Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-05-2011, n. 19119 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 26.1.2011, il G.I.P. del Tribunale di Pescara non convalidò l’arresto di D.P.P. per i reati di rapina e lesioni e contestualmente emise nei confronti dello stesso ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per tali reati e per quelli di tentata estorsione e cessione di stupefacenti.

Avverso la mancata convalida dell’arresto ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara deducendo violazione di legge in quanto la flagranza potrebbe aversi anche nel caso di mancata percezione del fatto da parte della polizia giudiziari, allorchè l’inseguimento trovi causa in informazioni assunte nell’immediatezza del fatto.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7305 del 10.11.2009 dep. 23.2.2010 rv 246496. Nella specie, la Corte ha ravvisato la quasi flagranza nell’arresto di una persona poco prima notata dai carabinieri con un assegno che fuoriusciva dalla tasca e poi bloccata su segnalazione della vittima del furto).

Tuttavia è pur sempre necessario che esista una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato.

Nel caso in esame, invece, fra le ore 18.45 del (OMISSIS), ora in cui un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesilvano giungeva in (OMISSIS) di quella Città e le 23.50 dello stesso giorno, ora in cui D.P. fu arrestato, si sono svolte una serie di indagini consistite nell’assunzione di sommarie informazioni e di ricerche dell’indagato, anche attraverso una telefonata effettuata da D. su richiesta dei Carabinieri.

Tutto ciò non appare riconducibile nè al concetto di inseguimento nè a quello della sorpresa con cose o tracce da cui risulti che poco prima la persona abbia commesso il reato.

Correttamente perciò il GiP.P. ha escluso lo stato di flagranza richiamando una pronunzia di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19078 del 31.3.2010 dep. 19.5.2010 rv 247248), secondo la quale non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l’arresto se l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l’arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa. (Nella specie la persona offesa, vice sovrintendente di PS, avendo subito un’aggressione, si era rivolto ai colleghi, che lo avevano accompagnato in ospedale nel quale era sopraggiunto anche l’aggressore per farsi medicare, il quale dopo visita medica veniva accompagnato negli uffici del Commissariato dove veniva formalizzato il suo arresto; il G.i.p., ritenuto che le ricerche erano proseguite senza soluzione di continuità, lo aveva convalidato. La S.C. ne ha censurato, sulla base del principio di cui in massima, la decisione).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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