T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 932 Graduatoria Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tente, l’Avv. M. Cirrincione, per il controinteressato S.C.;
Svolgimento del processo

A) Con ricorso notificato il 12 novembre 2009 e depositato il giorno 11 dicembre successivo, l’Arch. F.S., in qualità di partecipante al concorso pubblico per titoli indetto dal Comune di Roccamena per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di ingegnere, categoria D3, ha impugnato la graduatoria definitiva di merito della detta procedura, lamentandone l’illegittimità alla stregua dei seguenti due motivi:

1) "Erronea e insufficiente valutazione del titolo di specializzazione universitario vantato dalla ricorrente. Omessa valutazione di n. 2 corsi di perfezionamento. Omessa valutazione di n. 2 idoneità conseguite in concorsi. Violazione dell’art. 2 del decreto dell’Assessorato agli enti locali della Regione siciliana del 3/2/1992, come modificato dall’art. 1 del decreto dell’Assessorato agli enti locali della Regione siciliana del 19/10/1999. Violazione dell’art.4 del decreto dell’Assessorato agli enti locali della Regione siciliana dell’Assessorato agli enti locali della Regione siciliana come modificato dall’art.2 del decreto dell’Assessorato agli enti locali della Regione siciliana del 19/10/1999. Violazione dell’art. 5, comma 3. L.r. 12/1991. Violazione dell’art.8 del bando di concorso. Violazione dell’art. 6 l. 241/1990. Violazione del principio di ragionevolezza ( art. 3 Cost.) e dei principi di buon andamento e d’imparzialità della P.A. ( art. 97 Cost.). Eccesso di potere per errore sui presupposti, palese iniquità e contraddittorietà tra più determinazioni della medesima amministrazione";

2) "Irregolare composizione della commissione nella seduta relativa alla valutazione dei titoli del controinteressato S.A.. Errata valutazione del servizio A.S.U. dallo stesso prestato. Violazione del principio di ragionevolezza ( art. 3 Cost.) e dei principi di buon andamento e d’imparzialità della P.A. ( art. 97 Cost.). eccesso di potere per errore sui presupposti, palese iniquità e contraddittorietà tra più determinazioni della medesima amministrazione".

La ricorrente ha chiesto, pertanto, e per quanto di ragione, l’annullamento degli atti impugnati, previa loro sospensione cautelare, oltre al risarcimento del danno asseritamente subito.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Roccamena che ne ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità per disintegrità del contraddittorio e, nel merito, dedotto l’infondatezza, chiedendone la riunione con il ricorso n. 2196 del 2009, proposto da altro concorrente, l’Ing. S.C., classificatosi al 3° posto della graduatoria definitiva di merito.

Tra i documenti allegati al ricorso, l’ente resistente ha depositato la determinazione n. 141 del 18 settembre 2009, di presa d’atto della rinuncia al posto di che trattasi da parte del candidato classificatosi al 1° posto della graduatoria definitiva di merito, Ing. A.S., con la quale è stato anche disposto lo scorrimento in favore dell’Arch. F.P., utilmente collocato al 2° posto della detta graduatoria.

Con decreto presidenziale n. 14 del 4 marzo 2010, è stata accolta l’istanza, depositata dalla ricorrente il 25 febbraio 2010, di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti gli altri partecipanti al concorso di che trattasi, non ancora intimati, (con deposito della prova dei relativi adempimenti compiuta il 13 aprile 2010), nonchè mediante notifica, nelle forme ordinarie, nei confronti dei candidati F.P., (perfezionatasi per la ricorrente notificante il 30 marzo 2010 e per il controinteressato destinatario il 24 maggio successivo) e S.C. (perfezionatasi per la ricorrente il 31 marzo 2010 e per il controinteressato destinatario il 1° aprile seguente), rispettivamente classificatisi al 2° ed al 3° posto della graduatoria definitiva di merito.

L’Ing. S.C., si è costituito in giudizio con memoria, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e, poi, con successivo ricorso incidentale, notificato il 20 maggio 2010 e depositato giorno 25 seguente, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati in via principale in relazione alla presunta l’erroneità, sia del punteggio attribuito dalla Commissione di concorso all’Arch. F.S., sia del proprio.

Con note difensive depositate in vista dell’udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare, la ricorrente ha eccepito la tardività del ricorso incidentale proposto dall’Ing. Concialdi, ha ulteriormente argomentato a sostegno del primo motivo del ricorso principale da lei proposto e controdedotto avverso la fondatezza di quello incidentale, del quale ultimo ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 476 dell’11 giugno 2010 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati per ritenuta insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In data 29 luglio 2010, si è costituito in giudizio anche il controinteressato Ing. S.F., classificatosi al 4° posto dell’impugnata graduatoria definitiva di merito, per resistere al ricorso principale.

