Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 13-05-2011, n. 18897 Reati edilizi

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mbrosio V., che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

Il GIP del Tribunale di Tivoli con provvedimento depositato il 2 maggio 2010, ha disposto la restituzione dell’immobile in sequestro a C.S., indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per la realizzazione di un capannone in assenza di permesso di costruire. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento per violazione delle norme sostanziali e processuali, in particolare, del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 27 e 31.

Il Pm ha premesso che attesa la prescrizione del reato e dovendosi procedere alla restituzione del capannone e dell’area in sequestro, era stato disposto che l’area in sequestro fosse restituita al sindaco pro tempore di (OMISSIS), in quanto si erano verificati i presupposti di cui all’art. 27 del citato D.P.R. l’amministrazione comunale aveva emesso ordinanza di demolizione notificata e non sospesa dal giudice amministrativo; l’indagato non aveva effettuato la demolizione, nè richiesto l’accesso ai luoghi in sequestro per procedervi; riscontrata l’inottemperanza, l’amministrazione aveva notificato il relativo verbale all’indagato, per cui l’area e l’immobile erano stati trasferiti ex lege all’amministrazione comunale. Avverso il provvedimento del PM, il C. aveva proposto opposizione, lamentando il mancato perfezionamento della procedura di acquisizione, rigettata dal GIP, e poi aveva presentato ricorso per cassazione. La cassazione aveva accolto il ricorso per mancata motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il G.I.P. non aveva riferito circa il perfezionamento della procedura amministrativa di acquisizione dell’immobile, annullando con rinvio l’ordinanza. All’esito del giudizio di rinvio il G.I.P. aveva annullato il decreto del Pm, che aveva interposto ricorso per cassazione: quest’ultima aveva annullato il provvedimento del GIP con rinvio con sentenza n. 41862 del 2009.

Nuovamente il GIP all’esito dell’udienza camerale emetteva nuovo provvedimento con il quale disponeva la restituzione dell’immobile al C..

Con il presente ricorso il PM ha evidenziato che il G.I.P., pur prendendo atto del consolidato indirizzo interpretativo in materia di acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, nel richiamare altra pronuncia nella quale è stato affermato che l’automaticità dell’effetto ablativo non si verifica quando l’inottemperanza è involontaria, ha erroneamente ritenuto che tale fosse il caso relativo al C.: l’involontarietà era stata affermata dal G.i.P. sulla base del fatto che lo stesso aveva formulato richiesta di sanatoria (nel (OMISSIS)), richiesta inevasa dal Comune. Di contro il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 nel disciplinare la procedura di accertamento di conformità degli abusi, stabilisce che l’istanza può essere presentata "fino alla scadenza dei termini di cui all’art. 31, comma 3, art. 33, comma 1, art. 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative" e prevede (comma 3) che "sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali fa richiesta si intende rifiutata." Quindi la presentazione di un’istanza fuori termine (ad esempio dopo emissione delle sanzioni amministrative) o l’implicito rigetto dell’istanza (come nel caso in esame) non può costituire una giustificazione all’eventuale inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

L’ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall’autorità comunale comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine.

La procedura è disciplinata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31 Testo unico in materia edilizia (ed ancor prima dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) che prevede la seguente sequenza procedimentale: 1) l’ingiunzione dell’autorità comunale che ha accertato l’abuso edilizio di demolizione dell’immobile; 2) l’acquisizione di diritto dell’immobile al patrimonio comunale se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione; 3) l’accertamento formale dell’eventuale inottemperanza all’ordine di demolizione; 4) la notifica di tale accertamento all’interessato, che costituisce titolo per l’immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. Dal disposto normativo appare chiaro che l’effetto ablatorio si verifica di diritto alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. La sanzione amministrativa del trasferimento coattivo del bene è volta a consentire all’ente pubblico di provvedere d’ufficio alla demolizione dell’immobile a spese del responsabile dell’abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell’immobile stesso (art. 31, comma 5). Quindi, in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, il manufatto abusivo non deve essere restituito al privato responsabile dell’abuso, quand’anche in possesso del bene, ma al Comune, divenutone proprietario a seguito dell’inutile decorso del termine di legge previsto dal D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31 (Sez. 3, n. 48031 del 23/12/2008, Rv.

241768).

La decisione richiamata nell’ordinanza del G.I.P. (Sez. 3, n. 22440 del 28/5/2009, Pm in proc. Morichetti, Rv. 244022), ha in effetti precisato nella parte motiva che l’automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l’inottemperanza è involontaria, ovvero quando sia intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare la demolizione, oppure quando le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla commissione dello illecito urbanistico.

Invero ritiene questo Collegio che fare richiamo ad un giudizio circa la volontarietà od involontarietà dell’inottemperanza non appare del tutto pertinente; altra più recente giurisprudenza di legittimità parla, più propriamente, non già di inottemperanza involontaria, ma di inottemperanza "ingiustificata", con ciò facendo riferimento alla possibilità che l’ordine di demolizione intervenga quando il privato abbia già attivato un procedimento di sanatoria in relazione all’illecito edilizio, di talchè il giudice debba prendere in considerazione il fatto che l’inottemperanza all’ordine di demolizione possa trovare una giustificazione legittima nell’esito, anche solo prospettabile, di tale procedimento amministrativo. In particolare la decisione Sez. 3, n. 39075 dell’8/10/2009, Bifulco e altro, Rv. 244891, peraltro non massimata sul punto, proprio in riferimento ad una domanda di sanatoria in relazione ad opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico, ha chiarito che l’interessato può chiedere il rilascio all’autorizzazione in sanatoria, addirittura nonostante l’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, ma in stretto rispetto delle regole del procedimento (ossia occorre il rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, in seguito al quale possono poi conseguire gli effetti urbanistici alla domanda di sanatoria). Nel caso di specie, risulta dagli atti che la richiesta di sanatoria, formulata dal C. sin dal 2006, deve considerarsi rigettata in virtù del silenzio rifiuto, in quanto il competente ufficio comunale non ebbe a pronunciarsi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36). E poichè il ricorrente non risulta aver impugnato tale silenzio rifiuto, non può essere ritenuta giustificata la sua inottemperanza all’ordine di demolizione notificatogli dal Comune. Quindi il G.I.P. avrebbe dovuto disporre la restituzione delle opere a favore dell’ente comunale, il quale ha acquisito a titolo gratuito l’immobile.

Di conseguenza l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al G.I.P. presso il Tribunale di Tivoli.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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