T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 1245 misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 31 luglio 2009 il Questore della Provincia di Lecco, sulla scorta di un rapporto di Polizia nel quale si segnalava che il ricorrente era stato sorpreso mentre, nudo dalla cintola in giù, era intento a masturbarsi all’interno della propria autovettura posteggiata nella via Balicco a Lecco, ordinava allo stesso il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di domicilio, con obbligo di presentarsi al Sindaco entro giorni uno, inibendo al medesimo di far ritorno nel comune di Lecco per un periodo di anni 3.

Secondo il Questore, l’interessato avendo già precedenti di polizia per atti osceni e non avendo alcun legame familiare o lavorativo nel Comune di Lecco si sarebbe ivi trovato per commettere reati dello stesso tipo. Si tratterebbe, quindi, di persona socialmente pericolosa ai sensi della L. 1423 del 1956 la cui presenza a Lecco è motivo di pericolo per la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica, nonché per l’integrità fisica o morale dei minorenni.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

Il provvedimento impugnato è stato adottato senza previa comunicazione di avviso di avvio del procedimento senza che sussistessero a tal fine ragioni d’urgenza.

2) Violazione della L. 1423 del 1956.

Nel provvedimento impugnato non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui il ricorrente è stato classificato come persona abitualmente dedita alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

L’increscioso episodio che lo ha visto coinvolto non è espressione di una sua pericolosità sociale ma è semplicemente dovuto ad un disturbo psicologico clinicamente diagnosticato nel corso di un ricovero ospedaliero a cui egli è stato sottoposto.

3) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90.

Il provvedimento impugnato motiverebbe la condizione di pericolosità sociale del ricorrente sulla base della generica ed indimostrata affermazione secondo cui sussisterebbero a suo carico altri precedenti di polizia per atti osceni.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 31/03/2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. R G, il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato si fonda, infatti, su una omessa o, comunque, incompleta ricostruzione della situazione personale dell’interessato.

Dalle deduzioni del ricorrente, non contestate in punto di fatto dall’Amministrazione, risulta, infatti, che questi sia soggetto con una normale attività lavorativa che non può considerarsi abitualmente dedito alla commissione di illeciti che offendono la tranquillità pubblica o l’integrità morale dei minori.

Come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, si tratta, piuttosto, di persona in condizioni di sofferenza psichica che risulta affetto da disturbo ossessivo compulsivo che, talvolta, lo spinge a compiere gesti inconsulti a sfondo sessuale, peraltro, privi di connotati esibizionistici o aggressivi e senza coinvolgimento di terzi.

In tale situazione – non tenuta in debita considerazione dalla Questura – la sussistenza di non meglio specificati precedenti di polizia per atti osceni (di cui, peraltro, non si conosce l’esito presso l’A.G.), non appare sufficiente a classificare il ricorrente nell’ambito di una delle categorie previste dall’art. 1 della L. 1423 del 1956.

Non vi è, inoltre, alcuno specifico legame fra l’episodio occorso ed il territorio del Comune di Lecco che possa giustificare la misura di prevenzione applicata dal Questore (tant’è che i precedenti di polizia a carico dell’interessato si riferirebbero a fatti commessi nella Provincia di Como).

Occorre, infatti, ricordare che il foglio di via obbligatorio è misura diretta a prevenire reati recidendo il collegamento che spesso si instaura fra soggetti con un’alta capacità delinquenziale e contesti territoriali e sociali precisi.

Pertanto, in casi come quello di specie, in cui la commissione dell’illecito su un determinato territorio appare del tutto casuale, la misura appare sfornita di ogni efficacia precauzionale.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con assorbimento dei restanti motivi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

In accoglimento dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 si dispone che a cura della Segreteria sia apposta sull’originale della presente sentenza l’annotazione ivi prescritta.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 oltre IVA, c.p.a. e rimborso CU.

Manda alla Segreteria di provvedere ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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