Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-09-2011, n. 18783 assegnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 1993, C. G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona il fratello F., chiedendo la divisione di un immobile, acquistato in comunione il 7 febbraio 1990, ed il risarcimento dei danni, pari alla metà dei canoni di locazione dalla predetta data allo scioglimento della comunione.

Il convenuto, costituitosi, non si oppose alla divisione, resistendo alla domanda risarcitoria, e, in via riconvenzionale, sollecitò il pagamento delle migliorie apportate all’immobile.

Intervenne in causa C.M., donatario della quota dell’attore, in sostituzione dello stesso.

2. – Il Tribunale adito dichiarò sciolta la comunione, accertò la indivisibilità dell’immobile, con attribuzione dello stesso a C.M., riconobbe il diritto dell’attore a conseguire il rimborso delle migliorie e del convenuto a percepire la propria quota dei canoni di locazione, ponendo a carico del convenuto un conguaglio di Euro 86956,76, da corrispondere all’attore.

C.F. propose appello avverso tale decisione.

C.M., costituitosi, propose impugnazione incidentale.

3. – La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il "1 giugno 2005, in riforma della sentenza impugnata, attribuì l’immobile in questione in proprietà esclusiva a C.F., ponendo a suo carico un conguaglio, da corrispondere a C. M., di Euro 157.497,80, quale valore della sua quota di comproprietà, oltre alla rivalutazione dal dicembre 1998 alla data della sentenza, e condannò lo stesso F. al pagamento in favore di C.M. di Euro 117.257,10, quale compenso dei frutti civili conseguiti fino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali sulle singole annualità dalla domanda al saldo, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La Corte di merito, rilevato preliminarmente che nessuna delle parti aveva contestato l’accertamento di indivisibilità dell’immobile comune, e che tale punto della decisione non era soggetto a riesame, richiamò l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la regola della attribuzione del bene indivisibile al quotista maggioritario costituisce un criterio di massima, dovendo essere utilizzata in via preferenziale, senza che sia preclusa una diversa soluzione in presenza di circostanze giustificative della stessa.

Nella specie, risultava che dal momento dell’acquisto l’appellante utilizzava l’immobile comune per l’esercizio della sua attività commerciale di vendita di articoli sportivi, donde il suo interesse a mantenere la predetta attività nei locali in questione, ubicati in zona centrale. Secondo la Corte, detta circostanza doveva prevalere rispetto al criterio del possesso della quota maggiore, poichè l’interesse del comproprietario a mantenere in esercizio una fiorente attività commerciale era meritevole di maggiore tutela rispetto a quello dell’altro partecipante alla comunione, che non aveva dedotto un interesse specifico, ma aveva vantato unicamente il possesso di una quota maggioritaria, peraltro di modesta entità. Nè giovava all’appellato – osservò il giudice di secondo grado, la circostanza che l’appellante avesse nelle more acquistato altro immobile, nel quale avrebbe potuto trasferire la propria attività, in quanto il cambiamento dei punti di vendita comporta sempre disagi organizzativi e compromissione dell’avviamento commerciale.

La Corte ritenne poi inammissibile il motivo di appello che conteneva critiche alle valutazioni del c.t.u., per essere queste generiche ed indicate per relationem.

Il giudice di secondo grado giudicò poi infondato il motivo di gravame con il quale C.F. aveva censurato l’indebito riconoscimento di un corrispettivo a favore di C.M. per l’occupazione dell’immobile, osservando che il possesso e godimento esclusivo di un bene comune da diritto ai comproprietari rimasti esclusi dal godimento di ottenere la quota parte dei frutti naturali o civili prodotti dal bene.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.F. sulla base di cinque motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso C.M., che propone altresì ricorso incidentale. A quest’ultimo sono nelle more succeduti, mortis causa, D.L.G., che ha poi rinunciato alla eredità, e S. e C.L., che si sono costituite nel giudizio.
Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si denunzia violazione dell’art. 2697 cod. civ., ed omessa o insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento del credito di C. G., e poi dell’avente causa C.M., per i frutti civili maturati a causa della occupazione della quota di immobile detenuta da C.F., e in ordine alla reiezione implicita delle richieste istruttorie formulate dalla difesa dell’appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni. Non solo la difesa di C.M. non aveva fornito alcuna prova della esistenza di un rapporto, anche di mero fatto, generatore di un credito per la occupazione della quota di immobile, ma addirittura, come evidenziato dalla difesa dell’attuale ricorrente nei precedenti gradi del giudizio, lo stesso attore in primo grado C.G. aveva affermato, in sede di comparsa conclusionale, che "il convenuto detiene l’immobile in oggetto, per quanto attiene alla quota dell’attore, a titolo precario, per cui sono applicabili le norme sul comodato. In ordine a tale ammissione la Corte di merito non avrebbe motivato adeguatamente, essendosi limitata ad affermare la presunzione di produttività dei frutti civili. In realtà C. F. aveva assistito il fratello Gianni per i postumi di un grave incidente, ospitandolo presso la propria abitazione, sicchè quest’ultimo non aveva mai preteso alcuna remunerazione per la quota di immobile in comproprietà con il primo: non sarebbe, quindi, nella specie, in alcun modo configurabile un rapporto di locazione o di occupazione senza titolo, non esorbitandosi dalla figura del comodato.

