T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 16-05-2011, n. 4181 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 11 e 12 gennaio 2011 (e ricevuto il 18 gennaio dalla Regione Lazio) e depositato il successivo 8 febbraio i sig.ri R.M.R. e F.M., in qualità di genitori del sig. P.M., hanno impugnato il silenzio formatosi sull’istanza spedita in data 20 gennaio 2010 con la quale hanno chiesto alla Regine di autorizzare l’istituzione di un posto supplementare in regime residenziale nell’Istituto Villa Buon Respiro di Viterbo, da assegnare al figlio P., affetto dalla nascita da gravissime patologie psichiatriche, per consentirne il trasferimento d’all’attuale istituto di ricovero in Arezzo.

Tale richiesta è motivata dalla necessità di ridurre la distanza (attualmente di circa 180 Km) dal luogo di ricovero del figlio (Istituto Agazzi di Arezzo) e la residenza della famiglia, anche in considerazione del fatto che il sig. F.M. è cardiopatico e affetto dal morbo di Alzaimer e altri due figli sono disabili. Uno di questi è ricoverato all’Istituto Villa Buon Respiro di Viterbo.

2. Il silenzio è illegittimo, essendo la Regione obbligata a chiudere il procedimento avviato con l’istanza di parte ricorrente, la quale vanta un interesse concreto ed attuale ad ottenere una risposta.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito e l’intervenuta improcedibilità dello stesso, atteso che con nota n. 78804 del 20 aprile 2011 ha comunicato ai sig.ri R.M.R. e F.M. di aver chiesto alla A.U.S.L. di Viterbo se era possibile istituire un posto supplementare in regime residenziale nell’Istituto Villa Buon Respiro di Viterbo, ma di non aver ancora ricevuto risposta. Ha peraltro fatto presente la difficoltà di accogliere l’istanza in considerazione della grave situazione deficitaria in cui versa la sanità nella Regione Lazio e della necessità di rispettare il Piano di rientro.

4. Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che con nota n. 78804 del 20 aprile 2011 ha comunicato ai sig.ri R.M.R. e F.M. di aver chiesto alla A.U.S.L. di Viterbo se era possibile istituire un posto supplementare in regime residenziale nell’Istituto Villa Buon Respiro di Viterbo, ma di non avere ancora ricevuto risposta. Ha peraltro fatto presente la difficoltà di accogliere l’istanza in considerazione della grave situazione deficitaria in cui versa la sanità nella Regione Lazio e della necessità di rispettare il Piano di rientro.

Il ricorso avverso il silenzio era peraltro irricevibile per tardivo deposito, essendo stato notificato il 18 gennaio 2011 e depositato solo il successivo 8 febbraio 2011, ben oltre i quindici giorni previsti dal’art. 87, comma 3, c.p.a., approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ed entrato in vigore il 16 settembre 2011.

In ragione della materia del contendere sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *