Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18863 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale e di Lucca, con sentenza in data 23/11/2010, applicava a Q.M., ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno, mesi otto di reclusione e Euro 700 di multa, con la continuazione e la recidiva, per il reato di ricettazione, ritenuta l’ipotesi lieve, di una carta Bancomat e per il reato di cui al D.Lgs. n. 237 del 2007, art. 55, comma 9.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata evidenziando un errore di calcolo nel computo della recidiva, così come prevista dall’art. 99 c.p.p., comma 4.
Motivi della decisione

In data odierna perveniva, a questo Collegio, regolare atto di rinunzia al presente ricorso, firmato dal difensore del ricorrente munito di procura speciale rilasciatagli da Q.M. ai fini della rinunzia stessa. Pertanto ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. D) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (rinunzia pervenuta lo stesso giorno dell’udienza) – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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