T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 16-05-2011, n. 931 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1Con il ricorso oggi in esame la parte ricorrente premette:

– di avere ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli Sezione II civ. decreto contenente la condanna del Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, a titolo di equa riparazione del danno morale, la somma di Euro 10.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo e spese legali;

– che il decreto è stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva e che successivamente il medesimo Ministero è stato diffidato a pagare la suddetta somma, assegnando a tal fine un ulteriore termine;

– che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.

Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.

Quest’ultima si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

2Il ricorso è fondato, e va accolto.

Osserva la Sezione che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907, per l’accoglimento del ricorso.

Quanto al requisito dell’avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6, dell’art. 3, della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell’indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto che, secondo il Collegio, può essere equiparato al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.

Quanto alla prova della mancata impugnazione va considerato che presupposto fondamentale del giudizio c.d. di ottemperanza, concernente l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, è proprio il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile di cui si chiede l’esecuzione, non essendo peraltro sufficiente la mera esecutività della sentenza e considerato che deve ritenersi inammissibile un’istanza per l’esecuzione del giudicato in relazione alla quale non sia stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 1114; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 aprile 2007, n. 3726).

Peraltro, però, poiché l’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 non fissa criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità d’accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per ottemperanza, in mancanza del certificato del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., la prova del giudicato può essere raggiunta con altri mezzi istruttori, tra cui soprattutto il riconoscimento anche implicito della mancata impugnazione della sentenza da parte degli interessati.(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 11145; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 settembre 2004, n. 12032).

Ed infatti " Se è pur vero che, in base al combinato disposto degli art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e 124 disp. att. c.p.c., in mancanza della certificazione del cancelliere, la prova del giudicato può essere fornita, secondo costante giurisprudenza, anche con altri mezzi rispetto al deposito, non di meno, l’attestazione, fatta al riguardo dal ricorrente, non può ritenersi atto idoneo a suffragare la definitività della sentenza, di cui si è domandata l’esecuzione, atteso che, da proprie dichiarazioni, la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 9 novembre 2009, n. 1836; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2003, n. 1177).

Nondimeno nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di avere notificato in forma esecutiva il decreto in questione all’Amministrazione la quale,, costituita in giudizio, pur non avendo espressamente ammesso l’intervenuta definitività del decreto in questione, non ha eccepito l’assenza di definitività del medesimo provvedimento giurisdizionale, né ha fatto cenno alcuno ad una eventuale impugnativa esperita nei confronti del medesimo.

3La domanda merita quindi accoglimento ricorrendo, come già detto, tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907, ed, in particolare, il decreto in epigrafe risulta essere oramai definitivo e sotto tale profilo esso può essere equiparato al giudicato.

La parte ricorrente ha provveduto a notificare all’Amministrazione formale atto di diffida e messa in mora, assegnando trenta giorni per l’adempimento, ma l’Amministrazione è rimasta inerte.

Pertanto, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento della sorte ivi indicata pari ad euro 3.000,00, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché delle spese legali comprensiva di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.

L’Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno o il funzionario del suo Ufficio che lo stesso riterrà di delegare, che dopo la scadenza del termine precedente darà corso a tutto quanto necessario per il pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo accoglie e, per l’effetto, dichiara – in esecuzione del giudicato sopra indicato – l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Salerno con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato.

Determina fin d’ora in Euro 1.000 (mille) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 500 (cinquecento), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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