T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 13-05-2011, n. 852 Pensioni, stipendi e salari compenso per lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, agente di polizia municipale in servizio presso il comune di Alezio, dichiara di aver svolto nel 1995 complessive 89 ore di lavoro straordinario a seguito di regolari ordini di servizio.

Con istanza del 13.11.1997, pertanto, ha chiesto al Comune la corresponsione delle somme a tal titolo spettanti, con la precisazione che, per il lavoro straordinario prestato nei giorni 14, 15 e 22 ottobre del 1995, sarebbero stati smarriti i corrispondenti ordini di servizio.

L’Amministrazione, tuttavia, ha negato la spettanza delle somme richieste, sul rilievo della mancanza di una preventiva e regolare autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario da parte del dipendente; gli atti di diniego sono stati oggetto di impugnazione con ricorso n. 294/1998 innanzi a questo Tribunale.

A seguito dell’accoglimento parziale dell’istanza cautelare proposta, con delibera n. 141 del 17.6.1998 il Comune ha dato atto dell’esito negativo della verifica disposta in ottemperanza all’ordinanza del TAR – con cui si è stabilito che la corresponsione delle somme richieste sarebbe dovuta avvenire previa verifica dell’effettivo espletamento del lavoro straordinario da parte del dipendente -; la delibera sopra citata è stata a sua volta impugnata con il ricorso in epigrafe, adducendo, da un lato, l’illegittimità derivata della stessa rispetto agli atti impugnati con ricorso n. 294/1998, dall’altro, l’illegittimità propria per eccesso di potere e violazione dei principi in tema di esecuzione delle pronunce del G.A.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha ottenuto l’esibizione della documentazione relativa all’autorizzazione dello straordinario dal 1995 al 1997, da cui si evince che con delibera n. 33 del 24.1.1995 è stato autorizzato il personale ad effettuare lavoro straordinario per il primo semestre del 1995, nei limiti di 30 ore in media ciascuno (straordinario pagato, cfr. delibere n. 182 del 4.4.1995 e n. 383 del 17.7.1995) e che con delibera n. 430 del 3.08.1995 è stata stabilita indicativamente la misura dello straordinario che il personale avrebbe dovuto svolgere nel secondo semestre del 1995 (straordinario liquidato solo per il terzo trimestre dell’anno nei limiti di quanto da ciascun dipendente realmente effettuato, cfr. delibera n. 609 del 28.10.1995).

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14.12.2001 si impugna la nota prot. N. 8856 dell’agosto 2001, con cui l’Amministrazione ha negato il rilascio delle copie dell’elenco delle ore di lavoro straordinario espletato dagli agenti di polizia municipale (i dipendenti si sarebbero opposti al rilascio delle copie dei cartellini segnatempo loro riguardanti).

Con motivi aggiunti depositati il 22.3.2002 si impugna, altresì, il provvedimento del Responsabile del servizio n. 12 dell’8.1.2002 (depositato alla camera di consiglio del 16.1.2002) di ratifica delle precedenti deliberazioni e di conferma del diniego alla liquidazione dello straordinario richiesto.

Con memoria del 29.10.2010 il ricorrente insiste nelle richieste istruttorie indicate nelle conclusioni, atte a dimostrare l’espletamento del lavoro straordinario nell’ultimo trimestre del 1995, asseritamente autorizzato con delibera n. 430/1995.

Il Comune, con memoria in pari data, chiede, in via preliminare, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso n. 294/1998, per essere venuto meno l’interesse a seguito della proposizione del presente ricorso, l’inammissibilità dei motivi aggiunti del 14.12.2001 perché l’atto con essi impugnato non avrebbe natura provvedimentale, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti del 12.3.2002 per mancata specificazione dei motivi e delle censure; in ogni caso, parte resistente chiede il rigetto del ricorso in epigrafe perché infondato nel merito.

Le parti hanno concluso ribadendo le proprie richieste ed argomentazioni con successive memorie.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011 la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta per la decisione.

Premesso quanto sopra, il Collegio reputa che sia il ricorso introduttivo che quelli per motivi aggiunti debbano essere accolti in parte, nei termini sotto indicati.

