Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 16-05-2011, n. 19069

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’8 luglio 2010, la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania l’11 novembre 2009, ha ridotto la pena inflitta a B.M. ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 800,00 di multa in ordine ai reati di truffa al medesimo ascritti, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnova la questione di nullità della sentenza di primo grado per mancata regolare notificazione dell’avviso di rinvio della udienza, contestando la fondatezza dei rilievi a tal proposito svolti dalla Corte territoriale in tema di intervenuta sanatoria della nullità.

Si lamenta, poi, violazione dell’art. 1910 cod. civ. e vizio di motivazione sul punto, in quanto il richiamo al mancato rispetto da parte dell’imputato della disposizione dettata dall’art. 1910 non sarebbe pertinente nella specie, in quanto le polizze in contestazione sarebbero polizze infortuni e non contro i danni, e si lamenta che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi circa il fatto che non sussisterebbe prova alcuna del fatto che l’imputato non avrebbe riferito ai medici delle assicurazioni circa suoi precedenti sinistri.

Il ricorso è palesemente privo di giuridico fondamento. A proposito, infatti, della eccezione in rito, la Corte territoriale ha svolto una puntuale disamina dei fatti processuali per inferirne che l’errore di notificazione del provvedimento di fissazione di udienza del 9 febbraio 2009, dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale a seguito della definizione del relativo incidente, non ha prodotto effetti sul concreto esercizio del diritto di difesa, cui l’avviso era preordinato, rinvenendo, dunque, convalescenza a norma dell’art. 183 c.p.p., comma 1, lett. b), in forza della dimostrata piena consapevolezza dell’imputato in ordine al successivo iter processuale. Il tutto in linea, d’altra parte, con gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, non smentita da quella citata dal ricorrente, che si concentra sul ben diverso profilo della sanatoria per omessa tempestiva deduzione delle nullità a regime intermedio. L’eccezione di nullità, infatti, non preclude la relativa sanatoria ove l’atto della cui nullità si discute abbia prodotto i suoi effetti di garanzia, essendosi la parte avvalsa proprio delle facoltà al cui esercizio l’atto viziato era, come nella specie, preordinato.

Anche la seconda questione proposta dal ricorrente è manifestamente priva di fondamento. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare in più circostante, che all’assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, si applica l’art. 1910 c.c., commi 1 e 2 il quale – imponendo in caso di assicurazioni per il medesimo rischio, l’onere per l’assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell’avviso, l’esonero degli assicuratori dal pagamento dell’indennità – mira ad evitare che l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro e consegua un indebito arricchimento (Cass. Civ., Sez. 3^, 9 marzo 2006, n. 5102; Cass. Civ., Sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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