Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 18596 Aziende di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. Calzaturificio Monna Lisa citava in giudizio, davanti al Tribunale di Fermo, la Banca Nazionale del Lavoro a seguito del suo inadempimento all’obbligo di pagamento (di L. 118.308.141), derivante dall’apertura di credito su documenti che la Banca aveva concesso il 13 luglio 1989, nella sua sede di (OMISSIS), per conto della società acquirente, la Design Footwear Group, avente sede negli (OMISSIS).

Deduceva la Monna Lisa s.p.a. che la B.N.L. aveva opposto un rifiuto alla richiesta di pagamento ritenendo non conformi i documenti presentati al contenuto della lettera di credito. Ma tale rifiuto, secondo la società attrice, doveva ritenersi illegittimo perchè le discrepanze rilevate dalla B.N.L. erano del tutto irrilevanti e non avevano costituito oggetto di eccezioni da parte dell’acquirente Design Footwear Group che aveva già ricevuto la merce in buone condizioni e lo aveva comunicato alla B.N.L. Si costituiva la B.N.L. ed eccepiva che l’ordinante l’apertura di credito non era la Design Footwear Group ma la T.F.S.C. Corp., cui, in base a una specifica clausola apposta alla lettera di credito, era riservata la facoltà di rinunciare a far valere le difformità dei documenti.

Il Tribunale di Fermo ha respinto la domanda ritenendo la Design Footwear Group estranea al rapporto di mandato di pagamento intercorso fra T.F.S.C. Corporation e il Calzaturificio Monna Lisa s.p.a.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Ancona.

Ricorre per cassazione Monna Lisa s.r.l. (subentrata all’originaria attrice) affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Non svolge difese la Banca Nazionale del Lavoro.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art. 1530 c.c. e segg. e dell’art. 2697 c.c. nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

La ricorrente ribadisce la contestazione di inversione illegittima dell’onere della prova quanto alle presunte irregolarità rilevanti nei documenti ricevuti dalla Banca. Insiste nell’attribuire importanza, al fine di escludere qualsiasi rilievo alle discordanze documentali, alla mancanza di rilievi da parte della Design Footwear Group dopo la ricezione della merce. Il motivo non coglie la ratio decidendi. Come ha rilevato la Corte di appello il Tribunale ha ritenuto la prova delle discrepanze perchè le stesse non sono mai state negate, nella loro materialità, dalla società Monna Lisa che ne ha invece eccepito l’irrilevanza contrattuale affidandosi al comportamento della la Design Footwear Group che, oltre a non avere proposto alcuna eccezione al riguardo, aveva proceduto a ritirare e accettare la merce. La Corte di appello ha ribadito che l’eccezione di irrilevanza contrattuale, delle difformità fra documentazione presentata alla B.N.L. e lettera di credito, non interferisce sulla prova dell’esistenza di tali difformità. Ha quindi deciso la controversia ritenendo che la Design Footwear Group, in quanto terzo estraneo al rapporto di delegazione, ha espresso una dichiarazione di accettazione della merce e di non interesse a far valere le difformità documentali del tutto irrilevante al fine di far ritenere provato il diritto della società Monna Lisa nei confronti della B.N.L. Sostanzialmente quindi la ricorrente ripropone le stesse difese svolte nel giudizio di appello cui la Corte anconetana ha risposto correttamente rilevando l’estraneità della Design Footwear Group al rapporto di delegazione intercorso fra la T.F.S.C. Corporation, la B.N.L. e il Calzaturificio Monna Lisa s.p.a.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art. 1530 c.c., dell’art. 1704 c.c. e segg. e dell’art. 2697 c.c. nonchè la carente motivazione su punti decisivi della controversia.

Secondo la ricorrente la Corte di appello non ha adeguatamente valutato la rilevanza al comportamento della Design Footwear Group acquirente della merce e mandante della T.F.S.C. Corp. Le considerazioni svolte relativamente al primo motivo di ricorso valgono a escludere qualsiasi rilevanza nel presente giudizio del comportamento della Design Footwear Group. Pertanto il motivo deve considerarsi assorbito dall’esame del precedente e comunque infondato.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art. 1176 c.c. e segg., degli artt. 1350 e 2697 cod. civ. nonchè la carente motivazione su punti decisivi della controversia.

Secondo la ricorrente la Corte di appello ha valutato inadeguatamente le conseguenze del ritardo con il quale la B.N.L. ha comunicato il rifiuto di pagare, ritardo che ha impedito all’odierna ricorrente di evitare la consegna della merce.

Anche questo motivo deve considerarsi infondato. La Corte di appello ha rilevato che il Tribunale nella sua motivazione aveva dato espressamente conto delle ragioni per le quali il tempo di comunicazione del rifiuto doveva considerarsi tale da escludere una responsabilità della B.N.L. in ordine alla consegna della merce da parte della Monna Lisa alla Design Footwear Group. La Corte di appello ha quindi rilevato che la società appellante non aveva censurato tali motivazioni del Tribunale e ha quindi respinto lo specifico motivo di appello. La ricorrente insiste ora nel rilevare che la comunicazione del rifiuto di pagare da parte della B.N.L. è avvenuto dopo la consegna della merce ma tale circostanza, che di per sè non è rilevante al fine di far accertare una responsabilità della Banca, non integra una contestazione della motivazione idonea a dimostrarne l’insufficienza o la contraddittorietà. La ricorrente avrebbe dovuto piuttosto evidenziare e dimostrare l’inadeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado di cui la Corte di appello ha riscontrato invece la pertinenza al fine di escludere la responsabilità della Banca. Ha continuato invece a ignorare le ragioni addotte dai giudici di primo grado per ritenere non colpevole il comportamento della Banca e per considerare ascrivibile alla venditrice la consegna della merce prima del riscontro della reazione della Banca alla richiesta di pagamento.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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