Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18861 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4/11/2010 il Gup del Tribunale di Treviso applicava, ex art. 444 c.p.p., a H.Y. la pena di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente deducendo violazione di legge per inosservanza dell’art. 192 c.p.p. e vizio della motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5A 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6A 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471).

L’obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: "in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv, 214742).

Nella specie, il Tribunale ha adempiuto all’obbligo della motivazione, richiamando gli atti dell’istruzione preliminare idonei a comprovare la responsabilità del prevenuto, desumibili dalle fonti di prova indicate dal P.M..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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