Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19085 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11.12.09 la 6 Sez. di questa S.C. annullava con rinvio, limitatamente all’omessa valutazione della sussistenza o meno dell’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la condanna emessa in data 8.9.07 dalla Corte d’Appello di Venezia nei confronti di S.M. per plurimi reati p. e p. art. 81 cpv. c.p. e cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza 24.9.10 la Corte d’Appello di Venezia, riconosciuta l’attenuante predetta, rideterminava la pena a carico dell’imputato in complessivi anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.

Tramite il proprio difensore lo S. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) omessa od insufficiente motivazione nella parte in cui aveva determinato la pena base in misura pari alla metà della pena edittale prevista nell’ipotesi del cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonostante che qualità e quantità delle sostanze stupefacenti consigliassero una pena molto più vicina al minimo;

b) motivazione contraddittoria nella parte in cui la motivazione dell’impugnata sentenza aveva fatto riferimento ai capi A) e B), riguardanti altri coimputati, mentre il ricorrente rispondeva soltanto dei capi N) e O);

c) la continuazione interna al primo dei capi di accusa contestati allo S. era stata quantificata in mesi 1 e gg. 15 di reclusione e pari era stata anche la continuazione per l’altro capo, senza che di ciò vi fosse stata motivazione; inoltre, la continuazione complessivamente sopra stimata doveva essere di 3 mesi di reclusione, ma nel calcolo finale la gravata pronuncia aveva erroneamente applicato l’aumento totale in misura doppia, vale a dire in 6 mesi di reclusione;

d) omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena, che lo S. non aveva richiesto sol perchè in primo grado era stato assolto e in appello aveva poi riportato condanna superiore alla soglia di accesso al beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1- I motivi che precedono sub a) e sub c), da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati nella parte in cui lamentano una omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, atteso che, in realtà, l’impugnata sentenza – con il riferimento all’esigenza di adeguare la pena al fatto e con il precedente richiamo ai quantitativi e alla specie delle sostanze stupefacenti (eroina e metadone) e alla gravità dei fatti – ha dato conto dell’esercizio della facoltà discrezionale di cui all’art. 132 c.p., noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

Esiste, invece, un errore di calcolo dell’aumento per la continuazione, complessivamente pari a mesi 3 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa e non a mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa: ciò emerge dagli stessi singoli aumenti determinati dalla Corte territoriale in mesi 1 e gg. 15 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per la continuazione interna al primo capo d’accusa e in pari misura per la continuazione con il secondo capo.

Pertanto, l’aumento complessivo dovuto ex art. 81 cpv. c.p. va ridotto a mesi 3 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, per l’effetto rideterminandosi la pena finale in anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.

2 – Il motivo che precede sub b) è manifestamente infondato perchè dal corpo della motivazione emerge chiaramente il sostanziale riferimento ai due capi di accusa di cui risponde lo S., ferme restandone la descrizione in fatto e l’indicazione delle disposizioni di legge.

3 – La doglianza che precede sub d) è manifestamente infondata perchè, in assenza di richiesta del beneficio, non vi è obbligo di motivarne d’ufficio il diniego.

Nè rileva che il beneficio medesimo non sia stato sollecitato nel corso del giudizio di appello perchè la sentenza di prime cure era stata di assoluzione: in realtà, la sospensione condizionale della pena ben poteva essere chiesta all’esito delle conclusioni formulate in sede di giudizio di rinvio, vale a dire in un momento in cui era stata già emessa l’affermazione di penale responsabilità (non coinvolta dal parziale annullamento disposto dalla 6 Sez. di questa S.C.).

4 – In conclusione, deve solo disporsi senza annullamento, come previsto dall’art. 619 c.p.p., comma 2, la correzione dell’errore di calcolo nei sensi anzidetti, con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Visto l’art. 619 c.p.p., comma 2, corregge l’errore di calcolo della pena irrogata al ricorrente rideterminandola in complessivi anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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