T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 16-05-2011, n. 888 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Riferisce la ricorrente di essere assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Grosseto, via Leoncavallo n. 9.

Con nota del 21 ottobre 2009 il Comune di Grosseto, avendo rilevato che la deducente "ha in proprietà la seguente unità immobiliare: 1/2 B.L. di un appartamento nel Comune di Grosseto, via Tamaro 4, censito al C.E.U. al foglio 91, mappale 2075, sub 15, cat. A/4, classe 1, vani 4,0, rendita Euro 136,34" le assegnava al termine di 15 giorni per produrre eventuali deduzioni scritte e/o documenti.

Nonostante l’interessata avesse contestato l’assunto dell’amministrazione evidenziando come quest’ultima non avesse tenuto in considerazione che l’appartamento, oltre a essere in condizioni fatiscenti, è per metà di proprietà di terze persone non facenti parte del nucleo familiare della medesima e che il valore dell’immobile, commisurato alla sua rendita catastale, non era uguale o superiore a quello di un alloggio adeguato, con il provvedimento in epigrafe, il Dirigente dei Servizi educativi sociali del Comune dichiarava la ricorrente decaduta dall’assegnazione dell’alloggio pubblico, intimandole il rilascio entro sei mesi dalla notifica dell’atto.

Contro tale atto ricorre la sig.ra B. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

2. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

3. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 35 della l. reg. n. 96/1996. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 286 depositata il 21 aprile 2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di Grosseto ha intimato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 35, lett. d), l. reg. n.96/1996, il rilascio, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in via Leoncavallo, n. 9, di cui la medesima è assegnataria.

Si palesa infondato il primo motivo con il quale si contesta la violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto l’atto avversato sarebbe stato sottoscritto non dal dirigente del settore, ma dal responsabile del servizio.

Sul punto è sufficiente osservare che la norma invocata, nel conferire ai dirigenti dell’ente gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, stabilisce, altresì, al comma 4, che le suddette attribuzioni "possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative".

Tale locuzione deve essere raccordata con quella contenuta nell’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 con cui si sancisce che "i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze e funzioni…a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati…".

Orbene, nella fattispecie, il Comune ha fornito la prova (doc. n. 1) che il funzionario responsabile che ha sottoscritto l’atto era allo scopo autorizzato da espresso provvedimento, adottato il 30 settembre 2009 dal dirigente del Settore di competenza.

Fondate si rivelano, per contro, le ulteriori censure dedotte con cui si assume viziato l’atto impugnato per difetto di motivazione e di istruttoria in relazione ai presupposti stabiliti dall’art. 35 della l. reg. n. 96/1996 per la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.

La norma appena citata, per il profilo di interesse, dispone che "La decadenza dall’ assegnazione viene dichiarata… qualora l’ assegnatario:…abbia perduto i requisiti prescritti per l’ assegnazione, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g), h) della Tabella A…".

Il provvedimento dichiarativo della decadenza è stato assunto dall’Amministrazione nel presupposto che la ricorrente versasse nella situazione indicata dalla lett. c) della Tabella citata che fa riferimento alla "non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso", intendendo per adeguato "l’alloggio la cui superficie utile abitabile…sia non inferiore a 45 mq per 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferire a 65 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre".

La Sezione ha già avuto modo di affermare che la ratio della l. reg. n. 96 del 1996 è quella di escludere dal beneficio dell’assegnazione di alloggi ERP i soggetti che, in ragione della proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, manifestino una situazione patrimoniale incompatibile con le finalità assistenziali connesse alla concessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 marzo 20101, n. 582).

Tuttavia, è evidente che, affinché detta finalità sia effettivamente realizzata occorre che l’Amministrazione compia una adeguata valutazione, congruamente sorretta da rilievi istruttori, in ordine all’adeguatezza dell’immobile di cui l’assegnatario risulti essere titolare.

Ciò nella fattispecie non pare essere avvenuto.

Già con la nota del 6 novembre 2009 indirizzata al responsabile del procedimento la ricorrente aveva fatto presente che l’inadeguatezza dell’immobile di cui è proprietaria faceva venir meno il presupposto fattuale per la pronuncia di decadenza ai sensi dell’art. 35 della l. reg. n. 96/1996. Tanto, in considerazione non solo dello stato di fatiscenza dell’unità immobiliare in questione, ma anche in relazione alla incontestata circostanza che la medesima è proprietaria solo di una metà indivisa dell’immobile, essendo la titolarità del diritto di proprietà restante attribuita ad altri due soggetti non facenti parte del nucleo familiare.

Ora, è ben vero che, ai fini di cui trattasi, è irrilevante che l’alloggio in questione sia in cattivo stato di manutenzione, non essendo comprovata la sua inabitabilità, ma è indubitabile che la comproprietà indivisa del bene, avuto riguardo alle sue caratteristiche e dimensioni, costituisce una circostanza che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare, eventualmente argomentando le ragioni della sua inidoneità a sorreggere il titolo della ricorrente alla conservazione dell’assegnazione.

Per contro il Comune si è limitato, nella premessa del provvedimento, ad affermare "viste le deduzioni prodotte dalla sig.ra L.B. in data 10 novembre 2009", senza premurarsi di dare conto del mancato accoglimento di tali osservazioni nella motivazione del provvedimento finale, così come stabilito dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

Si è in proposito ritenuto che la norma appena citata, finalizzata a consentire l’effettiva partecipazione del privato all’istruttoria procedimentale, comporta che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, pur se non attraverso una confutazione analitica, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dall’interessato, con la conseguenza che tale omissione rende illegittimo il provvedimento finale adottato (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 8 novembre 2010, n. 7200; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 18 ottobre 2010, n. 11832).

Nel caso di specie, pur non essendo esplicitamente dedotta tale censura, è evidente che il vizio procedimentale di cui sopra finisce col ridondare nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento viziandoli entrambi in ragione della loro insufficienza a rappresentare adeguatamente le ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento della propria determinazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

La ricorrente, con decreto in data 6 aprile 2010 della Commissione istituita presso questo Tribunale, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Tanto premesso, il Collegio demanda la liquidazione del compenso spettante al difensore della ricorrente al magistrato relatore che vi provvederà con separato provvedimento, disponendo la liquidazione degli onorari, diritti e indennità spettanti ai sensi del d.m. 8 aprile 2004 n. 127, tenendo conto della natura della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate e di quanto stabilito dall’art. 130 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" il quale dispone la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Delega il magistrato relatore alla liquidazione del compenso spettante al difensore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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