Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 16.6.10 la Corte d’Appello di Catania confermava la condanna emessa il 16.12.08 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, nei confronti di D.M.A., dichiarato colpevole del delitto p. e p. ex art. 646 c.p. ai danni della querelante R.L.M.C., ad eccezione della provvisionale liquidata in prime cure a favore della R., costituitasi parte civile, provvisionale che la Corte territoriale riduceva ad Euro 2.000,00.

Personalmente il D.M. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) violazione degli artt. 79, 173 e 484 c.p.p. nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto tardiva l’opposizione alla costituzione di parte civile avanzata dalla difesa del ricorrente, che a sua volta aveva eccepito la tardività della costituzione della R. perchè non avvenuta alla prima udienza utile (quella del 12.2.08), rinviata senza validi motivi vista la ritualità delle notifiche: sosteneva in proposito il ricorrente che la tardività della costituzione di parte civile ne comportava l’inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche oltre il termine previsto dall’art. 491 c.p.p., comma 1;

b) violazione dell’art. 195 c.p.p., essendo stata omessa l’audizione dei testi di riferimento emersi dalle dichiarazioni della persona offesa: contrariamente a quanto statuito dai giudici del merito, l’escussione dei testi di riferimento era stata tempestivamente chiesta dalla difesa del D.M. sia all’udienza del 1.4.08 che a quella del 16.12.09; inoltre, poichè l’omessa audizione delle fonti referenti, in violazione dell’art. 195 c.p.p., commi 1 e 3, comportava l’inutilizzabilità del teste de relato (la R., nel caso di specie), inutilizzabilità assoggettata a diverso regime di deducibilità rispetto a quello delle nullità, comunque la richiesta escussione delle fonti referenti era da ritenersi suscettibile di essere formulata in ogni momento;

c) la condanna del ricorrente si era basata solo sulla deposizione de relato della persona offesa ( R.) che, oltre ad essere inutilizzabile per le ragioni anzidette, era smentita dalla testimonianza di D.M.M. e dalle prove documentali in atti, risultanze immotivatamente tralasciate dalle pronunce di merito;

d) l’omessa audizione dei testi di riferimento veniva fatta valere anche sotto forma di mancata assunzione di prove decisive a discarico dell’imputato.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è inammissibile.

Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato perchè, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ex art. 491 c.p.p., comma 1 ogni questione concernente l’ammissibilità e la ritualità della costituzione di parte civile rimane preclusa se non dedotta subito dopo che è stato compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (cfr., e pluribus, Cass. Sez. 5, n. 496 del 17.11.98, dep. 16.1.99).

2- Del pari da disattendersi è il motivo che precede sub b), perchè da un lato in esso non si specificano in alcun modo le circostanze fattuali su cui sarebbe stata chiesta l’audizione dei testi di riferimento, dall’altro non è nemmeno vero che, all’esito della deposizione della R., sia stata effettivamente avanzata istanza ex art. 195 c.p.p., comma 1, poichè dall’esame del verbale d’udienza (compulsato a fini di accertamento del mero fatto processuale) risulta che i testi di cui si chiedeva l’escussione non erano fonti referenti, ma meri testi a riscontro.

Da ultimo, è appena il caso di segnalare che la formulazione del motivo di doglianza è giuridicamente inesatta perchè confonde l’inutilizzabilità prevista ( dall’art. 195 c.p.p., comma 3) come sanzione della testimonianza de relato non seguita dall’audizione del teste o dei testi di riferimento con il relativo presupposto, vale a dire l’ingiustificato rigetto dell’istanza di parte intesa ad ottenere tale audizione, istanza soggetta a preclusione una volta che il teste de relato sia stato licenziato o che l’udienza istruttoria si sia conclusa, giacchè la disposizione di cui all’art. 195 c.p.p., comma 1 è ispirata alla finalità di evitare richieste dilatorie o pretestuose (cfr. Cass. Sez. 6, n. 761 del 10.10.06, dep. 16.1.07;

Cass. Sez. 2, n. 4022 del 1.3.96, dep. 18.4.96).

3 – Il motivo che precede sub e) da un lato si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, dall’altro risulta generico perchè non chiarisce su quali aspetti le dichiarazioni della persona offesa (cui non si applicano i canoni di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) sarebbero state smentite da altre risultanze testimoniali e/o documentali.

Nè a tale lacuna si può ovviare mediante rinvio a motivi d’appello di cui però non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2, n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5, n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell’11.11.94, dep. 11.2.95).

4- Il motivo che precede sub d) è manifestamente infondato vuoi per le ragioni innanzi esposte nel trattare la doglianza che precede sub b), vuoi perchè la mancata assunzione di prova decisiva deducibile come motivo di cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d) riguarda soltanto i casi previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 2. 5- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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