Con successiva memoria depositata il 14 settembre 2010, l’Ing. F. ha dedotto l’infondatezza del ricorso principale, chiedendone, pertanto, il rigetto.

In data 8 settembre 2010, il Comune di Roccamena ha depositato copia della determinazione dirigenziale n. 146 del 2 agosto 2010, con la quale, a seguito dello scorrimento della graduatoria definitiva di merito, per rinuncia dei primi tre candidati utilmente classificati (nell’ordine, A.S., F.P. e S.C.), ha proceduto all’immissione in servizio dell’Ing. S.F. con il quale ha stipulato, nella stessa data, il contratto individuale di lavoro.

Con successivo ricorso incidentale, notificato i giorni 11, 13 e 14 settembre 2010 e depositato il giorno 14 seguente, l’Ing. F. ha lamentato, innanzitutto, la lesione del proprio diritto di difesa a causa della omessa notifica individuale del ricorso principale, formulando, conseguentemente, istanza di rimessione in termini; ha chiesto, altresì, la riunione con il ricorso da lui proposto avverso la stessa graduatoria, pendente con il n. r.g. 51/2010; ha, infine, eccepito, sempre in via preliminare, l’inammissibilità del gravame principale per carenza d’interesse in forza delle deduzioni contenute nel ricorso incidentale così come proposto e del quale, per tale ragione ha invocato l’esame in linea pregiudiziale; nel merito, ne ha chiesto, comunque, la declaratoria d’infondatezza.

Con memoria depositata il 7 gennaio 2011, in vista dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2011, la ricorrente principale ha eccepito la tardività del ricorso incidentale avanzato dal controinteressato S.F., ed anche replicato alle censure ivi dedotte.

Ha, inoltre, depositato l’ordinanza n. 822 del 24 settembre 2010 resa dal C.G.A. che, riformando l’ordinanza n. 476/2010 di questo T.A.R., ha accolto la domanda di sospensione avanzata in seno al ricorso principale.

Con motivi aggiunti, notificati il 13 gennaio 2011 e depositati il giorno seguente, l’Ing. F., ha impugnato gli atti già oggetto del proprio ricorso incidentale, ma alla luce degli elementi nuovi asseritamente derivanti dalla conoscenza dei documenti esibiti dalla ricorrente il 29 dicembre 2010 e alla stregua della determinazione n. 269 del 9 dicembre 2010 di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per soli titoli per la copertura di un posto di funzionario tecnico (Ingegnere Capo), categoria D3, a tempo indeterminato, riformulata in conseguenza dell’ordinanza n. 822/2010 del C.G.A.R.S..

Con memoria depositata il 21 gennaio 2011, in vista dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2011, la ricorrente ha insistito nelle domande già formulate.

Con memoria conclusionale depositata il 26 gennaio 2011, il controinteressato Ing. F. ha articolato ulteriormente le argomentazioni a supporto del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, ed ha precisato le domande ivi avanzate.

All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2011, la causa è stata rinviata alla successiva del 19 aprile 2011, per la trattazione congiunta con il ricorso n. 51/2010 proposto dal controinteressato Ing. F..

Con memoria depositata il 24 febbraio 2011, il Comune resistente ha replicato al ricorso incidentale e ai motivi aggiunti proposti dall’Ing. F., eccependone la tardività e, nel merito, l’infondatezza.

In data 8 marzo 2011, la ricorrente principale ha depositato, tra gli altri documenti, la determinazione dirigenziale n. 296 del 29 dicembre 2010, in forza della quale è stata disposta la sua assunzione per il posto per il quale è lite, giacché collocata al 1° posto della graduatoria definitiva di merito come riformulata con determinazione dirigenziale n. 269 del 9 dicembre 2010, a seguito dell’ordinanza emessa dal C.G.A. n. 822/10, e il connesso contratto individuale di lavoro stipulato e decorrente il 31 dicembre 2010, seppur sub iudice.

