T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 16-05-2011, n. 314

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna la nota regionale 4.7.2006 prot. 149203/04/07/2006 con cui, in riscontro alla nota comunale del 17.5.2005, viene negata l’inclusione nell’elenco dei progetti di cui all’allegato A del Decreto 2/DP1 del 14.9.2005 recante i contributi per la riparazione degli edifici privati danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26.9.1997 privi di copertura finanziaria.

Il ricorrente avanza, inoltre, istanza di risarcimento del danno per la mancata acquisizione del finanziamento, ritenendo che tale conseguenza sia imputabile all’esclusiva negligenza del Comune di Ascoli Piceno nel produrre, alla Regione, tutta la documentazione necessaria per l’inserimento nella graduatoria dei progetti finanziati.

1. Per quanto concerne i profili impugnatori, va innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice amministrativo disattendendo la corrispondente eccezione dedotta dal Comune di Ascoli Piceno.

Al riguardo vanno richiamati i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (anche sotto il profilo risarcitorio), se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 24.1.2011 n. 465).

Nel caso specifico ricorre quest’ultima circostanza, poiché si controverte della fase di assegnazione del contributo in cui il ricorrente vanta una posizione di interesse legittimo pretensivo.

2. La parte impugnatoria del ricorso è tuttavia inammissibile, dovendosi condividere le corrispondenti eccezioni dedotte sia dallo stesso Comune che dalla Regione Marche.

2.1 Va infatti esclusa la natura provvedimentale della nota regionale 4.7.2006 prot. 149203/04/07/2006, poiché la stessa si limita a ribadire quanto già contenuto nel Decreto 2/DP1 del 14.9.2005, ossia che il progetto non può essere incluso nell’elenco di cui all’allegato A stante l’assenza del decreto di ammissione al finanziamento. Si tratta, pertanto, di un atto meramente confermativo.

L’impugnazione avrebbe dovuto, invece, essere tempestivamente proposta contro il predetto Decreto 2/DP1 del 14.9.2005 e contro i relativi atti presupposti.

Peraltro sussiste una ulteriore ragione di inammissibilità riguardo alla citata nota del 4.7.2006, poiché avverso la stessa non viene mossa alcuna formale censura, come ammette espressamente il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, il quale specifica che, attraverso l’impugnazione della stessa, intende invece contestare l’operato del Comune, le cui inadempienze e inerzie sarebbero state la causa del mancato inserimento del progetto nell’elenco A, con conseguente perdita del contributo (cfr. quarta pagina del ricorso non numerata).

2.2 Va inoltre esclusa la sussistenza dell’interesse all’impugnazione della nota comunale 16.2.2005 prot. 9203 poiché improduttiva di effetti lesivi, essendo stata superata dalla successiva nota comunale 17.5.2005 prot. 30312.

3. Anche per quanto concerne l’istanza risarcitoria deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia in esame concerne, in senso lato, il comportamento del Comune riconducibile al preteso mancato esercizio dei poteri amministrativi che gli competevano, per delega della Regione, nella gestione del procedimento.

Tale potere sussisteva, quantomeno astrattamente, dal giorno 29.8.2001, ossia da quando l’immobile veniva trasferito al ricorrente. Da questa data il Comune di Ascoli Piceno cessava di essere parte interessata all’ottenimento del contributo, assumendo invece i suddetti poteri nei confronti della parte acquirente, qualora interessata all’ottenimento del finanziamento.

4. Sotto tale profilo il ricorso è tuttavia infondato.

Al riguardo va osservato che alcuni recenti orientamenti del giudice amministrativo, pur avendo superato la c.d. questione della "pregiudiziale amministrativa", relativamente alle controversie antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010, hanno tuttavia affermato il principio della irrisarcibilità dei danni (ex art. 1227 Cod. Civ.) che l’interessato avrebbe potuto evitare impugnando tempestivamente i provvedimenti lesivi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 31.3.2011 n. 1983). L’odierno Collegio ritiene di condividere tale orientamento che, tuttavia, non può essere circoscritto alla sola azione impugnatoria, ma va esteso ad ogni azione che l’ordinamento offriva all’interessato per tutelare la propria posizione soggettiva di fronte ad atti o comportamenti dell’amministrazione ritenuti illegittimi ovvero omissivi.

Nel caso in esame non emerge alcun elemento che possa scusare la mancata proposizioni di azioni volte ad evitare la definitiva perdita del finanziamento, comprese quelle azioni, da svolgere nell’ambito del giusto procedimento amministrativo, contro la pretesa inerzia del Comune, ovvero contro inadempienze imputabili alla Regione.

Va ulteriormente osservato che, sulla base degli elementi versati in atti, non è comunque possibile accertare sia l’esistenza di un nesso causale tra l’evento lesivo e fatti attribuibili all’esclusiva responsabilità dell’Amministrazione Comunale, sia l’elemento soggettivo della colpa ad essa imputabile.

Come appena ricordato, l’immobile (assistito da originaria istanza di contributo presentata dal Comune dell’anno 1998) veniva trasferito al ricorrente in data 29.8.2001. Come chiarito dallo stesso Comune, sia l’avviso d’asta che il rogito notarile, nulla specificavano riguardo alla pendenza del relativo procedimento.

Con la vendita del bene il Comune non aveva quindi più interesse a coltivare l’istanza avanzata nel 1998 per ottenere il contributo a proprio favore (non avendo più un immobile da ristrutturare).

La mancata inclusione nell’elenco dei progetti finanziati appare quindi il frutto di un complesso concorso di circostanze che, almeno in parte, vanno imputate al ricorrente su cui incombeva l’onere di tempestivo subentro nell’istanza originaria (qualora possibile) e di impulso procedimentale, sia nei confronti dell’Amministrazione Comune che di quella Regionale, quale interessato all’ottenimento del contributo una volta acquisita la proprietà dell’immobile.

Nell’ambito di tale concorso di circostanze sembra altresì emergere un mancato coordinamento tra Regione e Comune, mentre l’istanza risarcitoria si rivolge esclusivamente contro il secondo.

5. La particolarità e la complessità della vicenda costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per quanto concerne i profili impugnatori. Respinge l’istanza di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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