Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-05-2011, n. 19091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16.4.2008, il Tribunale di Cagliari dichiarò M.P.F. responsabile, in concorso con il Fratello M.D., del reato di insolvenza fraudolenta e – concesse le attenuanti generiche, con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione, pena sospesa e non menzione.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza in data 28.5.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un fatto palesemente escluso dalle risultanze processuali in quanto la Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni di M.G., il quale avrebbe affermato che nel (OMISSIS) avrebbe incontrato i fratelli M. rendendoli edotto del debito di Euro 97.000,00 contratto da Europorte con Alfa Lum, sicchè anche l’imputato sarebbe stato consapevole dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni contratte successivamente; in realtà Mu.

G. non avrebbe effettuato tali affermazioni, posto che nella sentenza di primo grado si legge che la partecipazione al reato dell’imputato non potesse desumersi solo da tali dichiarazioni e neppure da quelle rese da D.O. che non era certo di aver mai incontrato M.P.F.; perciò l’imputato non seppe prima del 4.2.2003 dello stato di insolvenza di Europorte;

2. violazione di legge in quanto avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato, commesso tra il giorno (OMISSIS) ed il giorno (OMISSIS) ed essendo il termine di prescrizione di anni 7 mesi 6.

Il primo motivo di ricorso è generico.

Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Alla data della sentenza di appello (28.5.2010) la prescrizione non era ancora maturata, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art. c.p.p., 581, lett. c) ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p.. (Cass. Sez. Un. sent. n. 33542 del 27.6.2001 dep. 11.9.2001 rv 219531).

A fronte della inammissibilità del primo motivo di ricorso, lo stesso è privo di doglianze, validamente proposte contro la sentenza.

Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, dal momento che – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte – l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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