Con memoria depositata il 19 marzo 2011, ha eccepito, oltre la tardività, anche la nullità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti avanzati dall’Ing. F., argomentando a sostegno della domanda di risarcimento del danno e chiedendo la condanna del predetto controinteressato per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

A tali difese, il controinteressato Ing. F., ha replicato con memoria depositata il 25 marzo 2011, rilevando, innanzitutto, la tardività delle stesse: ha lamentato, poi, che il decreto di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non sarebbe stato esattamente ottemperato dalla ricorrente principale a causa della omessa notifica individuale nei propri confronti; ha fatto presente, altresì, che il ricorso incidentale, così come i motivi aggiunti, sarebbero tempestivi ed ha replicato anche all’eccepita tardività, e nullità della notifica, dei medesimi atti; ha, altresì, replicato alla memoria depositata dal Comune resistente il 24 febbraio 2011; infine, ha formulato istanza ai sensi dell’art. 89 c.p.c., al fine della cancellazione di frasi ritenute sconvenienti e denigratorie con riguardo a specifiche parti degli scritti difensivi di parte ricorrente, nonché per condanna di quest’ultima per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

B) Con atto di costituzione in giudizio depositato il 14 gennaio 2010 (con avviso all’Ente comunale resistente e ai controinteressati notificato il 9 dicembre 2009) l’Ing. S.F. in qualità di partecipante al concorso pubblico per titoli indetto dal Comune di Roccamena per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di ingegnere, categoria D3, ha trasposto in sede giurisdizionale innanzi a questo Tribunale a seguito dell’ opposizione del Comune di Roccamena notificata il 21 novembre 2009, ai sensi dell’art. 10 del dpr n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario già notificato il 21 ottobre 2009.

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva di merito della detta procedura, lamentandone l’illegittimità sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione alla prospettata erroneità dei punteggi attribuiti dalla Commissione al concorrente primo classificato nella graduatoria definitiva di merito, e vincitore del concorso di che trattasi, Ing. A.S., sia al secondo classificato, Arch. F.P., e sia al terzo, Ing. S.C..

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, per quanto di ragione, l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione cautelare.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il controinteressato Ing. S.C. che ne ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza, chiedendo le conseguenziali statuizioni.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Roccamena che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso deducendone il deposito tardivo e, nel merito, l’infondatezza.

Tra i documenti allegati al ricorso, l’ente resistente ha depositato la determinazione n. 141 del 18 settembre 2009, di presa d’atto della rinuncia al posto di che trattasi da parte del candidato classificatosi al 1° posto della graduatoria definitiva di merito, A.S., con la quale è stato anche disposto lo scorrimento in favore dell’Arch. F.P., utilmente collocato al 2° posto della detta graduatoria. Con successiva istanza depositata il 22 gennaio 2010, ha chiesto, altresì, la riunione del ricorso con altro proposto dalla candidata Arch. F.S. avverso la stessa graduatoria, pendente con il n. r.g. 2203/2009.

Con ordinanza n. 77 del 26 gennaio 2010 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, per ritenuta insussistenza del fumus boni iuris.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato i giorni 13 e 17 gennaio 2011 e depositato il giorno 14 gennaio 2011, l’Ing. F. ha impugnato la determinazione n. 269 del 9 dicembre 2010, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per soli titoli per la copertura di un posto di funzionario tecnico (Ingegnere Capo), categoria D3, a tempo indeterminato, "rimodulata in conseguenza dell’ordinanza n. 822/2010 del C.G.A.R.S." con riferimento alla attribuzione all’Arch. F.S. "di punti 2,00 per l’abilitazione all’insegnamento, punti 10,05 per il servizio di docente nelle scuole medie superiori e punti 4,00 per i titoli di perfezionamento", deducendone l’illegittimità per violazione di legge e chiedendone l’annullamento.

Alle dette censure aggiunte ha replicato il Comune resistente, con memoria depositata il 10 febbraio 2011, eccependone, preliminarmente, la tardività e contestandone, nel merito, la fondatezza.

Con memoria depositata il 25 marzo 2011, il ricorrente, dopo avere replicato alla memoria del Comune resistente depositata il 10 febbraio 2011, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere del ricorso introduttivo proposto avverso i candidati controinteressati che lo precedevano in graduatoria, in quanto rinunciatari, ed ha insistito per l’accoglimento dei motivi aggiunti proposti nei confronti dell’Arch. F.S., previa riunione con il ricorso n.2203/2009, da quest’ultima proposto.

C)All’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011, previa trattazione congiunta, entrambi i ricorsi n.2203/2009 e n. 51/2010, su conforme richiesta delle parti, sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

1. In limine, va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe aventi a oggetto la medesima procedura concorsuale, come tali, legati da vincolo di connessione, oggettiva e soggettiva (quanto al ricorso n. r.g. 2169/2009 esso è invece già stato deciso con sentenza 4 marzo 2011, n. 449).

