta si applica anche ai rapporti contrattuali ancora in corso per le parti non ancora eseguite in quanto le clausole imperative sono comunque destinate a sovrapporsi alla volontà delle parti (Cass. 5286/00 cit., Corte Cost. n. 204/97).

Nel caso di specie, peraltro, la disciplina regolatoria dettata dall’AEEG appare finalizzata non tanto ad incidere direttamente sui rapporti contrattuali in corso, quanto ad imporre alle imprese obblighi di rinegoziazione investendo, quindi, la loro attività futura.

Il potere dell’AEEG di imporre agli operatori la rinegoziazione di rapporti contrattuali già stipulati deve essere, tuttavia, esercitato secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità in modo da tenere conto degli affidamenti maturati e dei tempi necessari per adeguarsi allo jus superveniens.

Sotto questo profilo la delibera impugnata appare carente in quanto, non essendovi stata una fase di consultazione, gli operatori non hanno avuto modo di prospettare all’Autorità le proprie esigenze organizzative al fine di prevedere un congruo periodo transitorio.

Nei limiti di cui sopra il ricorso deve essere, quindi, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta altresì fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Autorità alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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