Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2959 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.L’attuale ricorrente, Colonnello dell’Arma dei Carabinieri S. R., espone di aver presentato in data 11 luglio 2001, nel mentre ricopriva il grado di Tenente Colonnello, istanza per il riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell’infermità "infarto miocardico acuto anteriore", da lui a suo tempo contratta.

Va da subito evidenziato che con provvedimento dd. 2 aprile 2002 la Commissione Medica Ospedaliera costituita presso l’Ospedale Militare di Milano ha giudicato il R. affetto dall’infermità "Postumi di pregresso IMA anteriore e di PTCA + Stent si IVA per coronografia monovasale in trattamento farmacologico", reputandola "non classificabile".

A sua volta, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso il seguente parere sul riconoscimento chiesto dall’interessato, a lui comunicato previa comunicazione del preavviso della reiezione della propria istanza à sensi dell’art. 10bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 come introdotto dall’art. 6 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 (preavviso in ordine al quale il medesimo R. nulla ha opposto): "l’infermità postumi di pregresso IMA anteriore e di PTCA + Stent si IVA per coronopatia monovasale in trattamento farmacologico non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di necrosi di una zona circoscritta o estesa di tessuto miocardico causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi), favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull’insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi, tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

In dipendenza di ciò, con provvedimento n. 3173/05 – Pos. N. 8526/UE dd. 19 luglio 2005 a firma del Vice Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), Generale di Divisione Sandro Santoni, la domanda del R. è stata respinta.

1.2. Questi, pertanto, con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento di diniego e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Nel primo grado di giudizio il R. ha dedotto al riguardo eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta e macroscopica illegittimità, carenza di istruttoria ed errore nei presupposti, affermando in tal senso che l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere come non dipendente da causa di servizio l’infarto da lui subito dopo un trentennio di ben gravoso servizio da lui prestato in costanti condizioni di stress, sia nella sede di servizio che al di fuori della stessa e per di più aggravate da carenza di personale.

Sempre ad avviso del R., dagli atti impugnati sostanzialmente non risulterebbe ricavabile l’effettiva motivazione del diniego da lui opposto.

2. Con sentenza n. 1570 dd. 9 maggio 2008 la Sezione I^ del T.A.R. per la Lombardia ha respinto il ricorso.

Il giudice di primo grado ha in tal senso ricondotto i surriportati assunti motivazionali formulati dal Comitato di verifica e fatti propri da Persomil, a "valutazioni di ordine tecnico certamente sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo" (cfr. pag. 4 della sentenza testè riferita), comunque costitutive di un giudizio "logicamente espresso ed adeguato, anche alla luce delle risultanze documentali concernenti i precedenti di carriera del ricorrente" (cfr. ibidem, pag. 6) e in ogni caso promanante da un organo che notoriamente riveste un ruolo preminente tra gli organi consultivi, anche per la particolare sua composizione che riflette una competenza di ordine generale, non limitata ai soli aspetti medicolegali o amministrativi: di modo che il parere del Comitato medesimo rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi intervenuti in precedenza nel procedimento; e, del resto, proprio per siffatte caratteristiche, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in caso di pareri discordanti l’obbligo dell’amministrazione di puntuale motivazione sussiste – secondo il giudice di primo grado – soltanto nell’ipotesi in cui ritenga di non potersi uniformare al parere del Comitato predetto, ovvero in quella in cui tale parere non sia motivato rispetto al giudizio reso dalla Commissione medica ospedaliera..

3.1. Il R., pertanto, propone ora il ricorso in appello di cui all’epigrafe, chiedendo la riforma della sentenza anzidetta.

3.2. Il ricorrente deduce in proposito, con un primo ordine di censure, l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto da parte del giudice di primo grado, nonché travisamento dei fatti, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ed omessa decisione su di un punto essenziale della controversia.

La difesa del R. reputa, in particolare, del tutto errato il presupposto di fondo da cui muove la sentenza impugnata, ossia che i giudizi resi dal Comitato di verifica sulle cause di servizio siano insindacabili essendo espressivi di discrezionalità tecnica e comunque adottati da un organo al quale l’ordinamento riconoscerebbe competenza esclusiva..

Né, comunque, ad avviso della difesa del R., il Comitato avrebbe nella specie indicato in modo compiuto e adeguato i concreti motivi sulla base dei quali esso ha escluso che l’attività svolta dal ricorrente medesimo possa avere avuto un ruolo, seppure concausale, sull’insorgenza della patologia per cui è ora causa, apoditticamente affermando che il servizio reso dallo stesso ricorrente non sarebbe contraddistinto "da particolari, abnormi responsabilità, ovvero eccezionali disagi".