A) ricorso n. 2203 del 2009.

1.Va rilevata, preliminarmente, la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente incidentale S.C. nella causa n. 2203 del 2009; invero, l’Ing. Concialdi risulta avere rinunciato all’assunzione presso il Comune di Roccamena con riguardo al posto di funzionario tecnico (Ingegnere capo), categoria "D3", a tempo indeterminato, di cui al concorso di che trattasi, con nota del 14 luglio 2010, assunta al protocollo del Comune di Roccamena con il n. 4349, depositata agli atti del ricorso n. r.g. 2196/2009, da lui proposto, e già deciso, come detto sopra, con sentenza di questa Sezione, n. 449 dell’11 marzo 2011, che ne ha, pertanto, dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

2. Riguardo alla lesione del diritto di difesa paventata dal controinteressato Ing. S.F., che sarebbe stata causata dal fatto che la fase cautelare del giudizio, sia innanzi a questo T.A.R. che in sede di appello innanzi al C.G.A., si sarebbe svolta in assenza di contraddittorio nei suoi confronti per omessa notifica individuale del ricorso, va osservato che:

a) la trattazione e la decisione della domanda cautelare nella camera di consiglio del 10 giugno 2010 si sono svolte successivamente alla compiuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità e nei termini stabiliti nel decreto presidenziale n. 14/10 del 4 marzo 2010; con riferimento specifico al controinteressato Ing. S.F., contrariamente a quanto da questi sostenuto, nei suoi riguardi non è stata disposta la notifica individuale, ma per pubblici proclami, notifica perfezionatasi in data 13 aprile 2010;

b) l’ordinanza n. 476 dell’11 giugno 2010, emessa in esito alla camera di consiglio del 10 giugno 2010, ha disposto il rigetto della domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale e, dunque, nessuna lesione alla posizione vantata dal controinteressato, asseritamente pretermesso, si è sostanzialmente prodotta;

c) la costituzione dell’Ing. S.F., nel giudizio r.g. n. 2203/2009, è avvenuta il 29 luglio 2010, con piena cognizione, a tale data, di tutti gli atti di causa, onde la possibilità per il predetto controinteressato, presuntamente pretermesso, di intervenire nella fase di appello avente a oggetto l’ordinanza di questo T.A.R. n. 476 dell’11 giugno 2010 la cui trattazione innanzi al C.G.A. è avvenuta il 22 settembre 2010.

Per tali ragioni, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa del controinteressato Ing. S.F..

3. Il controinteressato Ing. F. ha anche invocato l’esame prioritario del proprio gravame incidentale rispetto al principale, perché, alla luce delle argomentazioni difensive da lui formulate riguardo all’infondatezza dei motivi contenuti nel ricorso principale, conseguirebbe la carenza d’interesse a coltivare quest’ultimo da parte dell’Arch. S..

L’assunto non è condivisibile.

In linea di teoria generale del processo, si evidenzia che la fattispecie in esame non integra l’ipotesi del ricorso incidentale c.d. paralizzante o impediente, con il quale il controinteressato oppone all’azione intentata dalla ricorrente una controazione intesa a minare la legittimazione a ricorrere, censurandone l’ammissione al concorso.

Ne consegue che il ricorso incidentale, mantiene la sua accessorietà rispetto al ricorso principale presupponendone la previa delibazione della fondatezza, in esito alla quale si apprezza l’interesse processuale del controinteressato alla coltivazione e decisione della sua predetta controazione.

4. Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, si può ora passare all’esame delle censure dedotte con il ricorso principale.

4.1. In primo luogo, va rilevato che il secondo motivo di censura non presenta più alcuna attualità ai fini della tutela di annullamento invocata dalla ricorrente, essendo stato articolato al fine di evidenziare presunti vizi inficianti gli atti di gara riguardo alla posizione vantata dal candidato e controinteressato A.S., classificatosi al 1° posto della graduatoria definitiva di merito, il quale – così come precisato alla superiore lettera B) – ha rinunciato al posto di che trattasi.

Per tale ragione si può prescindere dall’esame di tale doglianza.

4.2. Riguardo al primo motivo di censura, il Collegio è del convincimento che esso sia privo di fondamento.

Sostiene la ricorrente che la Commissione di concorso avrebbe erroneamente valutato i titoli da lei posseduti, attribuendole il punteggio complessivo pari a 63,05 al quale è conseguito il collocamento al 19° posto della graduatoria definitiva di merito, inferiore a quello preteso di complessivi di 76,70, che le avrebbe, invece, consentito di collocarsi al 1° posto della detta graduatoria e di risultare vincitrice del concorso.

