T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 4192 professori universitari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso principale il professore ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n° 386 del 1542008, con il quale è stato collocato fuori ruolo dal 1112008 al 31102009, e il successivo decreto n° 547 del 1852009, con cui è stato disposto il collocamento a riposo, sulla base della norma introdotta dall’art 2 comma 434 del legge n° 244 del 2007, formulando una serie di censure anche relative alla illegittimità costituzionale della legge n° 244 e alla violazione delle norme comunitarie.

Con ordinanza n° 3925 del 2009 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato; tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato, in relazione all’interpretazione del periodo biennale di fuori ruolo fino al 31102010.

Successivamente l’Università con decreto rettorale del 19102010, revocava i precedenti decreti e disponeva il collocamento a riposo dal 31102010.

Avverso tale provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti formulando censure in ordine alla violazione del giudicato cautelare e riproponendo le censure del ricorso introduttivo.

Alla camera di consiglio del 1912011 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza del 452011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse L’Università, infatti, nell’esercizio del potere di autotutela, di cui ha dato conto nella motivazione del decreto del 2010, ha revocato i precedenti provvedimenti, adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche da questo Tribunale (a partire dalla sentenza n° 6523 del 2009), per cui la norma dell’art. 2 comma 434 della legge n° 244 del 24122007 deve applicarsi ai professori collocati in fuori ruolo dal 1 novembre 2008, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

I motivi aggiunti devono invece essere respinti.

Infatti, in primo luogo non sussiste alcuna violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che comunque aveva accolto la domanda del ricorrente di rimanere in fuori ruolo solo fino al 31102010, così come riconosciuto dall’Università con il decreto rettorale impugnato con i motivi aggiunti. Inoltre la amministrazione conserva sempre il potere di agire in autotutela in pendenza del giudizio.

Quanto alle censure già formulate nel ricorso principale relative all’accertamento del diritto di rimanere in servizio fino al 31102011, sono infondate.

Ai professori, come il ricorrente collocati fuori ruolo dal 1112008 deve essere applicata, infatti, la norma, dell’art 2 comma 434 della legge n° 244 del 2007, nella parte in cui prevede la riduzione del periodo di fuori ruolo a due anni dal 112008. Il professore ricorrente ha chiesto di essere collocato a riposo dal 1112008; pertanto trova applicazione il nuovo regime del collocamento fuori ruolo come disciplinato dalla disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione del periodo di fuori ruolo a due anni, non essendo applicabile allo stesso alcuna delle previsioni di regime transitorio previste dalla norma. Il comma 434 contiene diverse disposizioni normative, che entrano in vigore in momenti diversi, riduzione del fuori ruolo a due anni dal 112008; riduzione del fuori ruolo ad un anno dal 112009; pertanto, si deve ritenere ognuna di tali disposizioni normative applicabile ai collocamenti fuori ruolo successivi a tale entrata in vigore (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 dicembre 2009, n. 12591).

Sono, altresì, manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale.

Questo Tribunale si è già pronunciato con molte sentenze ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 2 comma 434 della legge n° 244 del 24122007, nella parte in cui si applica ai professori non ancora collocati fuori ruolo, al momento di entrata in vigore della legge (tra le tante, sentenza TAR Lazio, III Sezione, 21 ottobre 2008, n. 9043).

Ritiene il Collegio che non vi sia motivo di discostarsi da tale consolidato orientamento nel caso di specie.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n° 236 del 2009, con la quale ha dichiarato la illegittimità della norma nella parte in cui si applica ai professori già collocati fuori ruolo, ha, infatti, affermato in generale che, nei rapporti di durata, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, salva la ragionevolezza e il rispetto di altri principi costituzionali; e che, in particolare, il professore ancora in servizio di ruolo vanta, rispetto al periodo di fuori ruolo, una mera aspettativa.

Ne deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente.

Il ricorso principale deve essere, quindi, dichiarato improcedibile.

I motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso principale.

Respinge i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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