Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19076 Dichiarazione di contumacia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26 giugno 2009, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Napoli, in data 19 aprile 2004, appellata dal P.G. e dagli imputati, qualificato come tentata rapina impropria il fatto di cui al capo a) dell’imputazione, rideterminava la pena inflitta a R.R. e A.M. per i reati di tentata rapina impropria, resistenza a p.u., lesioni personali e porto ingiustificato di grimaldelli in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, R.R. per mezzo del suo difensore di fiducia e A. M. personalmente.

R.R..

Solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:

1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, dolendosi della mancata dichiarazione di contumacia dell’imputato, definito erroneamente nel giudizio d’appello: libero non comparso;

2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto reato. Al riguardo si duole che la Corte d’appello abbia riqualificato il fatto come rapina impropria tentata, pur in presenza di un indirizzo giurisprudenziale che esclude la configurabilità del tentativo nella rapina impropria;

3) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione ai criteri stabiliti dagli artt. 133 e 69 c.p.. In particolare eccepisce che nel calcolo della pena la Corte d’appello non ha applicato la diminuzione per il tentativo, in violazione dell’art. 56 c.p..

A.M..

Solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce inosservanza od erronea applicazione delle legge penale e difetto della motivazione. In particolare si duole della quantificazione della pena e del diniego di prevalenza delle attenuanti nel giudizio di comparazione.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

R.R..

Quanto al primo motivo di ricorso, in punto di conseguenze della mancata dichiarazione di contumacia, le censure del ricorrente sono infondate. Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte: "La mancata dichiarazione di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell’imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista specificamente dall’ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell’intervento e dell’assistenza dell’imputato" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41981 del 15/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235543;

Sez. 5, Sentenza n. 36651 del 04/06/2008 Ud. (dep. 24/09/2008) Rv.

241634).

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica del fatto. Al riguardo è sufficiente rilevare che appare completamente superato l’orientamento minoritario che escludeva la configurazione della rapina impropria nel caso di delitto tentato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte, condivisa e ribadita in più occasioni da questo Collegio, è massicciamente orientata nel ritenere che integra il tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trame ingiusto profitto. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38586 del 25/09/2007 Ud. (dep. 18/10/2007) Rv.

238017; Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 26/03/2008 Cc. (dep. 20/05/2008) Rv. 240104; Sez. 2, Sentenza n. 19645 del 08/04/2008 Ud.

(dep. 16/05/2008) Rv. 240408; Sez. 2, Sentenza n. 29477 del 29/02/2008 Ud. (dep. 16/07/2008) Rv. 240640; Sez. 2, Sentenza n. 3769 del 16/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242558; Sez. 2, Sentenza n. 34845 del 09/07/2008 Ud. (dep. 08/09/2008) Rv. 243273; Sez. 2, Sentenza n. 23610 del 12/03/2010 Ud. (dep. 18/06/2010) Rv. 247292).

Quanto al terzo motivo è infondata l’eccezione che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della riduzione per il tentativo nella determinazione della pena. Infatti la Corte ha determinato la pena base per il reato più grave (rapina impropria tentata) fissandola in anni uno, mesi sei ed Euro 600,00. Poichè il minimo della pena edittale per il reato di rapina è di anni tre di reclusione ed Euro 516,00 di multa, è evidente che la Corte ha operato la diminuzione per il tentativo, a norma dell’art. 56 c.p., nel determinare la pena base. Infine, quanto al giudizio di comparazione fra le circostanze ed alla dosimetria della pena, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, avendo i giudici d’appello dato conto dei criteri applicati per confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze, in conformità a quanto deciso dal giudice di primo grado, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.

A.M..

Le considerazioni svolte in punto di pena per R.R. valgono anche per le censure, genericamente sollevate da A.M., il cui ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che respinge il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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