In particolare, l’Arch. S. lamenta, innanzitutto, la mancata attribuzione di 11,65 punti, per il possesso, quale ulteriore titolo di studio, del "diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola secondaria previsto dall’art. 325 D.L.vo 16.4.1994, conseguito il 28.08.2001 con la valutazione complessiva di 30/trentesimi, per l’esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap" – così testualmente recita il certificato di diploma in atti -, rilasciato in data 30 giugno 2003, dall’Università degli Studi, Facoltà di Scienze della Formazione di Messina.

Per il possesso di tale titolo, invero, la Commissione avrebbe attribuito soltanto 2 punti, valutandolo al pari di "un titolo di perfezionamento" professionale ai sensi dell’art. 4 del decreto 3 febbraio 1992 dell’Assessore regionale degli enti locali, come rettificato dal successivo del 19 ottobre 1999, piuttosto che al pari di un "titolo di studio", ulteriore a quello richiesto per l’accesso al concorso di che trattasi, ossia la laurea in ingegneria o architettura – cfr. nel dettaglio l’art. 3 del bando di gara, in G.U.R.S. 27 giugno 2008, serie speciale concorsi n. 10 -, tal quale sarebbe il detto "diploma di specializzazione rilasciato da una università" ai sensi della lettera a), comma 1°, dell’art. 2 del decreto 3 febbraio 1992, come sostituito dall’art. 1 del decreto 19 ottobre 1999.

Tale parabola argomentativa non merita adesione, per le seguenti considerazioni:

a) in linea generale, va rilevato che l’invocato decreto 19 ottobre 1999, di "Rettifica del decreto 3 febbraio 1992, concernente determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli dei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12", per quanto qui rileva, ha innovato la precedente disciplina, introducendo una equiparazione, ai fini del punteggio attribuibile, tra il "dottorato di ricerca" e i "corsi di specializzazione", traslando quest’ultimi dall’ambito dei "titoli di perfezionamento" a quello dei "titoli di studio", con l’effetto di consentirne la valutazione fino a un punteggio massimo di 12 punti, piuttosto che di soli 2 punti.

Tuttavia, l’intervenuta modifica non può che essere interpretata alla luce delle premesse che ne danno la giustificazione giuridica, esplicitate chiaramente nel preambolo del menzionato decreto 19 ottobre 1999, ove si legge che "(…)Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Considerato che l’art. 5 della citata legge dà facoltà agli enti di cui all’art. 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell’Assessore per gli enti locali;

Ritenuto che la valutazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del 19 dicembre 1996 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale vengono apportate delle modifiche all’ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, che all’art. 17, commi 112 e 113, prevede il riordino delle scuole di specializzazione istituite nelle università sedi delle facoltà di giurisprudenza;

Ritenuto di dover riconoscere ai corsi di specializzazione per le intervenute modifiche, ed in osservanza del contenuto dell’art. 17, comma 111, della legge n. 127/97, una equiparazione al dottorato di ricerca al quale l’accomunano molteplici aspetti di ordine oggettivo, quale la durata, la selezione e al dissertazione finale, e soggettivo, quale il rilascio del titolo da parte dell’università, piuttosto che ad un semplice corso di perfezionamento o specializzazione di durata possibilmente inferiore e senza alcuna selezione per l’ammissione;

Visti i propri decreti datati 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992 (…);

Ritenuto di dover apportare ai predetti decreti le modifiche conseguenziali alla diversa valutazione del titolo professionale di specializzazione (…).

Ad avviso del Collegio, non pare potersi dubitare che, come si evince in via interpretativa dal tenore del preambolo appena riportato – a prescindere, quindi, dalla sua natura normativa o meno -, l’inserimento dei diplomi di specializzazione tra i titoli di studio, con attribuzione del punteggio massimo pari a 12 punti, riguardi solo i diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione attivate dalle facoltà giuridiche, quale certamente non è quello rilasciato alla ricorrente dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Messina;

b) il diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola secondaria previsto dall’art. 325 del D.lgs. 16 aprile 1994 per l’esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap rilasciato dall’Università degli Studi, Facoltà di Scienze della Formazione di Messina – diploma posseduto dalla ricorrente, come provato in atti – non può essere, comunque, annoverato tra "i titoli di studio" di cui alla lettera a), comma 1°, dell’art. 2 del decreto 3 febbraio 1992, sostituito dall’art. 1 del decreto 19 ottobre 1999, possedendo, piuttosto, la natura di "titolo di perfezionamento" ai sensi della lettera a) dell’art. 4, del decreto 3 febbraio 1992, sostituito dall’art. 2 del decreto 19 ottobre 1999, al quale sono attribuibili 2 punti.

