T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 16-05-2011, n. 1242

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente esponeva:

a) che il minore era affetto da disabilità grave e che, per tale ragione, aveva bisogno di un insegnante di sostegno;

b)che l’amministrazione scolastica aveva assegnato l’insegnante di sostegno per un numero di ore inferiore a quello effettivamente necessario; precisamente rispetto all’originaria assegnazione per 18 ore, l’amministrazione aveva proceduto a ridurre a 9 ore settimanali l’insegnamento di sostegno per sopperire alle esigenze di altri alunni portatori di handicap.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente, ritenendo di essere titolare di un diritto soggettivo da tutelare davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, previo annullamento o disapplicazione dei provvedimenti ostativi, domandava l’accertamento del diritto del minore ad usufruire nella misura necessaria dell’assistenza dell’insegnante di sostegno.

L’amministrazione intimata si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito della camera di consiglio, il Tar accoglieva la domanda cautelare.

In vista dell’udienza la parte, riconoscendo che la misura cautelare aveva impedito la verificazione di danni, rinunciava alla richiesta risarcitoria, insistendo per la rifusione delle spese processuali con distrazione in favore del Difensore anticipatario.

Indi all’udienza del 6 aprile 2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

La presente controversia verte sul riconoscimento del diritto del minore ad usufruire dell’insegnante di sostegno in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dall’amministrazione scolastica.

In via generale occorre rilevare che, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono riconosciuti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge che, come già osservato dalla Corte Costituzionale, è volta a "perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps" (sentenza n. 406 del 1992). In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (comma 2) e la Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile "al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato" (sentenza n. 215 del 1987). Il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale e la fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione" (Corte Costituzionale sentenza n. 215 del 1987).

La Corte Costituzionale, occupandosi delle norme che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della citata possibilità di assumere gli insegnanti in deroga, ha evidenziato come esse "… si pongono in contrasto con il… quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza…" della Corte Costituzionale stessa a protezione dei disabili. Per tale ragione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa(va) un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno nonché dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude(va) la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente (Corte costituzionale, 26 febbraio 2010, n. 80).

Le norme ora riportate – e poi dichiarate costituzionalmente illegittime – sono state richiamate dall’amministrazione per giustificare la riduzione delle ore di insegnante di sostegno assegnate al minore.

La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei termini indicati dal Giudice delle Leggi, spiegando effetti retroattivi (come se la norma incostituzionale non fosse mai esistita) su un rapporto che non può considerarsi "esaurito" (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2010, n. 10958; Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2724), comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati e riconoscimento del diritto ad usufruire dell’insegnante di sostegno nella misura richiesta, senza necessità di pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria che è stata appositamente rinunciata.

La peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione per metà delle spese di questo grado di giudizio con condanna dell’amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente l’altra metà delle spese nella misura complessiva di Euro 1.000,00 (Euro mille / 00 centesimi), oltre IVA e CP, da distrarre al Difensore anticipatario che ha formulato rituale richiesta.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Compensa per metà le spese e per la restante metà – che liquida in complessivi Euro 1.000, oltre IVA e CP – le pone a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione in favore del Difensore anticipatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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