Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano N. 183/2009

costituito dai magistrati:

Margit FALK EBNER – Presidente

Marina ROSSI DORDI – Consigliere

Hans ZELGER – Consigliere relatore

Terenzio DEL GAUDIO – Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2009

presentato da

CORE IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale rappresentante Rodolfo Favretto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Christoph Senoner e Manfred Schullian, con elezione di domicilio presso lo studio di questi in Bolzano, Viale Stazione, 5, giusta delega a margine del ricorso,

– ricorrente –

c o n t r o

COMUNE di ORTISEI in VAL GARDENA, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 70 dd. 16.2.2009 rappresentato e difeso dall’avv. Christoph Baur, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Italia, 32, giusta delega a margine dell’atto di costituzione,

– resistente –

per l’annullamento

del provvedimento di diniego dd. 12.12.2008, avente ad oggetto “richiesta rilascio concessione edilizia di variante riguardante il progetto per la ristrutturazione con cambiamento di destinazione d’uso dell’edificio esistente, contraddistinto dalla p.ed. 1807 C.C. Ortisei – rigetto domanda” nonché, per quanto ammissibile e/o opportuno, del provvedimento dd. 19.1.2009 avente ad oggetto “richiesta rilascio concessione edilizia riguardante il progetto di variante per la ristrutturazione con cambiamento di destinazione d’uso dell’edificio esistente, contraddistinto dalla p.ed. 1807 C.C. Ortisei – rigetto domanda” nonché di qualsiasi altro atto prodromico, endoprocedimentale, conseguenziale o comunque connesso, anche se non espressamente richiamato o non conosciuto, tra cui i vari pareri citati, ed in particolare dei pareri espressi dalla Commissione edilizia comunale in data 10.12.2008 e, rispettivamente in data 14.1.2009.

Visto il ricorso notificato il 16.2.2009 e depositato in segreteria il 20.2.2009 con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortisei in Val Gardena dd. 2.3.2009;

Visto il verbale della camera di consiglio del 3.3.2009, in cui la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito dd. 29.4.2009;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 29.4.2009 il consigliere Hans Zelger ed ivi sentito l’avv. U. Oberhammer, in sostituzione dell’avv. M. Schullian. per la ricorrente e l’avv. M. Natzler, in sostituzione dell’avv. C. Baur, per il Comune di Ortisei in Val Gardena;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Sono impugnati i provvedimenti del Comune di Ortisei, meglio specificati in epigrafe, con i quali sono state respinte le domande per il rilascio di concessioni edilizie in variante per la ristrutturazione con cambiamento di destinazione d’uso di un edificio esistente, contraddistinto dalla p. ed. 1807 C.C. Ortisei.

Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:

1. Censure avverso il provvedimento di diniego dd. 12.12.2008 (cfr. doc. n. 1)

1. Eccesso di potere per sviamento di potere, perplessità ed illogicità manifesta nonché per travisamento e difetto di motivazione; violazione dell’art. 7, L.P. n. 17 dd. 22.10.1993. Violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 74 e 59, comma 3, legge urbanistica provinciale (L.P. n. 13/1997).

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11/bis della L.P. n. 17 dd. 22.10.1993.

2. Censure avverso il provvedimento di diniego dd. 19.01.2009 (cfr. doc. n. 2)

1. Eccesso di potere per travisamento, per contraddittorietà, per perplessità, per difetto di motivazione nonché per sviamento; violazione del giusto procedimento di cui all’art. 97, Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L.P. n. 17/1993. Violazione degli artt. 74, 85 e 86, L.P. .n. 13/1997. Violazione delle norme di attuazione del PUC.

Asserita necessità del ripristino.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11/bis della L.P. n. 17 dd. 22.10.1993.

Il Comune di Ortisei si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 29 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso merita accoglimento per l’assorbente fondatezza dei motivi in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 11/bis della L.P. n. 17 del 23.10.1993, aggiunto con l’art. 1, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

In effetti, il Comune di Ortisei ha emesso i provvedimenti di diniego della concessione edilizia in variante per la ristrutturazione con cambiamento di destinazione d’uso di un edificio esistente, contraddistinto dalla p. ed. 1807 C.C. Ortisei, senza aver comunicato tempestivamente all’istante i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda.

Nel caso di specie non sono applicabili i principi di cui all’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, cioè che i provvedimenti impugnati non sarebbero annullabili, anche se adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, ove fosse palese il fatto che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale dimostrazione non è stata fornita dall’amministrazione neppure in sede di giudizio.

In effetti, non vengono forniti sufficienti elementi in relazione alle altezze che non verrebbero rispettate, in relazione alla maggiore cubatura che verrebbe realizzata oltre i limiti fissati nei documenti programmatici urbanistici vigenti, nonché in relazione all’entità delle superfici coperte che verrebbero attuate; circostanze che si prestano ad essere oggetto di osservazioni o chiarimenti in sede del procedimento di cui all’art. 11bis della citata L.P. n. 17/1993.

In conclusione, quindi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, di cui alla narrativa in fatto che precede.

Sono, comunque, fatte salve le ulteriori determinazioni del-l’Amministrazione.

L’assorbenza dell’accoglimento del ricorso per le considerazioni di cui sopra esonera il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di gravame degli atti impugnati.

Sussistono comunque sufficienti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, visto che si tratta di vizi formali e non sostanziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate. Il contributo unificato rimane a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 29.4.2009.

LA PRESIDENTE L’ESTENSORE

Margit FALK EBNER Hans ZELGER

cc/br/mg

N. R.G. 47/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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