Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-05-2011, n. 2951 Carriera, inquadramento e promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n.3835 del 31 maggio 2000 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. III, respingeva il ricorso proposto dai signori A. B., A. B., A. C., M. C., M. C., I. C., M. G. C., Pietro Dentelli, G. G. ved. A., A. G., A. G., F. M., V. M. E. A. S., C. M., G. M., E. P., E. P., A. P. ved. Pagani, O. P. ved. B., A. L. S., V. T., F. V. e T.Z. (ex dipendenti o eredi di ex dipendenti del Comune di Milano, collocati a riposo tra il 1960 ed il 1976, con qualifiche di commissario amministrativo, disegnatore, capo geometra, assistente tecnico scelto, assistente sanitario scelto, tutte rientranti nel parametro 190, ma asseritamente inquadrate, prima, nel VI livello retributivo del D.P.R. n. 191 del 1979 e n. 347 del 1983, e poi nel VII livello retributivo per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 428 del 1985) per il riconoscimento del diritto all’equiparazione, ai fini del trattamento integrativo del Fondo integrativo comunale, della loro posizione economica a quella del personale inquadrato nella VII qualifica funzionale di cui al D.P.R. n. 347 del 1983 o in quella corrispondente prevista dai successivi contratti, nonché per l’annullamento del provvedimento del Direttore del Settore personale del Comune di Milano n. 179229.400/94 del 25 novembre 1994 e, se occorrente, della delibera della Giunta del Comune di Milano n. 2851 del 13 maggio 1986, nella parte in cui aveva limitato, agli effetti del trattamento economico integrativo, l’applicazione dei benefici con essa disposti al personale cessato dal servizio a far data dal 1° ottobre 1978.

In sintesi, secondo il predetto tribunale, pur non potendosi dubitare dell’applicabilità dell’art. 106 del regolamento organico comunale (secondo cui ogni variazione utile a pensione a favore dei dipendenti in servizio produceva automaticamente, con le stesse decorrenze di volta in volta previste, la riliquidazione dei trattamenti integrativi in favore del personale già collocato in pensione ed appartenente alle corrispondenti qualifiche o categorie), le richieste dei ricorrenti erano infondate in fatto atteso che le loro (originarie) qualifiche erano state reinquadrate nella VI qualifica funzionale, sia per effetto del D.P.R. n. 191 del 1979 che del D.P.R. n. 347 del 1983, senza che peraltro fosse stata fornita alcuna prova a sostegno dell’asserito inquadramento nella VII qualifica funzionale.

2. Tale sentenza è stata impugnata dai signori O. B. e A. M. Z., quali eredi di A. Bis; M. G. C.; M. C.; A. S.; F. V.; Pietro Dentelli; E. P.; A. C.; G. G., vedova A.; O. P., vedova B.; A. B.; F. M. e C. M., i quali hanno reiterato le richieste avanzate in primo grado, evidenziando l’erroneità dell’assunto dei primi giudici, in quanto, essendo essi o i loro danti causa inquadrati negli ex parametri 190 o 200, a questi ultimi non poteva che corrispondere l’inquadramento nella VII qualifica funzionale; per completezza difensiva inoltre essi hanno contestato decisamente l’applicabilità nei loro confronti della prescrizione quinquennale del credito azionato, come erroneamente eccepito dall’amministrazione comunale di Milano.

Quest’ultima ha resistito al gravame, deducendone l’inammissibilità non essendo specificate le richieste dei singoli appellanti, nonché l’infondatezza nel merito ed riproponendo altresì l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito eventualmente spettante.

3. Le parti nell’imminenza dell’udienza di discussione hanno illustrato con rituali e tempestive memorie le proprie tesi difensive.

All’udienza pubblica del 22 marzo 2001, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

4. L’appello è infondato, il che esime la Sezione dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità dell’appello (e dello stesso ricorso di primo grado) sollevate dall’appellata amministrazione comunale di Milano per la asserita mancata specificazione delle singole richieste di ciascun interessato e per la mancata evocazione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P.

4.1. Occorre rilevare in punto di fatto che, come emerge dalla documentazione versata in atti gli appellanti sono tutti ex dipendenti o eredi di ex dipendenti del Comune di Milano che, al momento del collocamento a riposo, per tutti precedenti al 1° ottobre 1978, erano retribuiti con il parametro 200, quanto ai signori A. B. e A. B. (aventi la qualifica di disegnatore capo), con il parametro 190, quanto ai signori A. C. (segretaria di direzione), M. C. (commissario), M. C. G. (assistente sanitaria visitatrice), P. D. (commissario I.C.), G. G. (geometra perito industriale e agrario), F. M. (commissario I.C.), C. M. (commissario), E. P. (commissario I.C.), G. B. (commissario I.C.), A. S. (segretaria di direzione).