Ciò si desume dall’analisi della normazione in materia d’istituzione e di organizzazione delle scuole di specializzazione incardinate presso le Università e dall’ordinamento dell’istruzione scolastica di seguito richiamati, la cui interpretazione, nel senso appena indicato dal Collegio, appare improntata a ragionevolezza.

Quanto alle scuole di specializzazione, il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recante il "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", prevede all’art. 9, intitolato "Diplomi aventi valore abilitante all’esercizio di professioni o di titolo per l’accesso ai pubblici impieghi" che "Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l’esercizio delle corrispondenti professioni (…)".

La successiva legge 19 novembre 1990, n. 341, di "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", con l’art. 4, rubricato "Diploma di specializzazione", stabilisce che "Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162" (1° comma).

"Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie" (2° comma).

Le norme citate, oltre a contemplarne le modalità di conseguimento, definiscono chiaramente la natura giuridica del "diploma di specializzazione" quale abilitazione all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

Trattasi della cd. abilitazione all’insegnamento, la cui natura di titolo professionale – e non di titolo di studio – è generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2344).

Per tale ragione, la predetta abilitazione all’insegnamento non può che essere valutata alla stregua di un "titolo di perfezionamento" anche per l’accesso a pubblici impieghi esterni all’ordinamento scolastico, al fine di salvaguardare la coerenza dell’intero ordinamento e dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento.

Ciò posto, occorre indagare quale sia la natura dello specifico "diploma di specializzazione polivalente per l’ordine della scuola secondaria per l’esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap" e quale sia il suo rapporto con l’abilitazione all’insegnamento appena definita.

Le norme di riferimento sono:

– l’art. 14 della "Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", n. 104 del 5 febbraio 1992, – richiamata specificamente nel diploma di specializzazione posseduto dall’Arch. S. -, il quale stabilisce che "(…) I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono… discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno" (2° comma);

(…)

"L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione" (4° comma);

Nel caso concreto, dalla lettura del diploma di specializzazione polivalente, si rileva che il corso di specializzazione per l’insegnamento delle discipline facoltative attinenti all’integrazione degli alunni handicappati, sono state impartite direttamente dal "C.I.R.S. Consorzio Imprese Riunite Siciliane" in forza di convenzionecon l’Università degli studi di Messina, facoltà di Scienze della Formazione "stipulata in data 01.02.2000, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, della legge n. 104/1992";

– l’art. 325 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", inserito nel paragrafo IV intitolato "Titoli di specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti", – in forza del quale è stato espressamente rilasciato il diploma di specializzazione posseduto dalla ricorrente -, che riguarda le "istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l’insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti", così dispone "Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito (…) di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teoricopratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione (…)"(1° comma).

"Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione" (2° comma).

Ritiene che il Collegio che dalle norme appena richiamate si evinca con certezza che anche il diploma di specializzazione polivalente di che trattasi abbia natura "abilitante", al pari della abilitazione all’insegnamento (ai soggetti normodotati), per il fine cui è destinata, ossia consentire l’insegnamento anche a favore dei soggetti portatori di handicap, grazie all’acquisita ulteriore professionalità costituita dalle competenze teoricopratiche per facilitare l’apprendimento di persone con diverse capacità intellettive, sensoriali e/o fisiche, fermi restando, non solo il possesso del titolo di studio necessario per l’accesso al posto di insegnante, ma anche il titolo abilitante, per così dire, "generico o generale" (in tema di necessaria interconnessione tra abilitazione generica all’insegnamento e abilitazione al sostegno, che dalla prima abilitazione non può prescindere, v. anche T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 21 febbraio 2011, n. 308).

Tale prospettazione trova un ulteriore avallo nelle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola (per il quadriennio normativo 2006/09, che qui interessa ratione temporis), dove, nella tabella di valutazione dei titoli, tripartita in culturali, professionali e di servizio, per le procedure di destinazione degli insegnati all’estero, riportata a seguire, il diploma di specializzazione di cui si è sopra dissertato è riconosciuto e valutato tra i "titoli professionali" (v. lett. B), n. 4), nonché ritenuto disomogeneo rispetto al "dottorato di ricerca" ovvero al "titolo finale di corsi di specializzazione post lauream rilasciato da una università italiana o straniera di durata pluriennale punti" di cui alla lett. A), n. 7 e n. 9:

"A)Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)

Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.

