Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 13-05-2011, n. 18910 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 22 aprile 2010 il tribunale di Treviso ha rigettato l’istanza presentata dal difensore di C.G. diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività e di restituzione in termini proporre appello avverso la sentenza numero 330/2009 pronunciata dal tribunale di Treviso con la quale era stato condannato per i reati di rapina aggravata in concorso, violenza sessuale di gruppo, ecc.. La richiesta era fondata sulla circostanza che la notifica dell’estratto contumaciale della decisione di primo grado non risultava essere state eseguita alla (OMISSIS) per irreperibilità del destinatario, essendo quella indicata una residenza fittizia assegnata a soggetti senza fissa dimora e che all’esito delle successive ricerche attivate ai sensi dell’art. 159 c.p.p. non si era provveduto a notificare validamente l’estratto contumaciale.

Il tribunale di Treviso ha rigettato la richiesta rilevando che ;

come emerso da informazioni assunte presso nonna e la madre del C., il condannato era risultato abitare presso la madre in (OMISSIS) nella città di (OMISSIS) e che a tale indirizzo era stata eseguita la notifica a mezzo del servizio postale. Osservava infatti il tribunale che l’avviso di ricevimento del plico raccomandato indicava il C. quale destinatario dell’atto e recava una sottoscrizione che, per quanto illeggibile, sulla base delle indicazioni fornite dalla madre del C. stesso, doveva attribuirsi, in assenza di contrarie indicazioni non rinvenibili dal tenore letterale dell’avviso stesso, all’odierno ricorrente o tutt’al più alla madre convivente. Aggiungevano inoltre i giudici di merito che nessuna rilevanza poteva essere attribuita all’annotazione manoscritta " P.M. (OMISSIS)" inserita al di fuori dello spazio destinato alle indicazioni giuridicamente rilevanti e vergata con inchiostro diverso da quello con cui è stato compilato l’avviso; che la certificazione redatta in lingua spagnola e non tradotta in italiano – prodotta dalla difesa – che attesta un diverso luogo di residenza del C. in (OMISSIS), risale comunque al (OMISSIS) e quindi non appare in contrasto con gli accertamenti disposti risalenti all'(OMISSIS) essendo tutt’altro che improbabile che il C. stesso abbia medio tempore usato la residenza ovvero sia stato comunque temporaneamente domiciliato presso la madre come dalla stessa riferito ai carabinieri della stazione di (OMISSIS).

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il C. deduce la nullità dell’ordinanza per carenza e manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione nonchè per erronea applicazione e inosservanza degli artt. 175 e 670 c.p.p.. Rileva al riguardo che la notifica dell’estratto contumaciale non risulta essersi perfezionata in quanto la consegna del plico in (OMISSIS) del prezzo, a tale P., risulta effettuata a persona differente dal destinatario e a un indirizzo in cui il C. non è mai stato domiciliato. Si rileva inoltre che il C. pur avendo temporaneamente dimorato in (OMISSIS), dal mese di (OMISSIS) all’inizio del mese di (OMISSIS), risiedeva a diverso indirizzo. Censura inoltre la motivazione del tribunale di Treviso che per un verso ammette l’esistenza di un serio dubbio circa la riconducibilità al C. della sottoscrizione riportata sull’avviso di ricevimento del plico raccomandato, per altro verso nega l’assenza di contrarie indicazioni sull’avviso contraddicendo l’indicazione del nominativo P. riportato sull’avviso e, soprattutto, si contraddice attribuendo opposte idoneità dimostrative sul piano probatorio alle annotazioni contenute sulla cartolina. Si ritiene, infine, contraddittorio da un lato affermare la rilevanza della sottoscrizione ancorchè illeggibile apposta sull’avviso di ricevimento e dall’altro negare la rilevanza dell’indicazione " P.", e che non si rileva la ragione per la quale il C. avrebbe dovuto essere anche temporaneamente domiciliato presso la madre e non presso la sua comprovata residenza al momento della notifica.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Va anzitutto rilevato che il tribunale avrebbe dovuto in motivazione espressamente indicare la ragione per la quale ha ritenuto di poter dedurre dalle dichiarazioni della madre del C. che questi, all’epoca della notifica dell’estratto contumaciale, viveva con lei in (OMISSIS).

Appare poi effettivamente contraddittorio affermare da un lato che non è stato possibile individuare il nominativo di chi ha firmato per la ricezione del plico, dall’altro escludere apoditticamente la rilevanza dell’indicazione di tal P. e, comunque, ritenere la notifica validamente effettuata benchè effettuata ad un indirizzo in cui il ricorrente avrebbe potuto solo occasionalmente trovarsi.

In più effettivamente la motivazione presenta vistosi profili di intrinseca contraddittorietà nella misura in cui attribuisce un valore diverso alle attestazioni contenute sulla cartolina e, soprattutto, attribuisce certezza all’esecuzione della notifica pur ammettendo l’illegibilità della firma di ricezione del plico.

Appare poi apodittica l’affermazione per cui medio tempore il ricorrente avrebbe potuto cambiare indirizzo, rispetto a quello documentato.

Di qui la necessità di annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata onde consentire una nuova valutazione che tenga conto dei rilievi indicati.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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