Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-05-2011, n. 18893

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

n è previsto dalla legge come reato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 30 giugno 2009 il Tribunale di Enna dichiarava A.G., originariamente imputato dei reati previsti dall’art. 1, comma 1, lett. t), e art. 5, comma 6 in relazione alla L. n. 150 del 1997, art. 5, comma 6 (imputazioni dalle quali veniva mandato assolto rispettivamente perchè il fatto non sussiste e perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato) nonchè del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. b) colpevole di quest’ultimo reato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 1.000 di ammenda. Il Tribunale individuava la responsabilità dell’imputato sulla base della univoca circostanza che i due esemplari di volatili detenuti rientravano (anche) nello speciale elenco di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 2, trattandosi di uccelli rapaci diurni rientranti nella fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della L. n. 157 del 1992.

Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore denunciando falsa e/o erronea applicazione della Legge penale della L. n. 157 del 1992, (art. 30, lett. b)), e rilevando che, in applicazione del principio di specialità – vertendosi in tema di concorso apparente di norme – avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui alla L. n. 150 del 1992, art. 1, comma 1 sanzionante la condotta della detenzione di specie faunistiche protette, rispetto a quella contemplata all’interno della L. n. 157 del 1992, con l’ulteriore rilievo che la prima, rispetto alla seconda, che assume portata più generale, prevede una tutela mirata per alcune specie di volatili inserite nelle appendici della CITES e negli allegati del regolamento CEE. Con altro motivo la difesa del ricorrente deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della fondamentale circostanza che i due esemplari di rapaci rinvenuti in suo possesso erano nati e cresciuti in allevamento, Con l’ultimo motivo la difesa deduce violazione della legge penale (artt. 163 e 164 c.p.) avendo il giudice negato il beneficio della sospensione condizionale a causa di un precedente penale ostativo alla sospensione, in aperta violazione del disposto di cui all’art. 164 il cui divieto di operatività vale per il delitti, ma non per le contravvenzioni (pena riportata con la condanna precedente ritenuta preclusiva).

Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.

Va certamente disatteso il primo motivo riguardante la qualificazione della condotta penalmente rilevante come ritenuta dal Tribunale.

Secondo il ricorrente, infatti, la detenzione di due esemplari di volatili appartenenti a specie protette avrebbe dovuto essere sanzionata soltanto alla stregua delle disposizioni di cui alla L. n. 150 del 1992 e non di quelle contemplate nella L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. b) norma definita dal ricorrente di portata più generale rispetto alla prima, contenente, a suo giudizio, molteplici elementi specializzanti.

Correttamente il Tribunale, muovendo dalla premessa in fatto (non contestata dal ricorrente) della appartenenza dei due volatili (si trattava di due esemplari di avvoltoi capovaccai facenti parte della specie dei rapaci notturni) alla fauna selvatica oggetto di tutela specifica ai sensi della L. n. 157 del 1992, ha ritenuto applicabile tale ultima normativa che opera su piani totalmente diversi rispetto a quella delineata nella L. n. 150 del 1992, individuando poi un secondo profilo di responsabilità – penalmente non più rilevante stante l’intervenuta depenalizzazione – nella mancata denuncia della detenzione di tali animali al Corpo Forestale dello Stato (condotta per la quale il Tribunale ha prosciolto l’imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato).

La disciplina invocata dal ricorrente mira, infatti, a sanzionare il commercio di esemplari appartenenti a specie protette o in via di estinzione laddove attuato al di fuori di regole e controlli stabiliti al livello internazionale, in attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973.

Nel caso in esame correttamente il Tribunale ha inquadrato la condotta dell’imputato nella fattispecie di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. b) ritenendo condivisibilmente che tale normativa operasse su un piano diverso rispetto a quella ipotizzata dall’imputato.

E’ per contro fondato il secondo motivo di ricorso, non ravvisandosi nel caso in esame – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale – la sussistenza del presupposto punitivo.

Invero sulla base degli elementi rassegnati dalla difesa nel corso del giudizio di merito era stata raggiunta la prova – incombente sull’imputato – della provenienza legittima delle due specie di avvoltoi nati ed allevati in cattività: conseguentemente il Tribunale, non avendo l’accusa dimostrato il contrario, avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato per assenza del presupposto punitivo basato proprio sul divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica.

Versandosi in tema di detenzione di esemplari di prima generazione nati in cattività, la norma contemplata nella L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. b) non poteva trovare applicazione, dovendosi quindi escludere che i volatili rientrassero nella fauna selvatica.

Invero come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte per esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4 26.9.1997 n. 3062, Pagliai, Rv. 210176; Cass. Sez. 3 8.5.1997 n. 8877, Muz, Rv. 209368).

L’accoglimento di tale specifico motivo di ricorso assorbe ogni residua censura sollevata con riferimento al terzo motivo.

La sentenza impugnata va, pertanto annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza – rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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