1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o all’estero punti 5

2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4

3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o all’estero punti 2

4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all’estero punti 5

5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2

6. per ogni libera docenza punti 5

7. per ogni dottorato di ricerca punti 5

8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento postlauream conseguito presso università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2

9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione postlauream rilasciato da una università italiana o straniera di durata pluriennale punti 5.

B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)

1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d’insegnamento punti 3

2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza punti 3

3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di appartenenza punti 3

4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell’art.325 del D.lgs.1641994, n. 297 punti 2 5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica, all’educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2

6. per l’attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di punti 4

7. per l’attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’Estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4

8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dall’amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2

9. per l’inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all’estero indetta ai sensi dell’art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1

10. per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1 C) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)

1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola dell’infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato punti 2".

Se tale è la valutazione che l’ordinamento normativo, e contrattuale, del compartimento scolastico riconosce al diploma di specializzazione di sostegno, si ritiene che identica valutazione possa e debba essere mantenuta e traslata anche in ordinamenti diversi, quale quello dell’accesso all’impiego negli enti locali, nel momento in cui tale indice di professionalità – non specialistica nell’ambito di tale ultimo settore, ma ipoteticamente valutabile – viene esaminato e tradotto in punteggio.

Pare, allora, che, alla luce delle norme di riferimento indicate, attribuire un punteggio corrispondente a quello di un titolo di studio, sia esso quello principale (laurea) o ulteriore (dottorato o specializzazione universitaria) – titolo che, inoltre, deve essere sempre omogeneo al posto da ricoprire, nel caso concreto "ingegnere capo in un Comune" – ad un titolo che, indipendentemente dalla definizione nominalistica di "diploma di specializzazione", ha natura di perfezionamento professionale a fini abilitanti e, peraltro, non presenta omogeneità alcuna con le funzioni precipue del posto a concorso, contrasti con i cardini della ragionevolezza e del buon andamento.

Diversamente opinando si giungerebbe, nel caso concreto, a riconoscere alla ricorrente un punteggio pari a 2 punti per l’abilitazione all’insegnamento tout court e un punteggio pari a 11, 65 per il possesso dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno, che della prima costituisce un’integrazione, con palese violazione del principio di ragionevolezza e di coerenza interna del sistema.

Il Collegio condivide, allora, avuto riguardo anche al caso concreto, quella giurisprudenza, già citata, dalla quale si evince il principio secondo cui il titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola "si identifica, quindi, nel diploma di scuola secondaria o di laurea, che esprime la complessiva preparazione culturale richiesta dalla legge per accedere ad una determinata classe di docenza. Restano, invece, fuori da tale nozione quei titoli che, dopo la conclusione dei corsi di studio ordinari, sono rilasciati a conclusione di ulteriori periodi di perfezionamento ed affinamento professionale e che attestano l’acquisizione di un livello culturale aggiuntivo per determinati settori di impiego e di lavoro (c.d. titoli di specializzazione). Tale è il titolo di specializzazione previsto dall’art. 8 del D.P.R. 31.10.1975, n. 970, per il conferimento di incarichi di sostegno e che si consegue a seguito di un apposito corso disciplinato dalla norma medesima" (v. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2344).

Giova anche ricordare che, argomentando per principi, la giurisprudenza di questo Tribunale ha affermato che "L’abilitazione che può essere titolo per l’attribuzione di punteggio nell’ambito di un concorso presso enti pubblici, infatti, non può che essere quella all’esercizio di una professione avente, per di più, attinenza con le mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere a seguito dell’eventuale assunzione" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 marzo 2006, n. 507).

Per le ragioni esposte, il profilo di censura esaminato è infondato.

4.3. Ritiene il Collegio che gli altri due profili di paventata illegittimità, con i quali la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di ulteriori 4 punti relativamente a corsi di perfezionamento e master, e di altri 2 punti per idoneità conseguite in concorsi, per un punteggio totale di 6 punti, non vadano esaminati in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della presente decisione; infatti, l’eventuale aggiunzione di tali 6 punti, con il conseguimento di un punteggio complessivo di 69,05 (63,05 + 6) – nell’ipotesi di fondatezza dei motivi addotti – non consentirebbe, comunque, alla ricorrente di raggiungere una posizione utile in graduatoria, ossia di superare il controinteressato S.F., classificatosi al 4° posto con un punteggio complessivo di 69,50, dunque, superiore (principio della c.d. "prova di resistenza").

