Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2960 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Regione Campania, con due rubriche di gravame, appella la sentenza del Tar CampaniaNapoli di annullamento del Decreto del Presidente D. Giunta Regionale con il quale era stata disposta, in sostituzione dell’inadempiente Comune di Gricignano, l’espropriazione dei terreni di proprietà degli appellati in favore del Consorzio ASI di Caserta.

Si è costituito solo formalmente in giudizio il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta.

I privati controinteressati, costituitisi in giudizio con memoria per la discussione, hanno analiticamente confutato le argomentazioni dell’appellante e concluso per il rigetto.

Chiamata all’udienza di discussione la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio..

L’appello va respinto.

– 1. Per la Regione appellante la sentenza del Tar sarebbe viziata nelle motivazioni e nei presupposti in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione preliminare di tardività del ricorso concernente la mancata tempestiva impugnazione del piano ASI, il quale, implicando la dichiarazione di pubblica utilità, avrebbe quindi configurato un fatto autonomamente lesivo. Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che il provvedimento impugnato in via principale era costituito dal decreto di esproprio, e non già dal Piano stesso, impugnato solo in via tuzioristica nell’ipotesi che questo fosse ancora stato ritenuto vigente. La tardiva impugnazione dell’atto terminale D. procedura espropriativa non avrebbe potuto sanare la mancata impugnazione degli atti presupposti.

L’assunto va disatteso.

La mancata tempestiva adozione del decreto di espropriazione – entro il termine di validità D. dichiarazione di pubblica utilità, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale di quest’ultima — comporta infatti l’inefficacia "ex tunc" dell’atto ablatorio; il quale in conseguenza, costituendo un atto "inutiliter dato", è "ab origine" insuscettibile di incidere validamente sulla titolarità del diritto di proprietàe quindi non poteva in ogni caso costituisce costituire alcuna preclusione per i ricorrenti.

Nel caso in esame, i decreti di occupazione d’urgenza, emessi dal Presidente D. Giunta regionale D. Campania in esercizio del potere sostitutivo nei confronti del Comune, sono stati annullati dal Tar Campania con la precedente sentenza n. 6888/2002 D. V Sezione, sul cui appello il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali che avevano prorogato per la validità del piano regolatore dell’ASI di Caserta, approvato con D.P.C.M. 16 gennaio 1968 ed ampliato il 28 luglio 1970.

La sentenza D. Corte Costituzionale, n.314/2007, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 10, comma 9 D. legge regione Campania n. 16 del 1998 e l’art. 77 comma 2 D. legge regionale Campania n.10 del 2001 nella parte in cui viene disposta la proroga dei Piani dei nuclei delle aree industriali già scaduti, precisando che gli stessi:

) una volta scaduti, non possono essere prorogati;

) possono essere suscettibili di proroga, se con termini di validità in corso, ma solo con la previsione di un indennizzo.

Non può invocarsi la tardività dell’impugnazione di un decreto di espropriazione basato su una dichiarazione di pubblica utilità, a sua volta fondata rispettivamente: su di un Piano ASI, i cui vincoli decennali (ex artt. 25 L. n.1/1978 e 52 D.P.R. n.218/1978) erano da tempo ormai scaduti; su un decreto di occupazione che era stato annullato dal giudice amministrativo.

In tale quadro solo il decreto di espropriazione, tempestivamente impugnato in questa sede, ha cagionato un "vulnus" alle posizioni giuridiche dei ricorrenti.

Non vi era dunque alcuna necessità di impugnare un piano le cui le prescrizioni erano già precedentemente scadute.

A togliere ogni dubbio al riguardo, sta poi il fatto che comunque, nel caso in esame, non è mai stato notificato ai proprietari alcun atto dichiarativo del sopravvenire di disposizioni regionali di "richiamo in vita" del Piano in questione, specificamente concernente i terreni di loro proprietà.

La mancata impugnazione dei decreti di occupazione d’urgenza scaduti, non rende di per sé inammissibile l’impugnazione del provvedimento di espropriazione.

Esattamente il Primo Giudice ha dunque concluso per la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso.

– 2. Con il secondo motivo si lamenta l’erroneità dell’apodittica affermazione per cui la sentenza D. Corte Costituzionale n. 314/2007 avrebbe implicato il difetto di potestà ablatoria D. p.a. in conseguenza l’avvenuta scadenza del piano ASI.

