Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18849 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato prescritti il reato di associazione per delinquere e la ricettazione commessa nell’agosto 1998 confermando nel resto la sentenza del Tribunale cittadino, datata 25.01.2008, di condanna di D.B. V. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, per i reati di associazione a delinquere, ricettazione e falso, ricorre in proprio D.B. lamentando, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova dichiarativa e, per quanto attiene alla pena, la mancata indicazione dell’esatta quantificazione della pena residua, a seguito della dichiarazione di prescrizione dei due reati.
Motivi della decisione

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

2.1 La Corte di merito, infatti, dopo aver dichiarato prescritti i reati di cui ai capi 1 e 104, non ha provveduto ad indicare specificamente qual’è l’entità della pena residua, rendendo così la pronuncia priva di immediato rilievo sul punto.

Si evidenzia, pertanto, l’esigenza di integrare tale dato;

l’operazione è di agevole esecuzione e questo collegio ritiene che abbia le caratteristiche della specifica ipotesi di intervento diretto di questa Corte, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l, senza necessità di rinvio perchè il giudice di prime cure ha indicato tutte le componenti del calcolo della pena. Il giudice di prime cure, infatti, ha determinato la pena per i reati in continuazione nella misura di mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa ciascuno; non è esplicitamente indicato quale episodio sia stato individuato come quello valido per determinare la pena base, ma trattandosi di ipotesi delittuose che prevedono come reato punito più gravemente la ricettazione è logico ritenere che su uno dei predetti episodi sia stata determinata la pena base. Di conseguenza la quantità di pena da escludere dalla pena complessiva, determinata in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, è pari a mesi sei (tre mesi + tre mesi) di reclusione ed Euro 200,00 di multa (100,00 + 100,00) e pertanto la pena complessiva rimane fissata in anni tre di reclusione ed Euro 1300,00 di multa.

Il secondo motivo di ricorso è generico e, con evidenza, versato in fatto ed è, pertanto, inammissibile.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, limitatamente alla pena che determina in complessivi anni tre di reclusione ed Euro 1300, 00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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