Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 13-05-2011, n. 18885 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Lecce confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di P.N. in relazione ai delitti in materia di armi, estorsione, rapina, furto e partecipazione ad associazione volta al traffico di stupefacenti.

Osservava che i fatti si inserivano in una vasta indagine avente ad oggetto una compagine mafiosa facente capo al boss F.G. e per tutti gli elementi relativi a questa indagine richiamava per relationem l’ordinanza di applicazione della misura. Prendeva in esame i singoli capi di imputazione e osservava che i gravi indizi erano costituiti dai risultati delle conversazioni intercettate dalle quali emergeva che l’indagato insieme ad altri girava armato, che aveva partecipato all’organizzazione e all’esecuzione della rapina ai danni della Cremeria Vienna, alla gestione di un vasto traffico di stupefacenti nel quale erano ravvisabili gli estremi della struttura associativa per la stabilità del vincolo, la predisposizione di mezzi, la ripartizione dei ruoli, nonchè per la partecipazione alla attività di spaccio conseguente. Emergeva ancora la piena partecipazione all’attività estorsiva ai danni di A. P., provvedendo alla riscossione del denaro. hi relazione alle esigenze cautelari operava la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva:

– totale mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni sulla inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell’obbligo di motivazione sull’uso di impianti esterni anche nei provvedimenti di proroga, in quanto il tribunale avrebbe motivato in modo succinto o incongruo alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto;

– illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in quanto dalle conversazioni emergeva un ruolo occasionale e fungibile dell’indagato all’interno dell’associazione, mai gli era stata sequestrata sostanza stupefacente o materiale per il confezionamento di dosi; non vi era prova della sua partecipazione alla rapina e all’estorsione;

– illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, mancando ogni concreto pericolo di inquinamento probatorio, riferendosi i fatti a circa tre anni prima.

La Corte osserva preliminarmente che alla luce del primo motivo di ricorso, col quale si denuncia la totale omessa motivazione sulla dedotta inutilizzabilita delle intercettazioni che trattandosi di questione processuale, era necessario verificare se la questione fosse stata dedotta davanti al giudice di merito. Dalla verifica del verbale di udienza era emerso che l’indagato aveva presentato motivi nuovi allegati al verbale del (OMISSIS) nei quali al primo punto aveva dedotto la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni. Poichè nessuna risposta si è data al motivo, a differenza di quanto accaduto in relazione ad altre ordinanze pure all’esame di questo di collegio, si deve procedere all’annullamento dell’ordinanza con rinvio affinchè il tribunale provveda ad esaminare il motivo di ricorso la cui decisione è preliminare ad ogni altra questione attinente al merito.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

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