Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19075 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 luglio 2010, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Velletri, in data 4/12/2006, appellata dalla parte civile, dichiarava S. M. responsabile, ai fini civili, delle condotte di usura contestate e lo condannava al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede.

La Corte territoriale ribaltava il giudizio del Gup, fondato sulla seconda stesura della perizia espletata nel corso del giudizio abbreviato, assumendo che la CT espletata dal P.M. e la prima stesura della perizia d’ufficio avevano confermato l’avvenuta stipulazione di mutui con interesse usurario.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Quanto al primo motivo deduce che la Corte territoriale ha violato la regola di giudizio di cui all’art. 192 c.p.p. non avendo effettuato una valutazione unitaria della prova.

Al riguardo si duole che il Giudice dell’appello abbia attribuito valore assorbente alla CT del P.M. tralasciando di considerare tutti gli altri elementi probatori emersi nel giudizio abbreviato, a cominciare dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, B. V. all’udienza del 6/5/2002. Eccepisce, inoltre, che la Corte ha ribaltato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del B. espresso dal primo giudice, senza fornire alcuna giustificazione di tale assunto.

Obietta, quindi, che tale vizio metodologico si riflette sulla motivazione che appare incongrua, lacunosa e contraddittoria.

Eccepisce che la Corte d’appello ha erroneamente valutato l’efficacia della Consulenza tecnica del P.M. non avendo tenuto conto che nei conteggi del CT (e della perizia nella prima stesura) erano stati inseriti numerosi titoli di data ed epoca antecedente ai fatti descritti in querela, relativi ad altri rapporti intercorsi fra le parti. Proprio in considerazione di tali circostanze il Gup aveva disposto il rinnovo della perizia. La Corte non aveva tenuto conto dei risultati di tale elaborato peritale che aveva realizzato un corretto procedimento di calcolo, epurando gli elementi non rientranti nei fatti oggetto della querela e comunque non sostenuti da idonei elementi di prova. Infine si duole che la Corte non ha spiegato le ragioni per cui la CT del P.M. dovrebbe contenere la prova di interessi usurari mentre la CTU espletata dal Gup non dovrebbe costituire prova del contrario.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte:

"In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231679).

Pertanto: "La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti di vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233083; conforme: Sez. 4, Sentenza n. 37094 del 07/07/2008 Ud.

(dep. 30/09/2008) Rv. 241024; Sez. 5, Sentenza n. 42033 del 17/10/2008 Ud. (dep. 11/11/2008) Rv. 242330).

Nel caso di specie la sentenza impugnata resiste ai principi di diritto sopra indicati. Infatti, la Corte territoriale ha rovesciato le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, ma non lo ha fatto – a differenza di quanto opina il ricorrente – privilegiando il valore probatorio della CT del P.M. rispetto a quello della CTU espletata nel corso del giudizio abbreviato. In realtà la Corte ha effettuato un approccio unitario agli elementi probatori nascenti dai vari elaborati tecnici in atti ed ha anche tenuto conto dei vari conteggi eseguiti dal CTU, indicando specificamente le ragioni che hanno portato a ritenere sussistente il reato sulla base del rapporto ricevuto/promesso al momento della stipula dei prestiti. Non v’è dubbio, infatti, che il reato di usura si perfeziona già al momento della promessa di interessi usurari.

In particolare è stato rilevato da questa Corte che:

"Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l’integrale adempimento dell’obbigazione usuraria" (Cass. Sez. F, Sentenza n. 32362 del 19/08/2010 Ud. (dep. 26/08/2010) Rv. 248142).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese nei confronti della costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B.V., che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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