L’amministrazione comunale, con la nota prot. 179229.400/94 del 25 novembre 1994 a firma del direttore del Settore Personale – Ufficio Pensionamento, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, riscontrando il loro esposto in data 24 giugno 1994, ha evidenziato che il personale comunale in servizio al 1° ottobre 1978, senza demerito, in possesso di analoghe qualifiche era stato reinquadrato nel 6° livello di cui al D.P.R. n. 191 del 1979 (giusta delibera consiliare n. 381 del 17 marzo 1980), mentre al personale precedentemente cessato dal servizio con qualifiche di commissario amministrativo ed equiparate, in quanto non reinquadrato, era stato attribuito agli effetti del trattamento integrativo comunale il 5° livello del D.P.R. 191/79 e, conseguentemente, il 6° livello del D.P.R. n. 810 del 1980 dal 1° febbraio 1981 e la 6^ qualifica funzionale del D.P.R. n. 347 del 1983 dal 1° gennaio 1983.

4.2. Ciò posto, precisato ancora, come peraltro correttamente sottolineato dai primi giudici, che non vi è dubbio che l’articolo 106 dell’allora vigente Regolamento generale per il personale, al secondo comma, prevede che "i trattamenti integrativi di cui al primo comma vengono riliquidati automaticamente, con gli stessi criteri e con le identiche decorrenze, ogni qualvolta vengono apportate variazioni retributive utili a pensione alle corrispondenti qualifiche o categorie del personale in servizio", la Sezione deve rilevare che non risulta minimamente provata la tesi di fondo su cui è sostanzialmente imperniata la rivendicazione degli appellanti e cioè che i loro pari gradi in servizio siano stati inquadrati nella 7^ qualifica funzionale del D.P.R. n. 347 del 1983.

Non hanno trovato invero alcuna smentita, necessariamente documentale, le puntuali e circostanziate affermazioni contenute nella nota prot. 179229.400/94 del 25 novembre 1994 a firma del direttore del Settore Personale – Ufficio Pensionamento, né è stata prodotta la presunta decisione dei giudici amministrativi che avrebbe riconosciuto ai pari grado degli appellanti ancora in servizio il diritto all’inquadramento nella 7^ qualifica funzionale del D.P.R. n. 347 del 1983; d’altra parte la genericità di tale ultimo assunto a fronte del preciso contenuto della impugnata nota comunale non consente neppure al giudice amministrativo di utilizzare i suoi peculiari poteri istruttori d’uffici, questi ultimi dovendo trovare necessario fondamento in difficoltà di acquisizione del materiale probatorio, senza che possano invece supplire alle obiettive carenze probatorie delle parti, sostituendosi ad esse in violazione del principio generale in tema di onere della prova.

Inoltre, diversamente da quanto suggestivamente prospettato dagli appellanti, con la delibera di Giunta Municipale n. 2851 del 13 maggio 1986 l’amministrazione comunale prendeva atto della decisione del Consiglio di Stato n. 428 del 1984, provvedendo di conseguenza a modificare gli inquadramenti disposti dal c.d. "riassetto del 1975" per gli appartenenti agli ex gradi C2 e C1 bis, ex parametro 170, inquadrando questi ultimi in soprannumero nella posizione di lavoro di tecnico amministrativo con l’attribuzione del 5° livello ex D.P.R. n. 191 del 1979, del 6° livello ex D.P.R. n. 810 del 1980 e 6^ qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347 del 1983: orbene non solo dalla circostanza dell’inquadramento del predetto personale con parametro 170 nel 6° livello non deriva automaticamente la spettanza dell’inquadramento nel 7° livello dei dipendenti in possesso del parametro 190 o 200, ma anzi nella relazione di proposta della predetta deliberazione, a firma dell’assessore competente, è dato leggere che "…il giudicato…è chiaro ed esplicito nel senso di equiparare la qualifica degli appartenenti agli ex gradi C2 e C1 B.(ex parametro 170) a quella superiore dei tecnici amministrativi…", così che proprio da ciò può ragionevolmente desumersi l’assoluta infondatezza della pretesa degli appellanti.

4.3. E’ appena il caso di rilevare, per completezza espositiva, che anche qualora fosse esistito un giudicato in favore di soggetti che si trovavano nella stessa condizione lavorativa degli appellanti, l’amministrazione comunale non era tenuta all’estensione dei relativi effetti a questi ultimi.

E’ stato più volte affermato infatti che non può ravvisarsi a carico della p.a. un obbligo giuridico di estendere gli effetti del giudicato a soggetti ad esso estranei, che non vantano nessun diritto soggettivo a tale estensione, nè tale posizione soggettiva può trovare fondamento nella disposizione di cui all’art. 22 d.P.R. 11 febbraio 1986 n. 13, che, nel dettare norme sul procedimento volto alla estensione del giudicato, riconosce all’amministrazione la potestà di attivare o meno il procedimento stesso (C.d..S., sez. sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5457; 26 ottobre 2006, n. 6410; sez. V, 17 settembre 2008, n. 4390).

5. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.

La peculiarità della controversia e la sua lunga durata giustificano nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai signori O. B. e A. M. Z., quali eredi di A. B.; M. G. C.; M. C.; A. S.; F. V.; Pietro Dentelli; E. P.; A. C.; G. G., vedova A.; O. P., vedova B.; A. B.; F. M. e C. M. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. III, n. 3835 del 31 maggio 2000, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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