T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 13-05-2011, n. 866 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Regione Toscana, con deliberazione n.252 del 10/3/1997, ha rilasciato a V.I. s.p.a. (facente parte del gruppo U.T. insieme a P.D.S. s.r.l.) il nulla osta per la realizzazione di un centro commerciale nel comune di Grosseto.

La suddetta società ha quindi ottenuto dal Comune di Grosseto, in data 12/9/2000, le concessioni edilizie per la realizzazione degli edifici (n.512) e delle opere di urbanizzazione (n.511) in località Casalone, nelle aree denominate "ex Fornace Chigiotti", previa approvazione del piano di recupero con deliberazione del consiglio comunale n.58 del 25/6/1999 e stipulazione di convenzione urbanistica, tra l’interessata ed il Comune, in data 10/2/2000.

Iniziati i lavori, V.I. si è dichiarata pronta a non attivare il centro commerciale in tale zona e a delocalizzare la struttura commerciale nel sito denominato "Il Commendone", e in data 29/11/2007 ha ceduto a B. s.r.l. l’immobile in località Casalone.

La società P.D.S. ha invece acquistato il terreno sito nel quartiere Commendone, sul quale realizzare il centro commerciale.

La realizzazione del centro commerciale in un sito diverso da quello per il quale era stato rilasciato il nulla osta regionale e il mutamento di destinazione dell’area del Casalone (destinata non più al commercio al minuto, ma al commercio all’ingrosso e ad insediamenti artigianali) ha trovato conferma nel piano strutturale (approvato con deliberazione consiliare n.43 dell’8/4/2006); per quanto riguarda invece l’area del Commendone, l’art.100 delle NTA del piano strutturale prevede la struttura di vendita originariamente prevista nella località Casalone.

B. s.r.l., una volta divenuta proprietaria dell’area in località Casalone, ha ottenuto la volturazione delle concessioni edilizie (volture n.246 e 247 del 21/12/2007).

Il Comune di Grosseto, con note del 25/11/2008 e 26/11/2008, ha precisato che il termine di ultimazione dei lavori previsti nei titoli edilizi (volturati) è il 10/2/2010.

Successivamente B. s.r.l. ha presentato al Comune domanda di trasferimento per due grandi strutture di vendita nei nuovi locali in località Casalone, ma l’istanza è stata respinta in quanto la richiedente non era titolare delle autorizzazioni di cui chiedeva il trasferimento.

In data 27/3/2009 e 31/3/2009 soggetti terzi, ovvero O. s.p.a. e A. s.n.c. hanno ripresentato la predetta richiesta di trasferimento, dimostrando che la volontà di B. s.r.l. era di destinare gli edifici realizzati a centro commerciale; contestualmente, in data 31/3/2009, V.I. ha chiesto di essere ammessa al procedimento, essendo titolare di nulla osta regionale per la realizzazione di centro commerciale.

Il Comune ha rilasciato alla controinteressata i permessi di costruire in variante n.344 del 24/11/2008, n.253 del 15/5/2009, n.449 dell’8/9/2009 e n.456 del 10/9/2009.

Avverso gli atti di voltura delle concessioni edilizie a favore di B. s.r.l., le note che fissano al 10/2/2010 il termine di esecuzione dei lavori e i permessi di costruire in variante rilasciati a quest’ultima, le ricorrenti sono insorte deducendo:

1) falsa applicazione degli artt.3, 4 e 12 della convenzione urbanistica del 10/2/2000; eccesso di potere per travisamento e carenza di istruttoria; illogicità manifesta e difetto di motivazione;

2) violazione, sotto ulteriore profilo, dell’art.12 della convenzione del 10/2/2000; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità e manifesta contraddittorietà; sviamento di potere e incompetenza; violazione dell’art.69 della L.R. n. 1/2005;

3) eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà tra atti; sviamento di potere e travisamento dei fatti; falsa applicazione dell’art.16 della legge n.1150/1942 e dell’art.30 della legge n.765/1967; incompetenza; violazione degli artt.68 e 69 della L.R. n.1/2005; violazione degli artt.3, 4 e 9 della convenzione urbanistica del 10/2/2000;

4) eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di motivazione; sviamento di potere; violazione dell’art.12 del D.P.R. n. 380/2001.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Grosseto e B. s.r.l..

C.C. s.r.l., acquirente del ramo d’azienda per la vendita al dettaglio nell’ambito di locali situati nel complesso immobiliare di proprietà di B. s.r.l., ha presentato atto di intervento ad opponendum.

All’udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

L’interventore ad opponendum ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione delle ricorrenti, portatrici di un interesse di natura commerciale, disomogeneo rispetto ai profili urbanisticoedilizi contestati.

L’obiezione è fondata, nei sensi appresso precisati.

I contestati provvedimenti sono costituiti da volture di concessioni edilizie, da proroghe del termine dei lavori fissato nella convenzione urbanistica e da permessi di costruire in variante, ovvero da titoli edilizi rispetto ai quali la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ribadire che la legittimazione all’impugnativa va riconosciuta a chi vanti un proprio interesse differenziato, in quanto si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione assentita e subisca in concreto un pregiudizio a seguito della lesione dei valori urbanistici della zona medesima (TAR Lazio, Roma, II, 17/11/2004, n.13255; idem, 2/11/2005, n.10255).

Pertanto, è carente di interesse l’operatore che si opponga al rilascio o ai contenuti di un titolo edilizio adducendo la lesione di un interesse tipicamente commerciale derivante dalla realizzazione dell’opera oppure la lesione di un interesse di tipo urbanisticoedilizio, quando, in entrambi i casi, il titolare dell’interesse commerciale o urbanistico non è insediato nella zona (Cons.Stato, V, 30/1/2003, n. 469).

Nel caso di specie l’interesse sotteso al ricorso è di tipo commerciale; inoltre le proprietà immobiliari delle ricorrenti sono situate in zona lontana da quella in cui è radicata l’attività della controinteressata B. s.r.l. (documento n.2 depositato in giudizio contestualmente all’impugnativa), cosicchè la loro posizione non può ritenersi caratterizzata da uno stabile collegamento con la zona oggetto del contestato intervento edilizio.

Orbene, non vi è dubbio che le imprese operanti nel settore della grande distribuzione possano impugnare il provvedimento che consente ad altra impresa la loro medesima attività e nell’ambito dello stesso mercato di riferimento, ma è da escludere che esse possano sindacare ogni attività del loro concorrente connessa a quella commerciale, ivi compresa quella di costruzione della sede in cui si insedierà il nuovo centro commerciale ed in una zona nella quale non vi è il rapporto di vicinanza che costituisce l’imprescindibile legame tra l’interesse sostanziale (urbanistico, edilizio, ma anche economico commerciale) del ricorrente e la legittimazione a ricorrere (TAR Sicilia, Catania, I, 27/10/2010, n.4237; TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 26/6/2008, n.850).

In conclusione, non essendo configurabile il necessario requisito della vicinitas della parte ricorrente rispetto alla proprietà della società controinteressata, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono complessivamente determinate in euro 4.500 (quattromilacinquecento) oltre IVA e CPA, da porre a carico delle ricorrenti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Grosseto, a B. s.r.l. e a C.C. s.r.l. la somma di euro 1.500 (millecinquecento) più IVA e CPA per ciascuno (corrispondente all’importo totale di euro 4.500 oltre IVA e CPA), a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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