E’ principio pacifico, infatti, quello secondo cui, con riferimento all’impugnazione dei risultati di un concorso pubblico, "deve escludersi che possano essere prese in considerazione le censure, qualora risulti, in modo inconfutabile che, in caso di accoglimento, il ricorrente non riuscirebbe ad ottenere una posizione utile in graduatoria" (cfr. da ultimo, T.A.R. Campania, VIII, 14 gennaio 2009, n. 104).

In conclusione, poiché gli atti impugnati sono immuni dai vizi lamentati, il ricorso principale è infondato e va respinto, risultando di conseguenza improcedibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato S.F., per sopravvenuta carenza d’interesse, restandone impedito l’esame nel merito.

5. Non si ritiene che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza formulata dall’Ing. S.F., ai sensi dell’art. 89 c.p.c., al fine della cancellazione di frasi ritenute sconvenienti e denigratorie con riguardo a specifiche parti degli scritti difensivi di parte ricorrente (memorie depositate il 21 gennaio 2011, pag. 2, dal 4° capoverso in poi, e il 19 marzo 2011, pag. 6, 1° capoverso),

Il Collegio reputa, infatti, che le invocate espressioni non siano qualificabili né come sconvenienti, né come offensive, poiché riguardano direttamente l’oggetto della causa e riflettono i toni aspri assunti, reciprocamente, da entrambi i contendenti in lite nella gestione della dialettica processuale.

Per costante giurisprudenza, l’art. 89 c.p.c., consente la cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive allorché le stesse non riguardino direttamente l’oggetto della causa, ma siano ispirate al mero intento di offendere l’avversario (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 9 novembre 2010, n. 7236, e la giurisprudenza ivi richiamata).

6. Non può essere accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., anche con riferimento agli artt. 88 e 89 c.p.c., così come proposta dall’Ing. S.F.. Va considerato, invero, che non è stata data in giudizio una prova apprezzabile della sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 96 c.p.c. perché possa essere riconosciuta la responsabilità aggravata della ricorrente, anche per presunta violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., e, per quanto rilevato al superiore punto 5, in relazione all’art. 89 c.p.c..

Invero, la disposizione citata richiede, perché la fattispecie di responsabilità ivi contemplata possa essere ritenuta sussistente, che emerga una mala fede o una colpa grave di tipo processuale, relativa cioè all’esercizio dell’azione o alla resistenza in giudizio (cfr. Cons. di stato, sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 721), con la precisazione che la prova della colpa dell’agente, versandosi in tema di responsabilità aquiliana, incombe su colui che chiede il risarcimento dei danni, mentre la valutazione circa l’assolvimento di tale onere è rimessa al giudice di merito (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2006, n. 2359; Cass. Civ. I, 8 luglio 2004, n. 12545).

Ebbene, nel caso di specie, non è stata provata alcuna mala fede o colpa grave della ricorrente nel proporre il ricorso in decisione.

B) ricorso n. 51 del 2010.

1. Può prescindersi dall’esame delle questioni di tardività sollevate dal Comune resistente con riguardo sia al ricorso introduttivo, sia ai motivi aggiunti, poiché entrambi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.

Quanto al ricorso introduttivo, per l’intervenuta rinuncia dei concorrenti controinteressati (nell’ordine, A.S., F.P. e S.C.) che precedevano il ricorrente nella graduatoria definitiva di merito approvata con l’impugnata determinazione n. 100 del 31 luglio 2009 – come si evince, cumulativamente, dalla documentazione agli atti di causa di entrambi i ricorsi riuniti – quanto ai motivi aggiunti, in forza del rigetto del connesso ricorso n. 2203/2009, proposto dall’Arch. S., per effetto del quale l’odierno ricorrente mantiene la sua posizione nella originaria graduatoria definitiva di merito, poziore rispetto a quella della predetta concorrente.

C) Tenuto conto del comportamento processuale delle parti e dell’esito, in appello, della fase cautelare del ricorso n. 2203/09, sussistono gli eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese e gli onorari di lite, mentre nulla va disposto, in merito, nei confronti di quelle non costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

– riunisce i ricorsi r.g. n. 2203/09 e n. 51/2010, in epigrafe indicati;

– respinge il ricorso r.g. n. 2203/09;

– dichiara improcedibile il ricorso r.g. n. 51/2010.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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