E’ pacifico, infatti, che nel pubblico impiego la retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione a svolgere il lavoro oltre l’orario d’ufficio, che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post; detta autorizzazione, che non può assumere la forma di autorizzazione implicita, svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 cost., deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione. Essa implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e, al tempo stesso, rappresenta anche lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che mediante incontrollate erogazioni di somme di danaro, per compensare prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’Amministrazione e il doveroso rispetto delle condizioni psicofisiche del dipendente, possano creare nocumento alla sua salute ed alla sua dignità di persona (Consiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 2010, n. 8626; Consiglio Stato, sez. V, 26 ottobre 2010, n. 7625; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 29; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 23 marzo 2010, n. 1530).

Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente non ha provato che le 89 ore di straordinario che sostiene di aver prestato nell’anno 1995, con particolare riferimento all’ultimo trimestre, siano state tutte formalmente autorizzate.

Ed invero, se, ancorchè sotto forma di autorizzazione in sanatoria ex post, possono ritenersi formalmente autorizzate le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni 1, 4 e14 novembre 1995, nonché nei giorni 7, 8 e 25 dicembre 1995, come risulta dai corrispondenti registri delle unità in servizio sottoscritti dal Comandante dei Vigili Urbani, da cui si evince altresì l’esigenza che ha indotto l’Amministrazione ad organizzare il servizio oltre l’orario di lavoro consueto, non altrettanto coperte da alcun tipo di autorizzazione formale risultano le restanti ore di lavoro straordinario per le quali il B. reclama il pagamento, non essendo a tal fine sufficiente il conteggio delle ore sottoscritto dal solo dipendente in un prospetto analitico per giorni.

Quanto al servizio che egli sostiene di aver prestato durante le operazioni di sfratto presso l’abitazione della sig.ra D.M.M., dalla documentazione versata in atti non si evince con precisione quanto tempo il B. abbia dedicato a dette operazioni, né risulta se le stesse siano coincise o meno con l’orario di servizio del dipendente e ciò anche a voler ammettere che la comunicazione di consegna delle chiavi dell’immobile del 4.12.1995, sottoscritta anche dal Segretario Comunale, possa valere come autorizzazione formale all’espletamento di lavoro straordinario.

Né può valere autorizzazione in senso proprio quella contenuta nella delibera n. 430 del 3.08.1995, nella quale è stata fatta una previsione indicativa sulla misura dello straordinario che il personale avrebbe dovuto svolgere nel secondo semestre del 1995, salvo poi ad accertare l’effettivo espletamento del servizio quale presupposto per la liquidazione del compenso.

A nulla, peraltro, sarebbe valso se l’Amministrazione avesse fornito i cartellini segnatempo degli altri dipendenti, richiesti più volte dal ricorrente, atteso che comunque, anche in tal caso, ciò che avrebbe rilevato era l’assenza di valide autorizzazioni in capo al B..

Stante quanto sopra, quindi, sia il ricorso introduttivo che entrambi i ricorsi per motivi aggiunti (che, in sostanza, ripercorrono le medesime censure ed argomentazioni poste a base del ricorso introduttivo quanto all’illegittimità derivata degli atti con gli stessi impugnati), vanno accolti in parte e, precisamente, va affermato il diritto del ricorrente a conseguire il pagamento delle prestazioni per il lavoro straordinario svolto nei limiti della prova fornita, ossia relativamente ai giorni 1, 4 e14 novembre 1995, nonché ai giorni 7, 8 e 25 dicembre 1995, per le ore indicate nei corrispondenti registri delle unità in servizio sottoscritti dal Comandante dei Vigili Urbani.

All’importo dovuto vanno aggiunti gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, mentre non spetta la rivalutazione monetaria trattandosi di ratei maturati dopo il 31.12.1994 (leggi n. 412/1991 e n. 724/1994; Cass., Sez. Un., 26 giugno 1996, n. 5895; Cons. Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3).

L’accoglimento parziale del ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e su entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, li accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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