Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-05-2011, n. 19118

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 6.10.2009 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sequestrò l’autovettura BMW X6 targata (OMISSIS) quale corpo del reato di cui all’art. 646 c.p..

Con ordinanza 20.5.2010, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da L.E. (il quale aveva acquistato l’autovettura da A.C., indagato per il delitto di appropriazione indebita) avverso la decisione del P.M. di mantenere in sequestro l’autovettura, affidata in custodia alla Race Motors S.r.l., nominava custode dell’auto L. E., con facoltà di uso.

Ricorre per cassazione il legale rappresentante della Race Motors S.r.l. deducendo vizio di motivazione in quanto il provvedimento si fonda sull’assunto che L.E. sia possessore legittimo dell’autovettura indicata in quanto l’aveva acquistata da A. C.. Peraltro L. avrebbe versato circa Euro 30.000,00 a fronte di un valore del veicolo di Euro 62.000,00.

Inoltre la facoltà di uso del mezzo ne determinerebbe la perdita di valore.

Con memoria depositata il 18.4.2011 il difensore di A.C. chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso perchè tardivo ed in subordine rigettarlo perchè infondato. Il ricorso è tardivo.

Il termine per impugnare i provvedimenti camerali è di giorni 15 dalla notifica degli stessi ai sensi dell’art. 585 c.p.p..

Il provvedimento impugnato è stato notificato il 20 maggio 2010, mentre il ricorso è stato depositato il 16 giugno 2010.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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