Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 13-05-2011, n. 18900 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

brosio V., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 20 aprile 2010, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso il provvedimento del GIP di Lamezia Terme, emesso in data 4 gennaio 2010, reiettivo della richiesta di revoca del sequestro preventivo di un’area lunga 44 m e larga 1,80 m, ricadente nel foglio di mappa 26, particella n 460, del Comune di (OMISSIS), emesso nei confronti di L.N., comproprietaria del sito, indagata per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (demolizione di un piccolo manufatto pericolante e livellamento del terreno).

L’indagata ha presentato ricorso ex art. 325 c.p.p. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, con conseguente revoca del sequestro, per violazione di legge. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità sul presupposto che la L., la quale non ha mai proposto riesame avverso il genetico provvedimento di sequestro preventivo del GIP, abbia dedotto esclusivamente l’insussistenza originaria dei presupposti legittimanti la misura cautelare, "senza addurre alcuna circostanza sopravvenuta rispetto alla fase di imposizione del vincolo, ovvero preesistente, ma emersa successivamente a tale momento , idonea ad obliterare la persistenza del fumus commissi delicti o delle esigenze preventive". Il giudice ha ritenuto che l’omessa proposizione dell’istanza del riesame abbia quindi dato luogo alla formazione di un giudicato cautelare, in evidente violazione di legge. Infatti l’istituto della revoca del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 3 che era stata richiesta consente di dedurre motivi non proposti antecedentemente, di modo che la revoca può essere disposta sia quando i presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale siano venuti meno in epoca successiva all’adozione della misura stessa e sia quando i detti presupposti mancassero fin dall’origine.

Il giudicato cautelare, quindi, a differenza del giudicato ordinario, copre il dedotto (anche per implicito) ma non il deducibile, come del resto le stesse Sezioni Unite hanno affermato (sent. n. 14535, del 10 aprile 2007).

Nel caso di specie, i motivi dedotti con l’istanza di revoca, e con il conseguente atto di appello, non sono mai stati oggetto di valutazione da parte di alcun giudice, per cui il giudicato cautelare non sussiste.

I giudici hanno affermato, in contrasto con il dettato delle sezioni Unite (n. 74 del 31 maggio 2000) che "con i motivi di appello il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza sopravvenuta rispetto alla fase di imposizione del vincolo – ovvero preesistente ma emersa successivamente a tale momento". Il principio affermato in giurisprudenza, seppure in tema di revoca della misura cautelare personale, può essere esteso anche all’ambito delle misure cautelari reali. In particolare la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la richiesta di revoca della misura può essere costituito non soltanto da elementi sopravvenuti, ma anche da una situazione (sostanziale e processuale) prima non considerata (del resto, in tal senso univoca è la portata dell’art. 299 c.p.p., comma 1 e dell’art. 321 c.p.p., comma 3 in cui l’inciso "anche per fatto sopravvenuto" implica pure fatti già esistenti non valutati o pretermessi dal giudice). Inoltre è stato affermato che il giudicato cautelare, formatosi sulle singole questioni trattate nella fase di impugnazione, non costituisce un limite a che il giudice rivaluti i medesimi fatti e pervenga ad una diversa decisione "sulla base di nuove ragioni in precedenza non prospettate".

Sulla base di tali motivazioni l’indagata ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

In data 22 gennaio 2011 il difensore dell’indagata ha presentato memoria difensiva con la quale, insistendo nel ricorso, ha posto in evidenza che la richiesta di revoca era stata fondata su fatti nuovi (l’esistenza di un’autorizzazione del Comune che aveva valutato positivamente l’istanza della ricorrente, controllando anche rispetto del vincolo paesaggistico).
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è fondato.

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (Così, Sez. U, n. 29952 del 9/7/2004, C. fall in proc Romagnoli, Rv, 228117), perchè il ed. giudicato cautelare non si estende a tutte le questioni deducibili, bensì esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (Sez. 4, n. 32929 del 12/8/2009, Mariani, Rv. 244976).

Questo Collegio ritiene che non vi sia ragione di discostarsi da tale indirizzo, in quanto non può essere rinvenuto un principio generale di acquiescenza quale causa di inammissibilità dell’impugnazione, al di fuori dei casi espressamente previsti. Inoltre l’art. 321 c.p.p., comma 3 prevede l’immediata revoca del sequestro, a richiesta del P.M. o dell’interessato, "quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1".

L’interpretazione del tenore letterale di tale disposto chiarisce che il legislatore ha inteso consentire che il provvedimento di revoca possa essere giustificato non solo in base alla valutazione degli elementi di fatto sopravvenuti e tale interpretazione risulta confermata dall’utilizzo dell’espressione "risultino mancanti" (ossia, ab origine), anzichè "risultino venute meno" (ossia, successivamente all’adozione del provvedimento cautelare). Contrasta pertanto con tale principio l’ordinanza impugnata, la quale ha dichiarato inammissibile l’appello della ricorrente proposto avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto esaminare tale impugnazione nel merito.

Di conseguenza il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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