3. – Con la seconda censura, si lamenta "omessa pronuncia (e, quindi, motivazione)" in ordine alla reiezione delle richieste istruttorie formulate con l’atto di appello e violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ.. Con l’atto di gravame in data 8 marzo 2002, l’attuale ricorrente aveva chiesto ammettersi prova per testi sulle circostanze che C.G. era stato ospitato ed assistito fino al 1995 presso la famiglia dello stesso ricorrente, e che tale assistenza era stata prestata in cambio dell’uso della porzione di proprietà dell’immobile per il quale è causa. La Corte di merito non avrebbe espresso alcuna pronuncia su tali richieste, nè motivato implicitamente sulla relativa relazione.

4.1. – Le due censure, che vanno trattate congiuntamente per l’intimo nesso logico-giuridico che le avvince, costituito dalla deduzione di un ipotetico titolo gratuito – che escluderebbe ogni obbligo di corresponsione di indennizzo a favore di C.M. – nella occupazione della quota dell’immobile di cui si tratta da parte del ricorrente, risultano prive di fondamento.

4.2. – La sentenza impugnata da adeguatamente conto della ragione del rigetto del motivo di gravame dedotto dall’attuale ricorrente con riferimento all’asseritamente indebito riconoscimento di un corrispettivo per l’occupazione del bene comune, facendo riferimento al corretto principio di diritto secondo il quale il possesso e godimento esclusivo del bene comune da diritto al comproprietario rimasto escluso dal godimento medesimo dei frutti naturali o civili prodotti dal bene.

In tale prospettiva, nessuna prova era tenuto a fornire l’originario attore in ordine ad un rapporto che, solo, secondo il ricorrente, avrebbe giustificato il credito di C.M. per la occupazione da parte di F. della quota di immobile; così come nessun rilievo assumeva – come esplicitato nella sentenza impugnata – la qualificazione del rapporto di fatto tra l’appellante, oggi ricorrente, e il bene: questa la ragione per la quale la Corte di merito non intese aderire alle richieste istruttorie avanzate dallo stesso in ordine ad un preteso contratto stipulato tra G. e C.F. avente ad oggetto l’assistenza del primo ad opera del secondo in cambio della utilizzazione esclusiva della quota di proprietà dell’immobile. E questa è la ragione del mancato rilievo dato alla circostanza che C.M. avrebbe ammesso la esistenza di un comodato a favore del fratello F. per quanto attiene alla sua quota, e, quindi, anche, della mancata ammissione della richiesta prova testimoniale. Senza considerare, in particolare quanto alla censura relativa alla omessa pronuncia al riguardo, che il mancato esame di un’istanza istruttoria non integra di per sè un’ipotesi di omissione di pronuncia, ma può dar luogo ad omesso esame di un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr.

Cass., sent. n. 3357 del 2009).

5. – Con il terzo motivo, si deduce nullità della sentenza e del procedimento per omessa o insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di espletamento di nuova consulenza tecnica di ufficio alla stregua delle contraddizioni ed inesattezze contenute nella seconda c.t.u.. Tale nuova relazione avrebbe dovuto accertare il valore del fabbricato, dei miglioramenti e dell’avviamento commerciale. La seconda c.t.u. era stata anche oggetto di uno specifico motivo di appello, con riguardo alla individuazione, in essa avvenuta, di una sorta di mercato delle addizioni e dei miglioramenti, in realtà inesistente, al quale sarebbe stato sostanzialmente aderente il valore attribuito dal c.t.u., e con riguardo alla valutazione del bene in questione.

6. – Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2733 cod. civ. nonchè omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in riferimento alla confessione formulata da C. G., dante causa di C.M., in ordine al valore del bene in discussione. Nell’atto di compravendita del 7 febbraio 1990, le parti, compreso l’acquirente pro-quota C.G., avevano convenuto che il prezzo della vendita relativa all’immobile in questione fosse di lire 100.000.000: tale era, dunque, il valore che le parti avevano attribuito e dal quale il c.t.u. avrebbe dovuto prendere le mosse. I giudici di merito avrebbero, pertanto, errato nel non considerare tale elemento sufficiente non solo quale prova piena, ma neppure a suggerire l’espletamento di una nuova c.t.u..

