Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-05-2011, n. 18905 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Firenze ricorre contro l’ordinanza emessa in data 17 giugno 2010 in sede di riesame dal Tribunale di Firenze con la quale in accoglimento dell’appello proposto da M.C., M.M. e ME.Ma. avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP in data 31 marzo 2010 relativamente a lavori edilizi intrapresi su immobile di pertinenza dei tre indagati, aveva revocato il detto sequestro cautelare.

Con l’unico motivo di ricorso il P.M. ha denunciato mancanza di motivazione nella misura in cui il Tribunale avrebbe tenuto conto della ordinanza amministrativa n. 247/09 emessa dal Comune di Montespertoli in data 4 dicembre 2009 in modo del tutto parziale, evincendosi invece – sulla base di una lettura integrale del detto provvedimento amministrativo non effettuata la palese illegittimità dei lavori edilizi: circostanza che, se adeguatamente valutata, sarebbe valsa sia a ritenere sussistente l’elemento materiale, sia quello soggettivo del reato – anche sotto forma colposa – esclusi, invece, in modo apodittico dal Tribunale, sia, infine, a ritenere concreto ed attuale il periculum in mora, anche questo escluso irragionevolmente.

Il ricorso è fondato.

Gli elementi su cui si basa l’ordinanza impugnata muovo dal duplice presupposto di un intervenuto consolidamento dell’interesse del privato formatosi sul rilascio del permesso di costruire, caratterizzato dalla avvenuta realizzazione dell’opera e di un incoerente comportamento della P.A. che, dopo aver rilasciato il permesso ad aedificandum sanziona l’opera edilizia realizzata in conformità al titolo preventivamente rilasciato, così fuorviando il comportamento del privato la cui posizione si caratterizza per una buona fede.

Inoltre il provvedimento impugnato esclude la sussistenza del periculum in mora in relazione al ritenuto disinteresse da parte della stessa P.A. della necessità di rimessione in pristino.

Evidente il vizio di motivazione sia in relazione agli elementi costituitivi del reato, sia pure esaminabili in relazione al fumus commissi delicti, non essendo in questa sede necessario motivare analiticamente gli indizi di colpevolezza, in quanto la eventuale gravità di essi non rientra tra i presupposti per l’applicabilità della misura cautelare reale, essendo sufficiente solo la ipotizzabilità in astratto della commissione del reato.

Ipotizzabilità che certamente sussiste nel caso in esame e che, con giudizio anticipatorio, ma del tutto insufficiente sotto il profilo logico, è stata superata dal Tribunale sulla base di una altrettanta apodittica esclusione dell’elemento soggettivo del reato: così operando il Tribunale non ha tenuto in conto il reale contenuto della ordinanza amministrativa emessa dal Comune di Montespertoli il 4 dicembre 2009, dal quale si evince, invece, la situazione di diffusa illegittimità non solo dell’intervento edilizio posto in essere dagli indagati, ma anche di altri similari interventi posti in essere da altri soggetti nella medesima zona.

Con il che non può condividersi la soluzione semplicisticamente adottata di una insussistenza dell’elemento soggettivo, sia pure sotto il limitato profilo della colpa, apparendo detta affermazione in netto contrasto con le premesse dell’ordinanza che segnalano una ripetitività non consentita di interventi edilizi in una zona a destinazione agricola, totalmente stravolta dalla edificazione massiccia e che dunque sottolineano il profilo del dolo (o se si vuole, della colpa).

Ma anche sul versante del periculum in mora la motivazione offerta dal Tribunale presta il fianco a censure sotto il profilo della apoditticità, posto che esso è stato ritenuto superato per effetto di quella ordinanza amministrativa il cui contenuto è stato letto in modo parziale oltre che travisato rispetto alla reale consistenza degli abusi edilizi.

In altri termini il Tribunale ha dato per scontata la legittimità dell’intervento edilizio degli indagati in realtà tutt’altro che smentita dalla ordinanza suddetta, sol che la stessa fosse stata valutata nella sua globalità ed ancora ha dato rilievo ad una circostanza – il presunto disinteresse della P.A. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ancora una volta in contrasto con i contenuti del ricordato provvedimento amministrativo.

Appare quindi necessario che il giudice del rinvio riesamini – alla luce delle considerazioni di cui sopra – le manchevolezza riscontrate nella motivazione dell’ordinanza impugnata sia in punto di materiale configurabilità del fumus commissi delicti, sia in punto di valutazione del periculum in mora, da effettuarsi in termini di attualità e concretezza.
P.Q.M.

Annulla con rifilo l’ordinanza impugnata al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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