Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18858 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27 settembre 2010, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 9/4/2010, che aveva condannato D.C.F. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per alcuni episodi di rapina aggravata.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’aggravante dell’agire travisato e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:

1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del travisamento ed in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della violenza e della minaccia;

2) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 c.p.;

3) Erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti.

Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, insistendo nei motivi di ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale risalente, ma incontestato:

"Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, alterazione che può essere conseguita con qualsiasi mezzo, rendendo difficoltoso il riconoscimento della persona stessa" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5053 del 02/04/1979 Ud. (dep. 31/05/1979) Rv. 142128).

Pertanto non occorre che si tratti di un travisamento complesso o altrimenti ben curato:basta qualunque mezzo, anche semplicissimo o rudimentale che impedisca o renda difficoltoso il riconoscimento.

Nella fattispecie l’imputato dopo l’ingresso in Banca, calzò un berretto con visiera ed occhiali, realizzando così una alterazione del suo aspetto esteriore obiettivamente idonea a rendere più difficoltoso il suo riconoscimento. La circostanza che costui abbia fatto ingresso in Banca a volto scoperto, esponendosi così al rilievo delle telecamere, o che abbia messo a disposizione le sue impronte digitali, è un indice di ingenuità dell’agente che non influisce sulla struttura dell’aggravante. L’aggravante ; dell’agire travisati non viene meno qualora il travisamento non abbia avuto successo.

Per quanto riguarda i reati in continuazione, la questione della sussistenza o meno dell’aggravante di aver agito travisato è irrilevante, non avendo concreta incidenza sulla determinazione della pena in aumento. In ogni caso, l’accertamento della circostanza del travisamento spetta al giudice di merito insindacabilmente, purchè il fatto risulti astrattamente riferito alla nozione astratta accolta dalla legge.

Deve rilevarsi, inoltre, che sono inammissibili le censure con le quali si contesta la sussistenza degli estremi della condotta punibile per il reato di rapina, vale a dire il ricorso alla violenza o alla minaccia, in quanto in tema di responsabilità la sentenza è passata in giudicato, non essendovi stato appello sul punto.

Per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo che attengono al trattamento sanzionatorio ed alle attenuanti, le censure sono infondate, giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato il comportamento dell’imputato che ha reiterato le condotte criminose in un ristretto arco temporale – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. In particolare la Corte correttamente ha escluso l’applicabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, osservando che le somme sottratte riguardavano importi considerevoli, in alcuni casi di parecchie migliaia di euro. Occore poi considerare che:

"Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici" (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 19308 del 20/01/2010 Ud. (dep. 20/05/2010) Rv. 247363).

Di conseguenza il ricorso del D.C. deve essere respinto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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