Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 13-05-2011, n. 18872 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 25.6.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l’istanza di differimento dell’esecuzione pena o di detenzione domiciliare per ragioni di salute presentata in favore di S.G., condannato a 12 anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e in espiazione di pena dal 19.9.2002 (fine pena 10.8.2013). Nella motivazione dell’ordinanza si riportavano le conclusione della consulenza psichiatrica della difesa in data 15.12.2009 (che aveva concluso che il S. era affetto da un severo declino cognitivo, presumibilmente di tipo demenziale degenerativo, e da disturbo depressivo che rendevano le condizioni di salute del condannato incompatibili con la carcerazione) e si riassumeva la relazione del sanitario della Casa circondariale di Napoli in data 16.2.2010, nella quale si dava atto degli esami praticati e delle terapie somministrate, assicurando che il detenuto riceveva una adeguata assistenza- che avrebbe comportato un immediato ricovero in ambiente ospedaliero, nel caso se ne fosse ravvisata la necessità.

Si dava poi conto degli esiti della perizia psichiatrica disposta dallo stesso Tribunale di Sorveglianza, la quale aveva diagnosticato una demenza a probabile etiologia mista degenerativo-vascolare con deterioramento cognitivo clinicamente rilevante, concludendo per l’incompatibilità delle condizioni di salute con l’attuale regime carcerario e segnalando che la demenza rilevata richiedeva interventi specialistici farmacologici e riabilitativi e una continua assistenza per lo svolgimento autonomo degli atti di vita quotidiana.

Il Tribunale di Sorveglianza riteneva che la suddetta perizia avesse ritenuta solo probabile la diagnosticata etiologia mista degenerativo- vascolare e che non fosse definitivamente accertata l’irreversibilità della patologia e l’incompatibilità con il perdurare del regime penitenziario. Si aggiungeva nell’ordinanza che il Ministero della Giustizia, richiesto di fornire specifiche informazioni, tenendo conto della relazione peritale che veniva trasmessa in visione, aveva risposto che il S. poteva essere trasferito nella Casa di reclusione di Parma, dotata di un Centro diagnostico terapeutico in contatto con una unità specialistica nella cura dell’Alzheimer, la quale avrebbe potuto prescrivere i farmaci necessari al detenuto S.; inoltre erano state date disposizioni affinchè, in caso di necessità, il S. venisse ricoverato nel Centro diagnostico terapeutico esistente all’interno dell’Istituto.

Il Tribunale di Sorveglianza, preso atto che il S. poteva essere adeguatamente seguito nella suddetta struttura carceraria, respingeva le istanze sopra indicate.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.G., chiedendo l’annullamento della stessa ordinanza per i seguenti motivi. La motivazione dell’ordinanza era del tutto carente, poichè aveva disatteso gli esiti sia della consulenza di parte che della perizia d’ufficio, che avevano concluso entrambe per l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, basandosi solo su una nota non specialistica del Ministero di Giustizia che aveva assicurato essere in grado la Casa di reclusione di Parma di prestare adeguata assistenza medica al S., senza neppure aver proceduto ad una visita del predetto.

Nella motivazione dell’ordinanza non era contenuta alcuna critica alle conclusioni della perizia, che era stata disattesa senza compiere un’accurata analisi degli argomenti attraverso i quali il perito era giunto alla conclusione che le condizioni di salute del S. erano incompatibili con il regime carcerario.

Il Tribunale di Sorveglianza aveva anche frainteso le conclusioni della perizia, in quanto aveva ritenuto solo probabile la diagnosi formulata dal perito e non definitivamente accertata l’irreversibilità della patologia e l’incompatibilità con il regime carcerario.

Il perito, invece, aveva concluso con certezza sulla progressività della malattia e sulla incompatibilità delle condizioni del detenuto con il regime carcerario, avendo manifestato dubbi solo sull’eziopatogenesi, ma non sulla irreversibilità della patologia.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Sia la consulenza di parte che la perizia d’ufficio hanno concluso per l’incompatibilità delle condizioni di salute di S. G. con il regime carcerario.

La perizia non si sottrae alla regola generale che governa la valutazione della prova, e perciò il giudice è pienamente libero nell’apprezzamento dei risultati peritali e ben può discostarsi dalla valutazione del perito, purchè, vagliati gli argomenti da questi addotti, renda conto del suo diverso avviso. Ne consegue che qualora il giudice dissenta dalle conclusioni peritali ha il dovere di una critica particolareggiata della perizia in relazione alla serietà e compiutezza delle indagini espletate e al rigore logico scientifico delle argomentazioni sviluppate (V. Sez. 4 sent. 11124 del 29.10.1984, Rv. 167088 e Sez. 1, sent. n. 2962 del 16.11.1984, Rv. 168551).

Il Tribunale di Sorveglianza non ha mosso alcuna critica alle conclusioni del perito d’ufficio e del consulente di parte e ha ritenuto – solo sulla base delle assicurazioni ricevute dal Ministero di giustizia – che fosse adeguato per le condizioni di salute del S. il trasferimento dello stesso nella Casa di reclusione di Parma, all’interno della quale opera una unità specialistica nella cura dell’Alzheimer, che avrebbe potuto seguire il S. e all’interno della quale lo stesso poteva essere ricoverato in caso di necessità.

La decisione del Tribunale non appare adeguatamente motivata, in quanto ha ritenuto – senza disporre un supplemento di perizia e senza spiegare adeguatamente le ragioni del superamento del concorde giudizio del consulente di parte e del perito – che il regime carcerario nella Casa di reclusione di Parma fosse compatibile con le condizioni di salute di S.G..

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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