Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 12-05-2011, n. 18640 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 309 c.p.p., che ha confermato l’ordinanza applicativa della misura custodiale degli arresti domiciliari del GIP del Tribunale di Cosenza in relazione al reato di cui all’art. 640 bis c.p., ricorre la difesa dell’indagato, deducendo:

A) Il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in particolare la difesa lamenta che il Tribunale si è limitato a riproporre la motivazione del GIP di Cosenza nè ha tenuto in considerazione le deduzioni della difesa che lamentava l’assenza di concretezza nell’individuazione del ruolo avuto da D.F.L. nell’affare truffaldino posto che costui viene solo indicato come il coadiutore del fratello D.F. F., senza ulteriore precisazione sulla efficienza causale della condotta attribuitagli. A tal proposito il Tribunale non avrebbe neanche valutato le allegazioni della difesa che aveva documentato come il D.F., che è rimasto estraneo alla compagine sociale della Formatec srl ed alla gestione della stessa, si fosse limitato solo a mutuare al fratello parte della somma necessaria per l’apporto di capitale alla predetta società. La motivazione dell’ordinanza è poi fortemente contraddittoria nella parte in cui descrive le modalità di rimborso del mutuo, prima attribuito dai giudici all’utilizzo del finanziamento pubblico ottenuto e poi attribuito all’apporto di denaro da parte di V. F., con una valutazione frazionata ed otomistica della pluralità degli indizi sicchè ne rimangono pregiudicate le caratteristiche di gravità. B) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 292 c.p.p. ed il difetto di motivazione: il Tribunale ha omesso di motivare, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. c, sulle specifiche esigenze cautelari inerenti alla persona del D.F. e non ha tenuto nella debita considerazione l’incensuratezza dell’indagato e il lungo periodo di tempo trascorso dal reato come specificamente prevede l’art. 292 c.p.p., lett. c, finendo per non giustificare adeguatamente l’esigenza di preservare la collettività da future ricadute nell’illecito.

C) Infine il Tribunale non ha motivato nè in ordine all’esigenza di evitare l’inquinamento probatorio nè da cosa derivi il giudizio di pericolosità sociale dell’indagato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile perchè tende alla ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli elementi di prova, ed assume assertivamente che il Tribunale avrebbe compiuto una non corretta valutazione del materiale probatorio, senza tuttavia, riuscire a evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato. Dal canto suo il Tribunale ha indicato il materiale probatorio di supporto alla ricostruzione storica dei fatti illeciti che consta di intercettazioni telefoniche, consulenze tecnico-contabili e sulla base dello stesso ha dato una spiegazione dell’azione sinergica che avevano posto in essere. I due fratelli D. F. e V. per creare la sola apparenza delle operazioni di finanziamento della società, in conto capitale, con fondi propri mentre in realtà si è trattato sempre e solo di operazioni effettuate con soldi ottenuti dalle sovvenzioni pubbliche che con operazioni bancarie circolari, veniva fatti transitare su diversi rapporti bancari a loro intestati, in modo da mascherarne l’effettiva provenienza, creando l’artificiosa apparenza del rispetto della normativa. (cfr, pag. 2-3 del provvedimento impugnato).

Nell’articolato programma criminoso, la condotta dell’indagato si configura, come quella degli altri partecipanti, nell’essersi prestato a dar vita alle predette operazioni bancarie che erano state preventivamente ideate dai complici, come emerge dal materiale probatorio captativo, specificamente indicato nel provvedimento.

In ordine alle esigenze cautelari, con motivazione scevra da vizi rilevanti in questa sede il Tribunale ha dato conto del fatto che le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), – possono essere correttamente dedotte anche dalle sole specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’agente, sicchè nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nell’ordinanza impugnata laddove i giudici del riesame, hanno individuato, in concreto, il pericolo di recidivanza, ad onta della formale incensuratezza dell’indagato, nel fatto ch’egli risulta coinvolto in condotte illecite complesse, la cui realizzazione ha richiesto pervicacia nell’agire, continuatività e diffusività di contatti con imprenditori ed ha lasciato emergere assoluta indifferenza e spregio verso la res pubblica stilizzata e pagata ai propri fini personali, oltre alla grave alterazione della par conditio economica in danno di quelle imprese rispettose delle regole del gioco commerciale eventualmente estromesse dal mercato perchè non beneficiane di provvidenze pubbliche, e di tutto questo il Tribunale ha dato ampio riscontro in motivazione a pag.4, sicchè il ricorso si appalesa decisamente privo di fondamento e deve pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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