Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18862 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 13/12/2010, confermava l’ordinanza della Corte d’appello di Milano, in data 25/8/2010, con la quale veniva respinta l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di I.R., affetto da AIDS conclamato, ritenendo non emergere un giudizio di assoluta incompatibilità tra le gravi condizioni dell’imputato e lo Stato detentivo. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, evidenziando la incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del ricorrente che peggiorano costantemente.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In tema di custodia cautelare al fine di stabilire la compatibilità del regime carcerario con lo stato di salute dell’indagato occorre tenere conto non solo della situazione clinica esistente al momento dell’accertamento, ma anche della prevedibile evoluzione del quadro clinico e della potenziale incidenza in modo irreparabile della detenzione sulla salute del paziente (Sez. 2, Sentenza n. 16584 del 18/01/2001 Cc. (dep. 08/04/2003) Rv. 224615; Sez. 6, Sentenza n. 3403 del 08/11/1996 Cc. (dep. 18/02/1997) Rv. 206897).

Conseguentemente la compatibilità in questione non può essere ritenuta sulla sola base della praticabilità delle terapie diagnostiche in ambiente carcerario, dovendosi anche valutarne gli effetti in termini di evoluzione e aggravamento della malattia, non esaminati dal Tribunale. Va conseguentemente annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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