7.1. – Le due censure, da trattare congiuntamente in quanto attinenti entrambe a presunti errori nella valutazione dell’immobile di cui si tratta, non possono trovare ingesso nel presente giudizio.

7.2. – Esse sono sostanzialmente volte ad una revisione critica, inammissibile nella presente sede in assenza di vizi logici e giuridici nella motivazione, degli apprezzamenti di fatto svolti dai giudici del merito.

8. – Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge ed insufficiente motivazione relativamente alla compensazione delle spese. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, ravvisando una reciproca soccombenza, laddove si consideri che il bene in questione era stato attribuito all’attuale ricorrente.

9.1. – La doglianza è infondata.

9.2. – Il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), deve trovare un adeguato supporto motivazionale: ma a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata. Resta fermo comunque che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v., tra le altre, ord. n. 25548 del 2010).

10. – Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo dello stesso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 720 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nell’assegnare l’intero immobile in questione all’attuale ricorrente, titolare di una quota minoritaria, sul presupposto che questi lo utilizzava per l’esercizio della sua attività commerciale, ritenendo tale circostanza prevalente rispetto al criterio del possesso della quota maggiore. Ed infatti, essa non costituirebbe motivo grave ed attinente all’interesse comune dei condividenti tale da consentire di discostarsi dal criterio dettato dalla invocata disposizione codicistica. Nè sarebbe esatto quanto affermato dalla Corte aquilana in ordine alla impossibilità di trasferire in altro locale detta attività comportando tale trasferimento disagi organizzativi e compromissione dell’avviamento commerciale. In tale parte della decisione il giudice di secondo grado sarebbe caduto in contraddizione per avere, da una parte, riconosciuto il diritto dei comproprietari rimasti esclusi dal godimento dei beni ai frutti naturali e civili prodotti dall’immobile, e, dall’altra, ritenuto il pregiudizio all’avviamento commerciale pur essendo l’immobile detenuto da C.F. senza titolo, e pur essendo stato instaurato il contraddittorio per ottenere lo scioglimento della comunione, che rendeva irrilevante ogni ulteriore argomentazione, tenuto conto, peraltro, che il trasferimento dell’attività commerciale nell’immobile di proprietà di quest’ultimo, distante circa 100 m. da quello in comunione, non avrebbe comportato alcun disagio.

11.1. – La censura non è meritevole di accoglimento.

11.2. – Questa Corte ha già chiarito che, nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato v. Cass., sentt. n. 11641 del 2010, n. 22857 del 2009).

11.3. – Nella specie, la Corte di merito ha dato correttamente conto delle ragioni della propria scelta, facendo riferimento, in base ad un criterio che si appalesa senz’altro logico, all’attività commerciale svolta da C.F. nell’immobile di cui si tratta, ed all’evidente interesse di quest’ultimo a mantenere tale attività negli stessi locali, anche perchè ubicati nel centro città. 12. – Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza e del procedimento nella parte in cui è stata omessa la pronuncia sull’appello incidentale. L’appellante in via incidentale aveva contestato la decisione di primo grado per aver erroneamente considerato le spese che C.F. avrebbe eseguito sull’immobile controverso, senza che fosse stata fornita alcuna prova dell’effettiva spesa sostenuta, ed aveva altresì evidenziato che l’appellante in via principale aveva posseduto senza titolo la quota dell’immobile di spettanza del fratello, sicchè egli non aveva diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ai sensi dell’art. 1808 c.c., comma 1.

La Corte di merito, pur avendo riconosciuto e liquidato in favore di C.M. il compenso dei frutti civili, aveva compensato le spese dei doppio grado del giudizio, in violazione del principio della soccombenza sia pure parziale, ed in assenza dei giusti motivi indicati nel secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ..

13.1. – Il motivo è infondato.

13.2. – Premesso che esso deve essere interpretato come risolventesi nella mera contestazione dell’applicazione che la sentenza impugnata ha operato delle disposizioni sul regolamento delle spese di lite, con esclusione del sindacato su di una pretesa omessa pronuncia del giudice di secondo grado con riguardo all’appello incidentale, in realtà inesistente, è sufficiente, in proposito, richiamare quanto affermato sub 9.2. 14. – Conclusivamente, i ricorsi vanno rigettati. Nella reciproca soccombenza le ragioni della compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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