Le leggi regionali n. 1/2007 e n. 10/2007 successive alla pronuncia D. Corte, avrebbero avuto l’effetto sanante e conferito una nuova efficacia ai piani ASI.

Del tutto erroneamente si sarebbe ritenuto che:

– il rapporto non fosse già esaurito, in relazione al fatto che alla data di pubblicazione D. decisione D. Corte Costituzionale era già pendente il ricorso in primo grado;

– gli effetti abrogativi del giudicato costituzionale potessero avere efficacia retroattiva sulla fattispecie in esame in quanto questi ultimi, ai sensi dell’articolo 136 D. Costituzione, avevano effetto dal giorno successivo alla pubblicazione D. decisione del giudice delle leggi, il quale comunque non avrebbe potuto toccare gli effetti che si sarebbero già irreversibilmente verificati anteriormente (cfr. Cassazione 18 dicembre 1984 n. 6626).

La considerazione per cui il provvedimento ablatorio sarebbe stato adottato durante la pendenza del giudizio di costituzionalità non varrebbe per l’appellante a fondare la retroattività D. sentenza D. Corte Costituzionale nei confronti dell’atto oggetto dell’odierna impugnazione, per cui si sarebbero dovuti ritenere ormai intangibili gli effetti verificatisi anteriormente alla pubblicazione D. sentenza D. Corte Costituzionale, consistenti nell’acquisizione D. proprietà alla mano pubblica, conseguente alle radicali trasformazioni intervenute sui fondi oggetto degli interventi previsti dal progetto di insediamento.

Il motivo va disatteso.

Deve in primo luogo escludersi, come vorrebbe l’appellante Regione, che, nel caso in esame, le leggi regionali n. 1 e n. 10 del 2007 potessero costituire una proroga dell’efficacia dei piani ASI in questione, perché la medesima normativa si applicava a Piani "vigenti alla data di entrata in vigore D. legge regionale n. 16/2004".

Il piano A.S.I. D. provincia di Caserta era scaduto alla data del 28 luglio 1980 (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 21 giugno 2001, n. 3349, Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4723, Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4724).

Pertanto, alla data di entrata in vigore D. predetta legge, il 22 dicembre 2004, il piano ASI D. provincia di Caserta era ormai scaduto, e divenuto inefficace e, di conseguenza, era del tutto estraneo all’ambito applicativo D. L.R. n. 16/2004.

In ogni caso poi, il sopravvenire dell’incostituzionalità degli articoli 10, comma nove D. legge regione Campania n. 16 del 1998 e dell’art. 77 comma due D. legge regionale Campania n.10 del 2001, faceva venir del tutto meno le illegittime "proroghe" di termini scaduti da oltre quattro lustri.

Essendo stati gravati di impugnazione gli atti D. relativa procedura, il rapporto per cui è causa non poteva assolutamente dirsi "esaurito" al momento D. pubblicazione D. sentenza D. Corte Cost. 20 luglio 2002 n.314, la quale quindi esplica pienamente la sua efficacia conformativa anche nel presente giudizio.

Contrariamente, infatti, a quanto mostra di ritenere l’appellante Regione con la seconda rubrica, esattamente il TAR ha ritenuto il rapporto "non esaurito", in relazione alla duplice considerazione che, alla data di pubblicazione D. decisione D. Corte Costituzionale, erano già pendenti i ricorsi in primo grado e che gli effetti abrogativi del giudicato costituzionale avevano efficacia su tutte le fattispecie non ancora definitive. Proprio perché, ai sensi dell’articolo 136 D. Costituzione, la pronuncia di incostituzionalità ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione, tale pronuncia non poteva comunque non toccare tutte le fattispecie, come quella in esame, ancora sub iudice a quella data.

In altri termini, non essendosi verificati gli effetti giuridicamente intangibili, anteriormente alla pubblicazione D. sentenza la Corte Costituzionale, non si era verificata l’acquisizione D. proprietà alla mano pubblica, essendo peraltro giuridicamente irrilevanti le radicali trasformazioni intervenute sui fondi in conseguenza dell’esecuzione degli interventi previsti dal progetto di insediamento, dato il venir meno, secondo la complessiva giurisprudenza D. Corte costituzionale e D. Corte di cassazione, dell’istituto dell’accessione acquisitiva.

Non si riscontra dunque alcuna violazione dell’articolo 136 D. Costituzione nel caso in esame.

– 3. In definitiva l’appello deve essere respinto perché infondato in entrambi i profili.

Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto;

– 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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