Da qui, pertanto, ad avviso della difesa anzidetta, la sussistenza dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, segnatamente riferita sia al contenuto degli atti impugnati in primo grado, sia della sentenza qui impugnata, posto che il parere reso dal Comitato sarebbe nella specie riguardabile più come valutazione di ordine generale su di una categoria di infermità in astratto piuttosto che quale valutazione differenziata della patologia di cui l’interessato è materialmente affetto.

3.3. Con un secondo ordine di censure il ricorrente deduce l’avvenuta violazione e falsa applicazione nella specie dell’art. 18 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, in quanto recante una disciplina "a regime" erroneamente applicata nella presente fattispecie, laddove invece viene in considerazione una fattispecie con domanda proposta antecedentemente alla data dell’11 luglio 2001, in ordine alla quale il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata e l’accertamento di idoneità al servizio devono essere definiti secondo la disciplina previgente, come del resto affermato anche nel medesimo art. 18.

4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e Persomil, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

5. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va respinto.

6.2. A differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la giurisprudenza unanimemente afferma che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, le abbia valutate (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2010 n. 2961).

In quanto espressione di un giudizio medicolegale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si sottrae – altresì – al sindacato di legittimità, salve le ipotesi dell’irrazionalità o manifesto travisamento dei fatti (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2010 n. 3827).

Il Comitato è, quindi, l’unico organo competente, à sensi dell’art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 – recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio – ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio: giudizio che si concreta in una espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere soltanto in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2009 n. 2164).

Questi limiti consentono, quindi, al giudice amministrativo una valutazione meramente esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza dalla causa di servizio, ossia sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, nel mentre proprio l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio sostanzia – per l’appunto – il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio medesimo e costituisce tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato al Comitato (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2010 n. 2619).

In conseguenza di ciò, in linea di principio sulle pronunce di carattere tecnico rese dal Comitato neppure sono ravvisabili i presupposti per l’espletamento di consulenze tecniche, tenuto conto sia dei limiti che – per costante giurisprudenza di questa stessa Sezione – l’utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi, ed in primis – per l’appunto – al Comitato di verifica.; e, del resto, nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale soltanto appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (cfr. in tali termini la decisione n. 3500 dd. 8 giugno 2009 resa da questa stessa Sezione).

Venendo quindi al caso di specie, la parte ricorrente non può affermare che il giudizio espresso nei propri confronti dal Comitato sia immotivato e, sostanzialmente, adattabile anche per altri casi in forza della sua articolazione stereotipa allorquando non fornisce concreta comprova dell’eccezionalità dei disagi subiti e, conseguentemente, del nesso causale che si pretenderebbe sussistere tra i disagi medesimi e l’infarto subito.

Quanto allegato in tal senso è stato reputato insufficiente dal Comitato medesimo, il quale pertanto non ha potuto far altro che ribadire la sussistenza, nella specie, dell’ordinaria eziogenesi della patologia lamentata dal R., ossia – come detto innanzi – ascrivibile a "fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legati alle abitudini di vita del soggetto, sull’insorgenza e decorso dei quali il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante".

Per quanto, poi, attiene alla dedotta violazione e falsa applicazione nella specie del regime transitorio contemplato dall’art. 18 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, va evidenziato che deve essere comunque acquisito il parere del Comitato di Verifica ai fini dell’accertamento della causa di servizio, quale introdotto dall’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.R. 461 del 2001 relativamente ai procedimenti ancora in corso all’atto dell’entrata in vigore di tale disciplina; tale decreto, infatti, nel dettare norme di semplificazione dei procedimenti di accertamento delle infermità contratte dai pubblici dipendenti nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità alla prosecuzione del servizio attivo, ha previsto, all’art. 18, con disposizione transitoria che, per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, la disciplina pregressa resta ferma limitatamente ai termini procedurali e ha, invece, ribadito l’applicazione dello ius superveniens relativamente ai poteri valutativi del Comitato di Verifica, quali individuati – per l”appunto – all’art. 11 comma 1, del regolamento, in ordine a tutte le pratiche in corso concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di pensione privilegiata, la concessione dell’equo indennizzo e l’accertamento dell’idoneità al servizio (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8935).

7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto.

Si ravvisano peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per disporre tra le parti l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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